Art. 6. (Sanzioni)

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 9-bis l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa. comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 187 del 2010 convertito in legge dalla legge 217/10 in vigore dal 19/12/2010

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5. comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 187 del 2010 convertito in legge dalla legge 217/10 in vigore dal 19/12/2010

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate ll'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito. comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 187 del 2010 convertito in legge dalla legge 217/10 in vigore dal 19/12/2010

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, l'opposizione é proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione. comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 187 del 2010 in vigore dal 13/11/2010; successivamente modificato dall’art.34 comma 2 del DLgs 150/2011 in vigore dal 06/10/2011

5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3. comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 187 del 2010 in vigore dal 13/11/2010
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Pareri tratti da fonti ufficiali

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