Art. 159.

Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso di acqua, spetterà all'autorità amministrativa che concede il permesso, lo stabilire quando dovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l'ordine nel quale dovranno eseguirsi, in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio dei concessionari.
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