ART. 8. (Qualificazione).

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Con regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituto, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per chi esegue, in qualità di appaltatore, concessionario o subappaltatore, lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU con riferimento alle tipologie ed all'importo dei lavori.

3. Il sistema di qualificazione, articolato in enti di accreditamento pubblici e in organismi di certificazione pubblici o di diritto privato, accerta ed attesta l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) sistemi di qualità conformi alle norme europee delle serie UNI EN 29000 e UNI EN 29004 certificati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e, in particolare, della serie UNI EN 45012;

b) ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico-

finanziari e morali, articolati secondo importi e tipologie di lavori. In particolare, la capacità tecnico-organizzativa dovrà essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa, sulla base delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi anni con la indicazione dei relativi importi, della tipologia e della buona esecuzione, sulla base della disponibilità a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera, dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati e operai, integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi anni, nonchè sulla base di ogni altro elemento utile. La capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile.

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) le modalità di accertamento dei sistemi di qualità di cui al comma 3, lettera a) nel rispetto della normativa vigente;

b) le modalità di accertamento degli ulteriori requisiti di cui al comma 3, lettera b).

5. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui alla comma 2, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici qualora:

a) i soggetti dotati di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico abbiano in corso un procedimento ovvero sia stato a loro carico emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;

b) si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 20, primo comma, n. 2), e 21, primo comma, n. 2), della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni;

c) i soggetti di cui alla lettera a) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;

d) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

e) sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza, ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute, nonchè il mancato rispetto delle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;

f) nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova.

8. A decorrere dal 1 gennaio 1997, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2. 9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1996, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

10. A decorrere dal 1 gennaio 1997, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1996, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9.



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Giurisprudenza e Prassi

ATTIVITA' DI ATTESTAZIONE - DIVIETI E AUTORIZZAZIONI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 8, comma 4, della legge n. 109 del 1994 dall’art. 7 della legge n.166 del 2002, non è venuto meno il divieto per le SOA di svolgere attivita' di attestazione nei confronti di imprese certificate dalle stesse SOA o da societa' da queste controllate. La circostanza che la legge non preveda piu' il divieto per le societa' di certificazione della qualita' di svolgere anche attivita' di qualificazione con riferimento alla stessa impresa non significa affatto che le societa' di certificazione possano ora incondizionatamente anche attestare nell’ambito dei lavori pubblici senza alcun limite soggettivo. La riforma disposta nel 2002 ha invece comportato soltanto che le societa' di certificazione non possono piu' essere autorizzate a qualificare soggetti esecutori di lavori pubblici, neppure con il limite soggettivo prima esistente.

LIMITI ALL'ESERCIZIO ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETA' DI CERTIFICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

La circostanza che la legge non preveda piu' il divieto per le societa' di certificazione della qualita' di svolgere anche attivita' di qualificazione, con riferimento alla stessa impresa, non significa affatto che le societa' di certificazione possano ora incondizionatamente anche attestare nell’ambito dei lavori pubblici senza alcun limite soggettivo.

La riforma disposta nel 2002 ha invece comportato soltanto che le societa' di certificazione non possono piu' essere autorizzate a qualificare soggetti esecutori di lavori pubblici, neppure con il limite soggettivo prima esistente.

RIDUZIONE CAUZIONE OPE LEGIS

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2008

Si riconosce alle imprese in possesso del certificato ISO 9000 una maggiore affidabilita' che, garantendo la stazione appaltante, consente di ridurre le garanzie finanziarie necessarie per partecipare alla gara: la riduzione della cauzione configura dunque un beneficio riconosciuto ad un'impresa in considerazione di una sua particolare condizione soggettiva – attestata dal possesso della certificazione di qualita' – per cui questa è ritenuta maggiormente affidabile, sia come concorrente che come potenziale affidataria dell'appalto.

Ne deriva l'automatica applicabilita' della norma, nel senso che il beneficio della riduzione della cauzione deve ritenersi operante indipendentemente da un'espressa previsione da parte della lex specialis di gara che non potrebbe nemmeno legittimamente escluderne a priori l'operativita'.

CAUZIONE RIDOTTA E CERTIFICAZIONE ISO

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2008

Si riconosce alle imprese in possesso del certificato di qualita' ISO 9000 una maggiore affidabilita' che, garantendo la stazione appaltante, consente di ridurre le garanzie finanziarie necessarie per partecipare alla gara: la riduzione della cauzione configura dunque un beneficio riconosciuto ad un'impresa in considerazione di una sua particolare condizione soggettiva – attestata dal possesso della certificazione di qualita' – per cui questa è ritenuta maggiormente affidabile, sia come concorrente che come potenziale affidataria dell'appalto.

Ne deriva l'automatica applicabilita' della norma, nel senso che il beneficio della riduzione della cauzione deve ritenersi operante indipendentemente da un'espressa previsione da parte della lex specialis di gara che non potrebbe nemmeno legittimamente escluderne a priori l'operativita'.

QUALIFICAZIONE IMPRESE NEGLI APPALTI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 150.000 EURO

AVCP PARERE 2008

Ai sensi dell’articolo 8, comma 11-quinquies, del testo coordinato della legge 109/1994, per i lavori di importo pari o inferiori a 150.000 euro il requisito richiesto per partecipare agli appalti di lavori pubblici, per le imprese iscritte all’albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio, è costituito dalla presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, all’albo camerale; per le imprese non artigiane, i requisiti richiesti sono quelli di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del d.P.R. 34/2000, nella misura del cinquanta per cento dell’importo in appalto, concernente i lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, e il comma 1 del citato art. 9 della Legge 109/94, impone comunque il possesso di una professionalita' qualificata, che è stata definita dall’Autorita' (deliberazione n. 165/2003), come un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto da affidare: “analogia intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri.” Detta analogia va valutata dalla Stazione Appaltante. Relativamente all’attivita' per la quale l’impresa istante è iscritta nell’Albo Artigiani, riconducibile alle lavorazioni della categoria OG1, di cui all’allegato A al d.P.R. 34/2000, si precisa che la relativa declaratoria riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita' umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche' delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Pertanto, l’attivita' edile esercitata dall’impresa in qualita' di impresa artigiana, in analogia con quanto avviene relativamente alle lavorazioni da appaltare, avrebbe dovuto essere soggetta a previa specifica verifica da parte della stazione appaltante.

Stante quanto sopra rilevato, tenuto conto che si verte in una procedura di cottimo, si ritiene che la S.A. avrebbe dovuto, prima di procedere all’esclusione dell’impresa, accertare la effettiva capacita' della stessa, mediante la richiesta dei certificati di esecuzione lavori.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla F. C. – lavori di manutenzione straordinaria impiantistica nella casa di riposo per anziani “ D. L. R.”. S.A. Comune di M..

ATI COSTITUENDA - INDICAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

TAR SARDEGNA CA SENTENZA 2008

E’ legittima l’esclusione da una gara di un’ATI costituenda per aver omesso di indicare, in sede di offerta, la quota di partecipazione delle singole imprese al raggruppamento.

Nessuna rilevanza puo', poi, avere la circostanza, pure addotta dal ricorrente, che il bando non prevedesse, per le imprese riunite, alcun onere di specificare le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento, e che dalle certificazioni SOA possedute della capogruppo e della mandante era possibile stabilire le quote di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento. L’individuazione della quota di partecipazione delle singole imprese al raggruppamento, è scelta che compete alle imprese stesse e non puo', evidentemente, essere estrapolata, in via presuntiva, da elementi estranei alla volonta' di queste ultime, esternata nelle forme e modalita' dovute.

La giurisprudenza amministrativa si è ormai attestata nel senso di ritenere che le imprese che partecipano alle pubbliche gare d’appalto in associazione temporanea - sia se gia' costituita sia se da costituire - abbiano l’onere, a pena di esclusione, di specificare le rispettive quote di partecipazione al fine di rendere possibile la puntuale verifica, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.

Dal combinato disposto degli artt. 8, 13, I e V comma, della legge n. 109.94 e 93, IV comma, del D.P.R. n. 554.99 si desume il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione all’A.T.I. e quote di esecuzione dei lavori, con la conseguenza che le quote di partecipazione al raggruppamento non possono essere evidenziate ex post, in sede di esecuzione del contratto, costituendo, quand’anche non esplicitato dalla lex specialis, un requisito di ammissione, la cui inosservanza determina l’esclusione dalla gara”.

Alla luce di quanto sopra, è di tutta evidenza che l’obbligo di specificare la quota di partecipazione delle singole imprese sin dalla presentazione dell’offerta, riguarda tutte le ATI, sia di tipo verticale che di tipo orizzontale, ovvero misto, siano esse gia' costituite o ancora da costituire.

ATI COSTITUENDE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

CGA SICILIA SENTENZA 2007

In caso di ATI costituende, le imprese associande debbono indicare le quote di partecipazione, secondo un orientamento ormai consolidato di questo Consiglio (C.G.A., 12 aprile 2007, n. 266; 21 marzo 2007, n. 223; 31 marzo 2006, n. 116; 8 marzo 2005, n. 97; v. anche Cons. Stato, V, 12 ottobre 2004, n. 6586).

Alla stregua di tale orientamento, la normativa - rinvenibile negli artt. 8 e 13 commi 1 e 5 della legge n. 109/1994; art. 93, comma 4 del d.P.R. n. 554/1999; art. 3 del d.P.R. n. 34/2000 - è caratterizzata da un principio di effettiva corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione all’ATI e quota di esecuzione dei lavori.

In particolare, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della legge n. 109/1994, la partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. Parimenti, ai sensi dell’art. 93, comma 4 del d.P.R. n. 554/19994, “le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.” Si tratta dunque di un precetto per l’ammissione, la cui inosservanza determina la esclusione dalla gara.

Nella fattispecie in esame, l’art. 10 del bando predisposto dal Comune prevede che “l’impegno a costituire l’ATI o il raggruppamento, al fine di garantire la immodificabilità ai sensi dell’art. 13 comma 5 bis della legge 109/94 e s.m.i. deve specificare il modello, se orizzontale, misto ed anche se vi sono imprese associate ai sensi dell’art. 95, 4° comma del DPR n. 554/99 e s.m.i., nonché le parti dell’opera secondo le categorie del presente bando, che verranno eseguite da ciascuna impresa. La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, salvo che questi non possono essere ricavati con immediatezza e senza incertezza dalla natura dell’appalto o dalle qualificazioni delle imprese associande, costituisce motivo di esclusione dalla gara”.

SERVIZI CIMITERIALI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Nessuna regola impone che l’ avvertenza fatta dal presidente del tribunale, nel corso della camera di consiglio, debba essere rinnovata, di volta in volta, al momento in cui il singolo ricorso sia sottoposto alla discussione in camera di consiglio. Spettava alle parti interessate dedurre la eventuale insussistenza dei presupposti per la pronuncia della sentenza in forma abbreviata.

Nel merito, l’appellante sostiene che il contratto in questione avesse quale oggetto principale la realizzazione di lavori, con la conseguente applicazione delle regole contenute nella legge n. 109/1994 e non della disciplina racchiusa nel decreto legislativo n. 157/1995. In realtà l’oggetto dell’appalto in contestazione riguarda la realizzazione dei servizi cimiteriali, caratterizzati dalla specificità e complessità delle attività finalizzate alla esecuzione delle prestazioni. Gli adempimenti materiali necessari consistono anche nel compimento di un’attività che incide, in misura molto modesta, su immobili. Non si tratta, però, della realizzazione di opere pubbliche e nemmeno della loro manutenzione, bensì di un’attività assolutamente strumentale alla attuazione dei servizi cimiteriali. L’assoluta prevalenza (se non esclusività) del servizio rispetto al lavoro rende superfluo l’accertamento istruttorio richiesto sul punto dall’appellante.

RIDUZIONE CAUZIONE E ISO

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2007

La certificazione di qualità deve essere posseduta dalle “imprese” e non già dalle “società di ingegneria” e dai “liberi professionisti”. Si specifica al riguardo che le società di ingegneria sono comunque “imprese”.

La previsione di riduzione dell’importo cauzionale è contenuta nell’art. 8 comma 11 quater della legge 109/1994 (legge Merloni) e con riferimento - vedi il primo comma - ai soli soggetti esecutori di lavori. E’ poi insito nel sistema che la qualificazione si richieda per chi debba eseguire i lavori (e non per altri); ciò è riportato nell’art. 1, comma 2, del d.P.R. 25.1.2000 n. 34 - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ai sensi dell’art. 8 della legge n. 109/94 - che si esprime nei seguenti termini: “la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici”. Di contro, a carico dei progettisti viene ad essere richiesta polizza assicurativa (cfr. artt. 105 e 5 della legge Merloni). Anche l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici - deliberazione n. 51 del 31 marzo 2004 - pone una differenziazione tra gli esecutori dell’opera ed i progettisti dell’opera nel senso che le cauzioni debbono essere richieste in caso di appalti per l’esecuzione di lavori, mentre negli affidamenti di incarichi di progettazione va richiesta esclusivamente la polizza di cui all’art. 30 legge Merloni. Il diverso regime è giustificato dal fatto che, diversamente operando, si determinerebbe un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista, con possibili effetti limitativi della concorrenza. La differenziazione ai fini in questione tra esecutori dell’opera e progettisti, pienamente condivisa dal Collegio, è per il vero una costante nelle susseguenti determinazioni dell’ Autorità di vigilanza, che già nel deliberato del 24.10.2001 n. 370 (AG145/01) osservava quanto segue: “Non è conforme alla normativa vigente in materia di incarichi di progettazione un bando di gara indetto per la progettazione definitiva, esecutiva e direzioni lavori di un edificio, nella parte in cui richiede la presentazione della cauzioni provvisoria e definitiva, in quanto la presentazione di garanzie da parte del progettista risulta compiutamente disciplinata dalla disposizione di cui all’art. 30 co.5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e art. 105 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., restando la disciplina di cui allo stesso art. 30, commi 1 e 2, specifica per gli esecutori dei lavori”.

Nella fattispecie in esame, la ricorrente lamenta la mancata esclusione dalla procedura di gara del raggruppamento controinteressato ed aggiudicatario per aver prodotto offerta corredata da una cauzione provvisoria ridotta del 50% pur in carenza dei presupposti previsti dalla legge per usufruire di detta riduzione. Tra questi presupposti vi rientrava il possesso della certificazione di qualità, che avrebbe dovuto essere posseduto da tutti i componenti facenti parte dell’a.t.i..

CERTIFICATO CAMERALE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

E’ esclusa dalla procedura di affidamento l’impresa, il cui certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non riporti specificamente tra le attività espletate quelle dedotte in appalto.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla M. s.r.l. – Palazzo Riccio di Murana: lavori urgenti di rifunzionalizzazione della Galleria Li Muli. S.A.: Provincia Regionale di T.

AUTOTUTELA - RESPONSABILITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2007

La Stazione appaltante, a causa dell’assegnazione da parte della Regione di un budget inferiore rispetto a quello richiesto, ha visto il crearsi di “una situazione di criticità” richiedente manovre correttive e la conseguente revoca dell’aggiudicazione della gara di cui trattasi. E’ legittimo il relativo procedimento in autotutela che viene quindi definito con la delibera (oggetto d’impugnativa), di “autoannullamento e revoca” della deliberazione di aggiudicazione e degli atti presupposti del procedimento di gara.

In ordine ai profili risarcitori, respinti ovviamente quelli consequenziali alla richiesta (disattesa) di annullamento degli atti impugnati, ritiene il Collegio di dover escludere, nella specie, anche l’ipotesi indennitaria di cui all’art. 21 quinquies della legge n. 241/90, sia perché tale norma riguarda la revoca mentre nella fattispecie di cui trattasi appare prioritario, come già rilevato, l’aspetto propriamente annullatorio dell’intervento della P.A., sia perché in ogni caso appare assorbente il rilievo della responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione stessa, anche in relazione ai limiti dell’indennizzo da revoca. D’altra parte, come la Sezione ha già avuto modo di rilevare, l'espressa previsione della necessità d’indennizzo del privato per eventuali pregiudizi subiti in conseguenza della emanazione di provvedimenti di revoca di precedenti atti amministrativi, non elimina la possibile responsabilità per violazione del principio di buona fede nell'ambito delle trattative che conducono alla conclusione del contratto.

E nella specie, tale responsabilità ex art. 1337 c.c. (espressamente invocata dall’istante sub 4 nel ricorso introduttivo) è da ritenersi effettivamente sussistente. Al riguardo non ha evidentemente alcun rilievo preclusivo la riconosciuta legittimità dell’intervento provvedimentale in autotutela, poiché “nello svolgimento della sua attività di ricerca del contraente l'amministrazione è tenuta non soltanto a rispettare le regole dettate nell'interesse pubblico (la cui violazione implica l'annullamento o la revoca dell'attività autoritativa) ma anche le norme di correttezza di cui all'art. 1337 c.c. prescritte dal diritto comune (regole la cui violazione assume significato e rilevanza, ovviamente, solo dopo che gli atti della fase pubblicistica attributiva degli effetti vantaggiosi sono venuti meno e questi ultimi effetti si sono trasformati in affidamenti restati senza seguito)”. Tenuto conto quindi che nei casi, come quello di cui trattasi, di responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile non consiste nell’interesse contrattuale positivo (ovvero nella perdita dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con il contratto non stipulato), ma nel c.d. "interesse contrattuale negativo", ovvero nelle spese sopportate per la partecipazione alla gara “andata a monte” (danno emergente), nonché (lucro La Stazione appaltante, a causa dell’assegnazione da parte della Regione di un budget inferiore rispetto a quello richiesto, ha visto il crearsi di “una situazione di criticità” richiedente manovre correttive e la conseguente revoca dell’aggiudicazione della gara di cui trattasi. E’ legittimo il relativo procedimento in autotutela che viene quindi definito con la delibera (oggetto d’impugnativa), di “autoannullamento e revoca” della deliberazione di aggiudicazione, degli atti presupposti del procedimento di gara e della deliberazione originaria.

In ordine ai profili risarcitori, respinti ovviamente quelli consequenziali alla richiesta (disattesa) di annullamento degli atti impugnati, ritiene il Collegio di dover escludere, nella specie, anche l’ipotesi indennitaria di cui all’art. 21 quinquies della legge n. 241/90, sia perché tale norma riguarda la revoca mentre nella fattispecie di cui trattasi appare prioritario, come già rilevato, l’aspetto propriamente annullatorio dell’intervento della P.A., sia perché in ogni caso appare assorbente il rilievo della responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione stessa, anche in relazione ai limiti dell’indennizzo da revoca. D’altra parte, come la Sezione ha già avuto modo di rilevare, l'espressa previsione della necessità d’indennizzo del privato per eventuali pregiudizi subiti in conseguenza della emanazione di provvedimenti di revoca di precedenti atti amministrativi, non elimina la possibile responsabilità per violazione del principio di buona fede nell'ambito delle trattative che conducono alla conclusione del contratto.

CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all' articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

La norma è costantemente interpretata nel senso che esclusione dalla gara, escussione della cauzione e segnalazione all’Autorità sono conseguenze automatiche del verificarsi dei presupposti in essa previsti (la mancata documentazione nel termine di 10 giorni dalla richiesta del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa).

La giurisprudenza del Consiglio è consolidata nel senso della natura perentoria del termine fissato per il controllo a campione.

CAUZIONE PROVVISORIA E QUALITA'

TAR SICILIA CT SENTENZA 2007

Va preliminarmente osservato che a norma dell’art. 8 comma 3 della legge 109/94, può presentare la cauzione in forma ridotta l’impresa che sia in possesso di “idonea certificazione di qualità”. A norma dell’art. 4 comma 3 del DPR 34/2000, la prova della certificazione è contenuta nella SOA.

Il sistema di certificazione della qualità che, secondo l’espressa dizione normativa è riferito al “complesso” degli aspetti gestionali dell’impresa, quindi con riferimento alla “globalità” delle categorie e delle classifiche, viene comprovato nella certificazione SOA, e contiene l’attestazione della presenza nella organizzazione di impresa degli elementi significativi del sistema di qualità che l’impresa applica alle produzioni corrispondenti alle diverse categorie di lavori per le quali l’impresa intende qualificarsi, secondo il documento di cui all’allegato C del DPR 34/2000.

Quindi, laddove una impresa qualificata per classifiche pari alla I o alla II presenti una certificazione di qualità nel contesto della SOA, pur non essendovi tenuta, la eventuale incompletezza o insufficienza di essa non è giusta causa di esclusione dalla gara, per violazione dell’allegato B del DPR 34/2000, non essendo documentazione essenziale alla partecipazione alla gara e dovendosi ritenere prevalente, per tale ragione, il principio della massima partecipazione delle imprese e di tutela della concorrenza.

CAUZIONE DIMIDIATA E COMPROVA POSSESSO CERTIFICAZIONE ISO

CGA SICILIA SENTENZA 2006

In relazione all’art. 8 comma 11 quater della legge n. 109/1994 s.m.i., a norma del quale le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del seguente beneficio: la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.

Quanto alle modalita' probatorie circa il possesso della certificazione, va richiamato (in relazione all’art. 8, comma 3, della legge n. 104/1994) l’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 34/2000 a norma del quale il possesso della certificazione di qualita' aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualita' aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 13/04/2006 - CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI - ILLUMINAZIONE

Il Comune di ... ha appaltato, per la durata di anni 7, il servizio di "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica". Il servizio ha carattere continuativo ed è stato esperito con il D.Lgs. 157/95 e non con la legge 109/94. Il servizio è tutt'ora in corso. L'impresa appaltatrice ha recentemente chiesto il rilascio di un certificato di esecuzione lavori ai sensi del D.P.R. 34/2000, secondo l'allegato D, per l'importo del servizio finora svolto. In particolare, è stato chiesto al Comune il rilascio del certificato per lavori svolti nella categoria OG10 "Costruzione, manutenzione, ristrutturazione interventi a rete". Lo scrivente ha delle perplessità sulla possibilità di rilascio di tale certificato e, a tal proposito, pone il seguente quesito: è possibile rilasciare un certificato di esecuzione lavori ai sensi dell'all. D del D.P.R. 34/2000 alle imprese che svolgono in appalto prestazioni di servizi?