Art. 194.

Per intraprendere nuove opere straordinarie ai porti di terza classe occorre previo assenso dei Consigli provinciali e comunali, i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi del contributo nella spesa necessaria.

Mancando tale assenso, le spese non potranno essere fatte obbligatorie se non da una legge speciale.

L'attuazione poi ha luogo tanto per dette opere nuove, quanto per quelle di manutenzione a cura esclusiva del Governo, come è detto all'articolo precedente.
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