Art. 189.

Per i porti e le spiaggie della seconda classe, le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio sono a carico esclusivo dello Stato.

Occorrendovi lavori interessanti il commercio, la competenza delle spese si regolerà come per i porti, cui potrà quello scalo essere assimilato.

A stabilire tale assimilazione si provvederà seconda gli articoli 185, 186 e 187.
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