Art. 21.

Quando una linea stradale, che secondo la presente legge deve classificarsi fra le provinciali o le comunali, tocchi più provincie o più comuni, e le rispettive Amministrazioni non si accordino sulla scelta del tracciamento, la decisione della questione spetta al Ministero dei lavori pubblici per le linee provinciali e per le comunali scorrenti in diverse provincie, e spetta al prefetto, sentita la deputazione provinciale, per le altre.
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