Art. 114.

Un consorzio istituito per l'eseguimento di un'opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravenienza di qualche variazione nel corso del fiume, torrente o canale, consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere o comunque modificare il consorzio stesso.

La cessazione o le modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio.

I terreni destinati al rimboscamento o rinsodamento, agli effetti della presente legge, sono senz'altra formalità sottoposti al vincolo forestale, e ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 18 della legge 1° marzo 1888 n. 5238 serie 3ª.
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