ART. 5. (Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e norme finanziarie).

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.

3. Il Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 10, lettera b), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 150 unità, ivi compresi 30 ispettori con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilità dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l'attitudine alla funzione ispettiva. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonchè di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.

7. All'onere derivante dell'attuazione del presente articolo, valutato in lire 14.200 milioni per l'anno 1994 e in lire 17.200 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4.700 milioni per l'anno 1994, a lire 4.700 milioni per l'anno 1995 e a lire 4.700 milioni per l'anno 1996, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 9.500 milioni per l'anno 1994, a lire 12.500 milioni per l'anno 1995 e a lire 12.500 miloni per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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Giurisprudenza e Prassi

RIDUZIONE CAUZIONE E ISO

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2007

La certificazione di qualità deve essere posseduta dalle “imprese” e non già dalle “società di ingegneria” e dai “liberi professionisti”. Si specifica al riguardo che le società di ingegneria sono comunque “imprese”.

La previsione di riduzione dell’importo cauzionale è contenuta nell’art. 8 comma 11 quater della legge 109/1994 (legge Merloni) e con riferimento - vedi il primo comma - ai soli soggetti esecutori di lavori. E’ poi insito nel sistema che la qualificazione si richieda per chi debba eseguire i lavori (e non per altri); ciò è riportato nell’art. 1, comma 2, del d.P.R. 25.1.2000 n. 34 - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ai sensi dell’art. 8 della legge n. 109/94 - che si esprime nei seguenti termini: “la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici”. Di contro, a carico dei progettisti viene ad essere richiesta polizza assicurativa (cfr. artt. 105 e 5 della legge Merloni). Anche l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici - deliberazione n. 51 del 31 marzo 2004 - pone una differenziazione tra gli esecutori dell’opera ed i progettisti dell’opera nel senso che le cauzioni debbono essere richieste in caso di appalti per l’esecuzione di lavori, mentre negli affidamenti di incarichi di progettazione va richiesta esclusivamente la polizza di cui all’art. 30 legge Merloni. Il diverso regime è giustificato dal fatto che, diversamente operando, si determinerebbe un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista, con possibili effetti limitativi della concorrenza. La differenziazione ai fini in questione tra esecutori dell’opera e progettisti, pienamente condivisa dal Collegio, è per il vero una costante nelle susseguenti determinazioni dell’ Autorità di vigilanza, che già nel deliberato del 24.10.2001 n. 370 (AG145/01) osservava quanto segue: “Non è conforme alla normativa vigente in materia di incarichi di progettazione un bando di gara indetto per la progettazione definitiva, esecutiva e direzioni lavori di un edificio, nella parte in cui richiede la presentazione della cauzioni provvisoria e definitiva, in quanto la presentazione di garanzie da parte del progettista risulta compiutamente disciplinata dalla disposizione di cui all’art. 30 co.5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e art. 105 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., restando la disciplina di cui allo stesso art. 30, commi 1 e 2, specifica per gli esecutori dei lavori”.

Nella fattispecie in esame, la ricorrente lamenta la mancata esclusione dalla procedura di gara del raggruppamento controinteressato ed aggiudicatario per aver prodotto offerta corredata da una cauzione provvisoria ridotta del 50% pur in carenza dei presupposti previsti dalla legge per usufruire di detta riduzione. Tra questi presupposti vi rientrava il possesso della certificazione di qualità, che avrebbe dovuto essere posseduto da tutti i componenti facenti parte dell’a.t.i..

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 15/03/2006 - ESCLUSIONE AUTOMATICA - OFFERTA ANOMALA

Alla luce dell'ultima sentenza del Consiglio di Stato che rinvia la questione alla Corte Europea (disapplicazione esclusione automatica offerta anomala in appalti sotto soglia), è legittimo impostare un bando di lavori sotto soglia ai sensi dell'art.83 del dpr 554/99 aggiudicando alla migliore offerta sia essa congiunta o meno non applicando l'esclusione automatica dell'offerta anomala? Operando invece una verifica chiedendo all'aggiudicataria giustificazioni in ordine ai prezzi? E' legittima l'esclusione automatica dell'offerta anomala in un appalto ai sensi dell'art.83 dpr 554/94? Non costituirebbe nell'ambito dell'offerta congiunta una svendita del patrimonio?