Art. 212.

Le congiunzioni e le intersecazioni delle ferrovie private colle pubbliche e la loro immissione nelle strade pubbliche ordinarie, nelle piazze, negli abitati od altri siti pubblici, sarà fatta con tali disposizioni da non nuocere alla libertà, sicurezza e regolarità dei servizi ed usi pubblici relativi.

I veicoli delle strade ferrate private non potranno nè avere ingresso, nè circolare sulle ferrovie pubbliche, e quelli delle ferrovie pubbliche non potranno avere ingresso, nè circolare sulle private, se le modalità di costruzione di esse strade e veicoli non lo consentano sotto il rispetto della sicurezza pubblica.
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