Art. 108.

Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari ed argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il solo territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.

Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gl'interessati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata.

In seguito al voto espresso dagl'interessati comparsi, il Consiglio comunale, o rispettivamente il Consiglio provinciale delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.
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