Art. 289.

I concessionari di ferrovie pubbliche sono sottoposti alla osservanza non solo delle prescrizioni della presente legge e dei regolamenti di polizia e di sicurezza pubblica emanati in esecuzione della medesima, ma anche di quelle misure e disposizioni speciali che l'amministrazione superiore, sentite le loro osservazioni, potrebbe prescrivere per assicurare la polizia, il regolare esercizio e la conservazione delle ferrovie e delle loro dipendenze.

Saranno sempre a carico dei concessionari le spese occorrenti o che avrà cagionate la esecuzione della legge, regolamenti, misure e disposizioni anzidette.
Condividi questo contenuto: