Art. 110.

Quando gli interessi di un consorzio si estendano a territori di diverse provincie, la costituzione di esso è riservata al Ministero, sentiti i rispettivi Consigli provinciali.

Potrà essere istituito per legge un consorzio generale di più provincie e di più consorzi speciali che hanno interesse in un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.
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