Art. 3. (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010 in vigore dal 13/11/2010 e dalla Legge di conversione del 17 dicembre 2010 n 207 in vigore dal 19/12/102. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non é riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010 in vigore dal 13/11/2010
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti. comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010, convertito in legge dalla legge 217/10 in vigore dal 19/12/2010
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire lapiena tracciabilità delle operazioni, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010, convertito in legge dalla legge 217/10 in vigore dal 19/12/2010
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010, convertito in legge dalla legge 217/10 in vigore dal 19/12/2010
6. comma abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010 in vigore dal 13/11/2010
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010 in vigore dal 13/11/2010
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010 in vigore dal 13/11/2010
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010 convertito in legge dalla legge 217/10 in vigore dal 19/12/2010
ndr: si veda anche l’art. 6 del DL 187/2010 che detta disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari – Si veda anche l’art. 25 comma 2 e l’Allegato 1 del DL 66/2014 come convertito dalla Legge 89/2014 in vigore dal 25/06/2014 che elenca i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla presente Legge 136/2010
Giurisprudenza e Prassi
TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI - CHIARIMENTI OPERATIVI
Chiarimenti in merito alle modalità di attuazione della normativa sulla tracciabilità finanziaria
Nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali l’Autorità, stante le riscontrate irregolarità emerse a seguito di diversi procedimenti di vigilanza, ritiene opportuno
fornire talune indicazioni generali in merito alle corrette modalità di attuazione della normativa in tema di tracciabilità finanziaria, anche con riguardo agli strumenti di
controllo attivabili dalle stazioni appaltanti al fine di minimizzare i rischi di violazione delle disposizioni normative in esame.
AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/2023 n. 36.
TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI - APPLICABILE IN TUTTI I CASI DI EROGAZIONE DI RISORSE PUBBLICHE
Si evidenzia che i soggetti giuridici qualificabili come "stazioni appaltanti" ai sensi dell'allegato I del d.lgs 36/2023 e già dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, nonché gli appaltatori, subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, oltre ai concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai contratti pubblici, sono tenuti all'applicazione (anche) delle previsioni in tema di tracciabilità dettate dal d.lgs. 136/2010.
E' stato ulteriormente chiarito che per quanto concerne la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si evidenzia che la stessa si applica ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse e quindi anche ai contratti estranei o esclusi rispetto al codice dei contratti pubblici. Da ciò consegue che tale disciplina trova applicazione, innanzitutto, agli affidamenti di servizi sociali effettuati ai sensi del codice dei contratti pubblici e, in particolare, dell'articolo 142 e degli articoli 112 e 143 (affidamenti riservati). Inoltre, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021 recante le <<Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del Codice del terzo settore>> ha chiarito l'applicazione della normativa sulla tracciabilità anche agli istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del codice del terzo settore, che rappresentano fattispecie estranee rispetto al codice dei contratti pubblici.
LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - AGGIORNAMENTO
LINEE GUIDA
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante
Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
Aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022.
AFFIDAMENTI IN HOUSE - OBBLIGO RISPETTO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI (192)
Ll'Autorità ritiene di accogliere le argomentazioni esposte dalla società ma di contestare il fatto che gli affidamenti sono stati effettuati senza la preventiva acquisizione del CIG o smart CIG (richiesto a seconda delle diverse fattispecie contrattuali) in violazione degli obblighi in materia di tracciabilità alla cui osservanza sono tenute anche le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi. Si osserva, infatti, che il codice indentificato di gara va richiesto indipendentemente dall'importo e dall'esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica, ad eccezione dell'ipotesi di proroga cd. tecnica disposta per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more ell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario. In quest'ultimo caso però la proroga deve essere prevista già nei documenti di gara ed essere autorizzata in presenza di una nuova procedura già avviata (circostanza quest' ultima che non e stata riscontrata nel caso in esame).
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ACQUISIZIONE DI BUONI SPESA – NON APPLICABILE
I buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari e prodotti di prima necessità consentiti in base all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno. Per l’effetto, alle erogazioni dirette di tali contributi da parte della pubblica amministrazione non si applicano le disposizioni contenute nella determina n. 556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - APPLICABILITA'
Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi.
Nel caso in cui, invece, il Comune affidi a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa (ad es. acquistando i voucher sociali sul MEPA), si configura un appalto di servizi. Tale affidamento, in applicazione della citata Ordinanza, potrà avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016, ma resterà assoggettato all’obbligo di acquisizione del CIG ai fini della tracciabilità.
OBBLIGHI FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI
Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE N. 4 DEL 7 LUGLIO 2011
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” con delibera n. 556 del 31 maggio 2017
CONTRATTO DI AVVALIMENTO - NON APPLICABILE DISCIPLINA TRACCIABILITA'
I soggetti che in base alla invocata legge n. 136 del 2010 sono tenuti all'applicazione della normativa sulla tracciabilita' sono «gli imprenditori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese» (art. 3, comma 1).
Sono quindi da considerarsi assoggettati agli obblighi di tracciabilita' il contratto di appalto ed i contratti di subappalto e subcontratti da questo derivati (art. 6, comma 1, d.l. n. 187/2010 ), stipulati dall'appaltatore con subappaltatori e fornitori e da questi ultimi con le imprese della cosiddetta filiera, che «si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, nonche' ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto» (art. 6,comma 2,d.l. n. 187/2010 cit.) .
Pertanto il contratto di avvalimento, non essendo il contratto d'appalto ne' un subcontratto da questo derivato (in quanto interviene antecedentemente in una fase procedimentale nella quale non esistono ancora nè appalto ne' appaltatore, ma solo procedura di gara e concorrenti), non e' riconducibile ai disposti di cui alla richiamata legge n. 136 del 2010.
In questo senso, del resto, si è specificamente espressa l’AVCP nel parere n. 17 del 2012, precisando che «il contratto di avvalimento non debba contenere l'indicazione sulla tracciabilita' dei flussi finanziari in quanto gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010, volti a prevenire infiltrazioni criminali, concernendo una fase successiva a quella dell'ammissione alla gara, non riguardano i concorrenti non ancora appaltatori».
CONTRATTI FINANZIATI CON RISORSE PRIVATE – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
In forza della normativa sulla tracciabilita', i flussi finanziari provenienti da soggetti tenuti all’osservanza del D. Lgs. n. 163/2006, e diretti ad operatori economici aggiudicatari di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, devono essere tracciati, senza distinzione alcuna sulla provenienza delle risorse economiche impiegate, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post. Nessuna distinzione è posta dalla legge n. 136/2010 tra fondi di natura pubblicistica e di natura privatistica utilizzati dai soggetti appaltanti per remunerare gli appaltatori.
Oggetto: Richiesta di parere Provincia di Brindisi (Servizio Ambiente ed ecologia) – Tracciabilita' dei flussi finanziari – Contratti finanziati con risorse private – Obbligo rispetto normativa.
SPONSORIZZAZIONE TECNICA SOTTOPOSTA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
La normativa sulla tracciabilita' dei flussi finanziari è applicabile all’ipotesi della sponsorizzazione cd. tecnica, correlata alla realizzazione di lavori, servizi e forniture pubblici nonostante l’impiego di denaro privato
CONVENZIONI CON ONLUS - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
Le convenzioni per il trasporto di pazienti stipulate con Pubbliche Assistenze aventi natura giuridica di Onlus, che, per lo svolgimento dell’attivita' percepiscono un corrispettivo economico a titolo di rimborso, sono soggette alla normativa sulla tracciabilita'; l’obbligo di richiedere il CIG sussiste sia per l’accordo quadro sia per i rapporti discendenti relativi alla stipula, anche alla luce della Determinazione n. 4 del 7/7/2011, laddove, dopo aver dato atto di orientamenti giurisprudenziali non sempre concordi sull’inquadramento o meno di tali prestazioni nell’ambito dei contratti di appalto, viene ribadito l’obbligo della tracciabilita' per tutte le prestazioni sanitarie che siano erogate mediante appalti o concessioni.:
Oggetto: richiesta di parere – ASL n. A – Convenzioni per il trasporto pazienti stipulate con ONLUS – tracciabilita' dei flussi finanziari
SERVIZI DI RICERCA ESCLUSI DALL'APPLICABILITA' DEL CODICE, MA NON DALLA TRACCIABILITA'
Oggetto: richiesta di parere – Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali – Convenzione con il Consorzio interuniversitario A e contratti di ricerca collegati – Obblighi di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
La configurabilita' della fattispecie concreta come appalto pubblico di servizi, sottoposto alla disciplina del Codice degli appalti, oppure come servizio di ricerca sottratto all’applicazione del medesimo provvedimento dipende in sostanza dalla reale intenzione delle parti, cioè dal contenuto che al di la' delle clausole di stile o meno utilizzate nella redazione degli atti conclusi e da concludere esse intendono dare alle attivita' oggetto degli stessi. Ma l’una o l’altra soluzione non influisce sull’ambito di applicazione della normativa in tema di tracciabilita' dei flussi finanziari, che come in piu' occasioni ribadito dall’Autorita', persegue lo scopo di contrastare la criminalita' organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche anticipando la soglia di prevenzione e rendendo trasparenti le relative operazioni finanziarie (cfr. Determinazioni n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010).
SERVIZI POSTALI E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI - TRACCIABILITA' ATTENUATA
Oggetto: quesito sulla tracciabilita' dei flussi finanziari da parte di Poste S.p.A.
A seguito dell’intervenuta liberalizzazione del mercato dei servizi postali, l’affidamento degli stessi da parte delle stazioni appaltanti è sottoposto alla disciplina generale che regola i contratti pubblici di servizi; pertanto, in quanto appalti pubblici di servizi, essi ricadono a pieno titolo nel campo di applicazione della legge n.136/2010 sulla tracciabilita' dei flussi finanziari e ne devono rispettare le prescrizioni. Non sembrano sussistere, dunque, presupposti idonei a configurare regimi derogatori o esclusioni che si fondino sulla natura giuridica di Poste S.p.A..
Fermo quanto osservato, occorre considerare che i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, di cui alla l. 20 novembre 1982, n. 890 ed i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta delle infrazioni al Codice della Strada, nonchè i contratti di tesoreria, stipulati tra Poste Italiane S.P.A. e pubbliche amministrazioni, potranno essere assoggettati al regime di tracciabilita' attenuata.
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Oggetto: Concessioni demaniali marittime. Tracciabilita' dei flussi finanziari.
Commento: si è andato affermando un orientamento giurisprudenziale, che ormai puo' dirsi consolidato, che ritiene “anche sulla scia di importanti decisioni della Corte di Giustizia CE, che l’inveramento nell’ordinamento nazionale di fondamentali principi di diritto comunitario rinvenibili direttamente nel Trattato CE, ma non per quasto sforniti di immediata efficacia precettiva (il riferimento è, essenzialmente, al rispetto della liberta' di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, nonche' ai principi di par condicio, imparzialita' e trasparenza), non possa prescindere dall’assoggettamento delle pubbliche Amministrazioni all’obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente. Da tali aquisizioni giurisprudenziali non puo' ritenersi estranea la materia delle concessioni di beni pubblici (siano essi del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni o dei Comuni), ed in particolare delle concessioni demaniali marittime, ancorchè risulti codificato nell’ambito delle stesse (art. 37 del cod. nav.) il cd diritto di insistenza in favore del precedente concessionario, in occasione della rinnovazione del rapporto concessorio“ (Consiglio di Stato 25 settembre 2009 n. 5765). In particolare è stato precisato che “alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica (e, tra queste, specificamente ricomprese le concessioni demaniali marittime), poiche' idonee a fornire una situazione di guadagno a soggetti operanti nel libero mercato, devono applicari i principi discendenti dall’art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti, quali quelli della loro necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonche' tali da assicurare la parita' di trattamento ai partecipanti (TAR Campania, Napoli, VII, 3828/2009).
Alla luce di dette considerazioni, si ritiene che tutte le volte in cui, attraverso il rilascio della concessione marittima, si realizza l’affidamento di una concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche o di servizi pubblici, la concessione demaniale è soggetta sia agli obblighi di comunicazione all’Osservatorio e di contribuzione verso l’Autorita' sia agli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari.
CONTRATTI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'
Oggetto: Quesiti in tema di tracciabilita' dei flussi finanziari
Commento: Nell’ipotesi di contratti con controparti pubbliche, si ritiene che gli obblighi di tracciabilita' possano dirsi assolti mediante la richiesta del CIG, l'indicazione dello stesso nel contratto sottoscritto con il soggetto pubblico ed il pagamento su conti correnti dedicati, senza necessita' che in esso venga indicato il CIG stesso. Resta ovviamente inteso che per le rimanenti attivita', diverse da quelle in parola e riconducibili all'appalto di servizi finanziari e bancari di cui all'allegato II A del Codice dei contratti, la disciplina sulla tracciabilita', ricorrendo i presupposti da essa stessa previsti, trova, invece, integrale applicazione secondo le indicazioni e con i limiti individuati dalle Linee guida.
ILLEGITIMITA' COSTITUZIONALE LR CALABRIA 4/2017
Illegittimita' costituzionale della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalita' e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria).
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’ordine pubblico e la sicurezza, ai fini del riparto della competenza legislativa, hanno per oggetto le «misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico» (sentenza n. 407 del 2002; in seguito, ex plurimis, sentenze n. 35 del 2011, n. 226 del 2010, n. 50 del 2008, n. 222 del 2006, n. 428 del 2004).
Nell’esercizio di tale competenza il legislatore statale, in particolar modo nel settore degli appalti pubblici, è gia' intervenuto allo scopo specifico di assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari, e cosi' di prevenire la commissione di reati che possano originarsi dal maneggio del pubblico denaro, con riferimento soprattutto all’infiltrazione criminale e al riciclaggio.
L’art. 176, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ha incluso, in questa direzione, tra le misure di monitoraggio nel campo degli appalti pubblici il «controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell’opera»; la tracciabilita' è stata poi estesa all’impiego delle risorse derivanti dai Fondi strutturali comunitari e dal Fondo per le aree sottoutilizzate (art. 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile») e agli interventi di realizzazione degli istituti penitenziari (art. 17-quater del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26).
Da ultimo, l’art. 3 della legge n. 136 del 2010, con cui il ricorrente ritiene in contrasto la disposizione impugnata, proprio per garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici, ha prescritto l’apertura di uno o piu' conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
L’art. 2 della legge della Regione Calabria n. 4 del 2011, oggetto di censura, utilizza, pertanto, una tecnica elaborata dalla legislazione statale al precipuo scopo di prevenire reati, per farne applicazione, tra l’altro, nel campo materiale gia' selezionato dalla normativa dello Stato. Per giunta, per la parte relativa alle risorse pubbliche impiegate per gli appalti, una simile sovrapposizione determina un potenziale contrasto con l’art. 3 della legge n. 136 del 2010, con riguardo sia al divieto di impiegare una pluralita' di conti, sia e soprattutto alla soglia di euro 10.000 il cui raggiungimento determina l’obbligo del conto dedicato, che è invece assente nella disciplina nazionale.
In altri termini: sia la finalita' della legge impugnata, sia l’oggetto materiale su cui impatta, sia lo strumento normativo impiegato, gravitano nel campo gia' occupato dalla normativa statale, nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, rispetto alla quale il legislatore regionale è invece estraneo. Non è infatti in discussione, nel peculiare caso di specie, un’attivita' che, per quanto connessa a fenomeni criminali, sia tuttavia «tale da poter essere ricondott(a) a materie o funzioni di spettanza regionale ovvero a interessi di rilievo regionale», la cui disciplina possa per tale motivo venire assegnata alla legge regionale (sentenza n. 4 del 1991; in seguito, sentenze n. 167 del 2010 e n. 105 del 2006). La promozione della legalita', in quanto tesa alla diffusione dei valori di civilta' e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non è attribuzione monopolistica, ne' puo' divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo: è tuttavia necessario che misure predisposte a tale scopo nell’esercizio di una competenza propria della Regione, per esempio nell’ambito dell’organizzazione degli uffici regionali, non costituiscano strumenti di politica criminale, ne', in ogni caso, generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati (sentenza n. 55 del 2001; da ultimo, sentenza n. 325 del 2011).
La disposizione impugnata, esorbitando da tali limiti, ha invece invaso la sfera di competenza legislativa dello Stato, e va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima. Ne deriva in via consequenziale l’illegittimita' costituzionale dell’intera legge della Regione Calabria n. 4 del 2011, posto che, in assenza dell’art. 2, l’art. 1, sulle finalita', e l’art. 3, sull’entrata in vigore, risultano privi di significato normativo.
INDICAZIONI SULLE LINEE GUIDA FORNITE DALLA AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Tracciabilita' dei flussi finanziari: pubblicate le linee guida dell`Autorita' di Vigilanza.
NUOVE LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Nuove linee guida sulla tracciabilita' dei flussi finanziari.
INDICAZIONI TRACCIABILITA' PAGAMENTI - LINEE GUIDA
Linee guida sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
TRACCIABILITA' PAGAMENTI: FINE DEL PERIODO TRANSITORIO
Tracciabilita' dei flussi finanziari: fine del periodo transitorio.
INDICAZIONI TRACCIABILITA' PAGAMENTI
Ulteriori indicazioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari.
TRACCIABILITA' PAGAMENTI
Prime indicazioni sulla tracciabilita' finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187.
TRACCIABILITA' FLUSSI NON RETROATTIVA
Legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie"- Art. 3 relativo alla tracciabilita' finanziaria.
Pareri tratti da fonti ufficiali
La formazione a catalogo è la formazione presente all'interno di un catalogo formativo, offerta da parte di un ente di formazione e/o società di formazione alla generalità dei possibili fruitori con un programma, metodologia, prezzo, luogo, data e orario di svolgimento predeterminati. Si chiede se l'ipotesi in cui un'amministrazione intenda iscrivere a titolo oneroso uno o più dipendenti ad un corso a catalogo, con le peculiarità di cui sopra, integri la fattispecie di appalto di servizio di formazione con gli obblighi connessi alla richiesta di CIG e tracciabilità. Si richiede, inoltre, nel caso in cui il corso a catalogo sia, invece, escluso dall'obbligo di richiesta di CIG e tracciabilità dei flussi finanziari, se sia necessario procedere all'acquisto tramite piattaforme negoziali certificate oppure se sia possibile procedere tramite acquisti extra piattaforme negoziali analogamente a un acquisto economale.
Con riferimento all'art. 7 comma 3 del D.M. n. 517/2021 secondo cui "almeno uno dei componenti della commissione di collaudo di cui al comma 1 dovrà essere un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili", si chiede se l'atto dell'ente attuatore relativo all'affidamento dell'incarico di collaudo tecnico-amministrativo di lavori finanziati PNRR a dipendente del MIT (preventivamente designato dallo stesso Ministero) deve essere o meno accompagnato dalla generazione del CIG. In caso affermativo, come deve essere generato questo CIG? L'importo da indicare sarà quello totale, compresa la quota (50%) da versare al MIT ai sensi dell'art. 116 comma 4 D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 61 comma 9 D.L. n. 112/2008 testo vigente? L'affidatario da indicare sarà la persona fisica corrispondente al dipendente MIT che viene incaricato?
Salve, A seguito del contenzioso tra xx e xx per gravi inadempienze di xx, la convenzione tra xx e xx è stata risolta e l'Agenzia è transitata in REGIME DI SALVAGUARDIA con ENEL Energia Spa. Enel Energia non ci ha comunicato nesssun CIG master. Vorrei sapere se, per I REGIMI DI SALVAGUARDIA, è OBBLIGATORIA l'indicazione del CIG in fattura o se il CIG può essere omesso. In quest'ultimo caso vorrei avere un riferimento normativo. In attesa di un vostro cortese riscontro, colgo l'occasione per inviare i miei distinti saluti
Qualora la Stazione appaltante, nell’effettuare i controlli che le competono istituzionalmente, riscontri che su alcuni bonifici bancari ovvero nelle indicazioni recate negli estratti conto in relazione ad assegni per pagamenti relativi ad una commessa pubblica non è stato indicato il CIG, nonostante sia stata inserita la relativa clausola nel contratto, cosa deve fare? Non riconoscere i suddetti pagamenti ai fini del versamento del corrispettivo? Segnalare il fatto all’Autorità competente per l’applicazione della sanzione? Risolvere il contratto? Altro?
RACCOLTA QUESITI/RISPOSTE AVCP Tracciabilità dei flussi finanziari (Aggiornamento al 14 marzo 2012) Sezione A – Aspetti generali sulla Tracciabilità. Sezione B – Casi particolari rientranti nel perimetro della Tracciabilità. Sezione C – Fattispecie non rientranti nel perimetro della Tracciabilità. Sezione D – Ulteriori casi specifici chiariti con la Determinazione n. 4/2011. Sezione E – Disciplina del periodo transitorio.
A1. Qual è la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi?
A2. Qual è la ratio della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari?
A3. Quali atti ha emanato l’Autorità sulla tracciabilità dei flussi finanziari?
A4. Quali sono gli adempimenti principali previsti dalla normativa in tema di tracciabilità?
A5. Che cosa è il codice CIG?
A6. Come si acquisisce il codice CIG?
A7. Quali sono le tipologie del codice CIG?
A8. Che cosa è il CIG Semplificato, detto anche Smart CIG?
A9. Che cosa è il Carnet di CIG?
A10. Che cosa è il CIG Derivato?
A11. Che cosa è il CIG Master?
A12. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?
A13. E' stabilita una soglia minima per la richiesta del codice CIG (ad esempio il codice CIG si deve richiedere anche per importi minimi di poche centinaia di euro)?
A14. Quali sono i soggetti tenuti all’obbligo della tracciabilità?
A15. Quali soggetti rientrano nella nozione di “stazione appaltante
A16. Cosa si intende con l’espressione “filiera delle imprese” contenuta nell’articolo 3 della legge n. 136/2010?
A17. Come viene individuata la nozione di filiera nei servizi e nelle forniture?
A18. Come viene individuata la nozione di filiera nei lavori?
A23. Con quali modalità si attua la disciplina della tracciabilità finanziaria nei subappalti e nei subcontratti?
A24. Sussiste l’obbligo di accensione di nuovi conti correnti o è possibile utilizzare conti correnti già in uso da dedicare (anche non esclusivamente) alle commesse pubbliche?
A25. Il conto corrente dedicato può riguardare più appalti oppure si deve aprire un conto dedicato per ciascun appalto?
A26. Il conto corrente dedicato può essere utilizzato anche per altre attività?
A27. Per un singolo appalto possono essere indicati più conti correnti dedicati?
A28. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità in riferimento ai pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici per la commessa pubblica?
A29. Per i pagamenti sottoposti alla tracciabilità vi è la possibilità di impiegare strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale?
A30. E’ consentito agli operatori l’uso di assegni bancari e postali ai fini della tracciabilità?
A31. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nei raggruppamenti temporanei di imprese, nei consorzi ordinari e nelle società tra concorrenti riuniti o consorziati a valle dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 93 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 270?
A32. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nel caso di acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l’emissione di ordinativi di fornitura?
A33. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nel caso di una gara divisa in più lotti?
A36. È previsto un obbligo informativo all’Avcp per le sanzioni previste dall’articolo 6 della legge n. 136/2010 a tutela del sistema della tracciabilità finanziaria (o in caso di risoluzione del contratto per i casi indicati dal comma 9bis dell’articolo 3 della legge n.136/2010)?
A37. Quale organismo irroga le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136/2010?
A38. Quali sono le conseguenze del mancato adempimento alle prescrizioni poste dalla normativa in tema di tracciabilità?
A39. Cosa si intende con l’espressione “nuovo contratto” e quali sono le conseguenze ai fini dell’acquisizione del codice CIG?
A40. Nel caso di rinnovo del contratto deve essere richiesto un nuovo codice CIG?
A41. Il rinnovo, comportando l’acquisizione di nuovo codice CIG ai fini della tracciabilità, impone nuovamente il pagamento del contributo in favore di Avcp?
A42. Nel caso di proroga (cosiddetta tecnica) del contratto deve essere richiesto un nuovo codice CIG?
A43. Cosa si intende per tracciabilità attenuata?
A44. Qual è la modalità di pagamento delle utenze da parte della pubblica amministrazione?
B1. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti per i quali attualmente non sussiste l’obbligo del versamento del contributo all’Autorità?
B2. La normativa sulla tracciabilità si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dal Codice di cui al Titolo II, parte I, del Codice stesso?
B3. Sono soggetti all’obbligo della tracciabilità i contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate (ai sensi degli articoli 218 e 149 del Codice)?
B4. Per i contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori speciali individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice, parte terza, è previsto l’obbligo di adeguamento alla disciplina della tracciabilità?
B5. Sono soggetti alla tracciabilità i cottimi fiduciari?
B6. E’ soggetta a tracciabilità la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento dei compiti operativi servizio al socio stesso (cd. socio operativo)?
B7. Sono soggetti a tracciabilità i cessionari di credito?
B8. Il codice CIG va richiesto anche per gli acquisti effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)?
B9. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati in via d’urgenza?
B10. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti derivati dagli accordi quadro?
B11. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati nell’ambito del sistema delle convenzioni Consip?
B12. Il codice CIG va richiesto anche per gli affidamenti conseguenti a concorsi di progettazione o di idee?
C1. La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche per i contratti di servizi esclusi di cui all’articolo 19 del Codice?
C2. E’ soggetto all’obbligo della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici?
C3. Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice?
C4. Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)?
C5. Sono soggetti a tracciabilità i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate?
C6. Sono soggetti a tracciabilità gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori?
C7. Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165?
C8. Le spese economali delle stazioni appaltanti sono soggette alla normativa in tema di tracciabilità?
D1. I codici CIG/CUP vanno indicati anche per i pagamenti effettuati dagli operatori economici e destinati a stipendi per dirigenti e impiegati, manodopera per operai, spese generali, provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche?
D2. In caso di appalti affidati da una ASL ad una impresa per la fornitura di attrezzature sanitarie destinate alle strutture ospedaliere, fin dove si estende la tracciabilità?
D3. In caso di appalto affidato da una ASL ad una impresa per la fornitura di medicinali, fin dove si estende la tracciabilità?
D4. I servizi sanitari erogati da strutture “accreditate” sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità?
D5. A quale regime di tracciabilità è sottoposto il rimborso delle rate di un mutuo contratto da una stazione appaltante?
D6. Il patrocinio legale è sottoposto agli obblighi della tracciabilità?
D7. Sono sottoposti alla tracciabilità i contratti stipulati dall’Autorità Giudiziaria?
E1. Cosa si intende per “integrazione automatica” o “automatico adeguamento” dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2011?
E2. La legge n. 136/2010 obbliga a richiedere il codice CIG e l’eventuale CUP anche per appalti in corso per i quali il contratto sia stato stipulato prima del 7 settembre 2010?
E3. Se una gara è stata indetta prima della entrata in vigore della legge n. 136/2010, ma non è stata aggiudicata oppure non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, deve essere richiesto il codice CIG?
E4. Si deve richiedere il codice CIG per un contratto d’appalto, con scadenza originaria del termine di ultimazione prima del 7 settembre 2010, in seguito prorogato con previsione del nuovo termine di ultimazione oltre il 17 giugno 2011?
Dovendo procedere all'affidamento (a professionista esterno) di un incarico inerente un servizio attinente all'architettura e all'ingegneria di importo molto basso - circa € 5.000,00 - si chiede se vi è l'obbligo di richiesta del CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
Replica alla risposta del 23/3/2011 Sarebbe auspicabile quanto precisato nella risposta al quesito 2011/015/369Z. Restano però ancora dei dubbi in quanto proprio la determina Avcp n. 10 al punto 5.2, nel primo capoverso, riconferma che i commi 2 e 3 art. 3 Legge 136/10 “riguardano gli operatori privati menzionati al comma 1 e non le stazioni appaltanti”. E’ corretto leggerli positivamente anche per i comuni?
In un affidamento a cottimo fiduciario ex art. 125 del cod. dei contratti in favore di un professionista esterno per un servizio di verifica strutturale è stata omessa per mero errore materiale la clausola di tracciabilità. E' possibile procedere all'integrazione dell'atto (una determina dirigenziale)con un successivo atto di pari natura oppure l'affidamento è nullo ab origine ed insanabile?
Buongiorno, come pubblica Amministrazione con riferimento al codice CIG inerente le manutenzioni ordinarie che effettuiamo sugli immobili comunali sono a chiedere se è possibile utilizzare un unico CIG con dicitura "Manutenzione immobili comunali" per gli interventi effettuati da diverse imprese o per gli acquisti effettuati presso diversi fornitori con buoni d'ordine. Di conseguenza Vi chiedo anche quale codice CPV si potrebbe utilizzare.
In relazione alle disposizioni introdotte dalla L. 136/2010 come successivamente modificata, nonchè dalle determine dell'Avcp N. 8 e n. 10 del 2010, si chiede quale sia la procedura corretta da seguire nei rapporti con editori e/o concessionari ai fini della pubblicazione di bandi di gara su quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale, con la specificazione che attualmente queste operazioni nel ns. Ente non vengono effettuate a mezzo fondo economale. Potrebbe essere corretto l'indicazione del medesimo CIG che identifica l'appalto (essendo la pubblicazione connessa indirettamente all'appalto)?
A3. Quando è obbligatorio richiedere il codice CIG?
A5. Il codice CIG va richiesto anche gli appalti per i quali attualmente non sussiste l’obbligo del versamento del contributo all’Autorità?
A6. Quali sono i soggetti tenuti all’obbligo della tracciabilità?
A7. Per i contratti stipulati tra il 7 settembre 2010 e il 12 novembre 2010, sorge l’obbligo di richiedere il codice CIG? In caso affermativo, entro quale termine si è tenuti a richiederlo?
A12. E’ soggetto all’obbligo della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici?
A13. Per i contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori speciali individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice dei contratti, parte terza, è previsto l’obbligo di adeguamento alla disciplina della tracciabilità?
A16. Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)?
A17. E’ soggetta a tracciabilità la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (cd. socio operativo)?
A18. Sono soggetti a tracciabilità i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate?
A27. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti derivati dagli accordi quadro?
A29. Il codice CIG va richiesto anche per gli affidamenti conseguenti a concorsi di progettazione o di idee?
A30. I codici CIG/CUP vanno indicati anche per i pagamenti destinati a stipendi per dirigenti e impiegati, manodopera per operai, spese generali, provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche?
A33. Cosa si intende con l’espressione “filiera delle imprese” contenuta nel comma 9 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010?
B9. Sussiste l’obbligo di accensione di nuovi conti correnti o è possibile utilizzare conti correnti già in uso da dedicare (non esclusivamente) alle commesse pubbliche?
B11. Il conto corrente dedicato può riguardare tutti gli appalti oppure si deve aprire un conto dedicato per ciascun appalto?
B12. Il bonifico deve indicare il codice CUP relativo ad ogni cantiere presso cui il dipendente lavoratore abbia svolto le proprie prestazioni nel mese oppure è possibile interpretare diversamente la disposizione normativa?
B14. E’ consentito l’uso di assegni bancari e postali ai fini della tracciabilità?
B20. Le spese giornaliere di cui all’articolo 3, comma 3 della legge n. 136 si riferiscono alle spese degli operatori economici?
B22. Restano salve le speciali disposizioni dettate in materia di contrasto alla criminalità organizzata, che prevedono controlli più stringenti rispetto alle misure di cui alla legge n. 136/2010?
C1. La legge n. 136/2010 obbliga a richiedere il codice CIG/CUP anche per appalti in corso per i quali il contratto sia stato stipulato prima del 7 settembre 2010?
C2. Se una gara è stata indetta prima della entrata in vigore della legge n. 136/2010, ma non è stata aggiudicata oppure non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, deve essere richiesto il codice CIG?
C3. Si deve richiedere il codice CIG per un contratto d’appalto, con scadenza orginaria del termine di ultimazione prima del 7 settembre 2010, in seguito prorogato con previsione del nuovo termine di ultimazione oltre il 7 settembre?
Per quanto concerne , i contratti sottoscritti prima della data 07.09.2010 , l’articolo 6 comma 2 del decreto legge n.187/2010 , e modificato successivamente dalla legge 17 dicembre 2010, n.217, i contratti sottoscritti prima della data 07.09.2010 , (art.6 comma 2 del d.l. 187/2010) , si prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Pertanto il nostro quesito è questo: per i contratti che vanno ad esaurirsi entro giugno (180 gg) , si devono adeguare comunque i contratti alle norme sulla tracciabilità? E in quale modo?
In seguito alla nuova normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, per i contratti d’appalto in essere e pertanto già stipulati, i contratti devono essere modificati o integrati e se si come?
Secondo le attuali istruzioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici sono esclusi dall'obbligo di richiesta del CIG i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro e contratti di lavoro di importo inferiore a 40.000 euro. L'art. 3, comma 5 della L. 136/2010 come sostituito dall'art. 7, comma 1 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, dispone che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG e, ove obbligatorio, il CUP. Si chiede se ciò comporti la necessità di acquisire il CIG per tutte le commesse pubbliche, anche per gli affidamenti relativi ai servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000 e relativi a lavori di importo inferiore a € 40.000 disposti direttamente senza alcun tipo di gara.