Art. 180.

Le attribuzioni finora esercitate nelle provincie Toscane dalle Autorità giudiziarie per l'ordinamento e la sorveglianza dei consorzi, comprensori ed imposizioni cessano colla pubblicazione della presente legge.

Gli atti, documenti, campioni e catasti presso le medesime esistenti sono consegnati entro tre mesi mediante inventario agli uffizi di prefettura o di sotto-prefettura secondo le disposizioni che saranno date dal prefetto della provincia.

La deputazione provinciale o chi sarà dalla medesima delegato eserciterà le attribuzioni dai regolamenti e statuti locali assegnate ai giudici per tutti gli oggetti di competenza amministrativa, su cui è provveduto nella presente legge, finché non saranno formati i consorzi degli interessati colle norme in questa legge stabilite.
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