Art. 205.

Col principio dell'anno 1866 le spese relative ai porti, spiaggie e fari saranno regolate secondo questa legge.

Lo Stato avrà diritto di rimborso per tutta quella somma che anticipasse per conto delle provincie o dei comuni.

Nulla è innovato rispetto alla competenza delle spese per tutte le opere marittime approvate per leggi speciali fino alla concorrenza delle somme assegnate nelle stesse leggi.

Per tutte le maggiori spese occorrenti per l'ultimazione dei lavori si seguiranno le norme stabilite dalla presente legge.
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