Art. 152.

Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, non potrà farsi senza licenza speciale.

Questa licenza viene accordata dall'autorità provinciale, sentite le amministrazioni dei comuni sul territorio dei quali dovrà farsi il trasporto, e gli uffizi del genio civile e della ispezione forestale.
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