Art. 201.

Le spese occorrenti per la erezione, illuminazione e manutenzione dei fari e fanali stabiliti presso i porti di prima, terza e quarta classe, per farne conoscere la posizione e l'entrata, sono a carico dello Stato, delle provincie, circondari e comuni, come le altre spese del relativo porto e nella medesima proporzione.

Nello stesso modo si sostengono le spese per i fanali sulle calate interne dei porti, ogni volta che non siano a carico dei comuni.
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