ART. 6. (Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici).

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonchè l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

2. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di presidente di sezione sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici".

3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:

a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'autorità;

b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;

c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio su tutti i progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100 milioni si ECU, nonchè, a prescindere da tale importo, su tutti i progetti per i quali il parere sia richiesto dall'Autorità.



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