Art. 274.

Non potranno dai concessionari essere accordati con convenzioni speciali ribassi di tariffa od altre facilitazioni ad alcuni spedizionieri od appaltatori di trasporti per terra o per acqua che non siano in egual misura concesse a tutti gli altri spedizionieri od appaltatori del medesimo genere di trasporti che ne facessero richiesta, e che offrissero alle ferrovie eguali vantaggi e si trovassero in pari circostanze. Le dette convenzioni dovranno essere notificate alla superiore Amministrazione nell'atto della loro stipulazione.
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