Art. 174.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re pubblicherà un elenco:

a) Dei fiumi, laghi e canali navigabili che devono iscriversi nella prima categoria, seguendo le prescrizioni dell'art. 142;

b) Delle arginature, opere idrauliche e canali navigabili da comprendersi nella seconda categoria, purché siano fra quelle opere o canali cui lo Stato abbia provveduto con appositi stanziamenti nei bilanci dopo il 1860.

Quest'elenco sarà approvato e pubblicato per decreto reale, previo il parere dei Consigli provinciali, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

L'elenco delle opere di seconda categoria potrà essere modificato entro tre anni dal Governo del Re, coll'aggiunta d'altre opere idrauliche sopra istanza degli interessati, e osservate le prescrizioni dell'art. 115. Però la decisione del Governo non sarà esecutoria se non quando sia ammesso nel bilancio dei lavori pubblici uno stanziamento speciale per le spese relative, il quale, in questo caso, potrà essere anche superiore alle L. 30,000. Scorsi tre anni nessun'opera potrà essere dichiarata di seconda categoria se non per legge.

Tutti i corsi d'acqua e tutte le opere idrauliche non comprese in tale elenco anderanno a carico dei consorzi o dei singoli interessati.
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