Art. 116.

I consorzi esistenti sono conservati, e tanto nella esecuzione, quanto nella manutenzione delle opere, continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte dalla loro instituzione.

Entro tre anni però dalla pubblicazione della presente legge, gli statuti e regolamenti dei singoli consorzi saranno sottoposti a revisione dalla rappresentanza legale dei medesimi, ed all'approvazione di conformità alla presente legge.
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