Art. 129.

I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensorii quanti possono essere determinati dalla comunanza d'interessi e dalla divisione territoriale del regno.

I fondi che godono del benefizio di uno scolo comune formano un solo comprensorio; se però la estensione e le circostanze del canale così richiedano, lo scolo potrà essere diviso in più tronchi, ed ogni tronco avrà il suo comprensorio.
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