Art. 258.

Compiuta perfettamente tutta la linea o linee comprese in una concessione, il Ministero dei lavori pubblici farà procedere alla loro generale collaudazione col mezzo ili una commissione o di un uffiziale da lui delegato, in contraddittorio del concessionario o suoi legittimi rappresentanti, e con intervento del commissario del Governo che ne avrà sopravvegliato la costrizione.

La collaudazione si riferirà a tutte le opere costituenti il corpo della ferrovia o ferrovie, all'armamento di queste, alle case di guardia, alle stazioni, loro fabbricati e accessori ed al materiale fisso.

Essa avrà per oggetto di riconoscere se nella costruzione si siano osservate le disposizioni della presente legge e del capitolato annesso all'atto di concessione, massimamente per tutto quanto concerne alla guarentigia della sicurezza pubblica ed alla regolarità, perfezione e permanenza del servizio.

Se dai delegati per la collaudazione si riscontreranno mancanze nelle opere eseguite, oppure inosservanze delle anzidette disposizioni, sarà tosto ingiunto al concessionario di porvi riparo;

ed ove egli non si prestasse compiutamente, potrà l'Amministrazione superiore supplirvi d'uffizio, prevalendosi all'uopo di quella parte della cauzione che ancora detenesse, e in caso d'insufficienza compensandosi sui primi prodotti dell'esercizio della ferrovia.
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