Art. 207.

Le ferrovie private si dividono in due categorie:

La prima comprende quelle che corrono esclusivamente su terreni appartenenti a chi le costruisce, senza intersecare od in alcun modo interessare alcuna proprietà pubblica o privata.

La seconda comprende quelle che toccano in qualsivoglia modo le proprietà altrui, le pubbliche vie di comunicazione corsi d'acqua pubblici, abitati, ed ogni altro sito od opera pubblica.

La ingerenza del Ministero dei lavori pubblici, per la costruzione e l'esercizio delle strade della prima categoria, è limitata a quanto concerne la igiene e la sicurezza pubblica; per quelle di seconda categoria si estenderà inoltre alla preventiva approvazione dei piani esecutivi.
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