Art. 10.

Sono nazionali:

a) Le grandi linee stradali che nel loro corso congiungono direttamente parecchie delle città primarie del regno, o queste coi più vicini porti commerciali di prima classe;

b) Quelle che allacciano le precedenti alle grandi linee commerciali degli Stati limitrofi;

c) Le grandi strade attraverso le catene principali delle Alpi e degli Appennini;

d) Quelle che hanno uno scopo esclusivamente militare.
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