ART. 2. (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 1631. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, ad esclusione di quelli ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992. 2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonchè agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonchè, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, salvo modifiche e integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima;
c) ai soggetti, enti e società privati relativamente a lavori, opere ed impianti per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il 40 per cento dell'importo complessivo limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 300 mila ECU.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), qualora affidino concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, limitatamente agli articoli 4, 8, comma 7, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32 e 34, nonchè agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 esclusivamente se il concorrente intende eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 5, 6, 14, 18, 26, 27 e 35. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge limitatamente agli articoli 4, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 34.
4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate. I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2, lettera b), possono far eseguire i lavori oggetto della concessione ad imprese collegate, nella misura massima del 30 per cento. I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata dal concessionario ovvero dall'amministrazione concedente negli ultimi sei mesi.
6. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).
Giurisprudenza e Prassi
ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
La trasformazione dell’E.N.P.A.M. in Fondazione, in forza di quanto previsto dal d.lgs. n. 509/1994, non ha comportato l’assunzione di personalità giuridica di diritto privato e nemmeno l’assoggettamento dell’attività di gestione alle norme del codice civile. Deve essere qualificato come appalto di opere pubbliche l’affidamento di lavori inerenti a beni immobili facenti parte del patrimonio dell’ Ente che soddisfano un interesse privatistico costituito dai corrispettivi di locazione. Qualificando l’E.N.P.A.M. come organismo di diritto pubblico esso viene assoggettato per effetto dell’art. 2, comma secondo, lett. a), del d.lgs. n. 109/1994, alle regole di evidenza pubblica ivi dettate in tema di esecuzione di lavori pubblici.
Secondo la nozione di derivazione comunitaria recepita dall’art. 2, comma sesto, lett. a), del d.lgs. n. 109/1994 “si intendono per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dalla Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano, dagli enti locali, dagli altri enti pubblici o da organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore della metà da componenti designati dai medesimi soggetti”.
AUTOTUTELA - RESPONSABILITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La Stazione appaltante, a causa dell’assegnazione da parte della Regione di un budget inferiore rispetto a quello richiesto, ha visto il crearsi di “una situazione di criticità” richiedente manovre correttive e la conseguente revoca dell’aggiudicazione della gara di cui trattasi. E’ legittimo il relativo procedimento in autotutela che viene quindi definito con la delibera (oggetto d’impugnativa), di “autoannullamento e revoca” della deliberazione di aggiudicazione e degli atti presupposti del procedimento di gara.
In ordine ai profili risarcitori, respinti ovviamente quelli consequenziali alla richiesta (disattesa) di annullamento degli atti impugnati, ritiene il Collegio di dover escludere, nella specie, anche l’ipotesi indennitaria di cui all’art. 21 quinquies della legge n. 241/90, sia perché tale norma riguarda la revoca mentre nella fattispecie di cui trattasi appare prioritario, come già rilevato, l’aspetto propriamente annullatorio dell’intervento della P.A., sia perché in ogni caso appare assorbente il rilievo della responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione stessa, anche in relazione ai limiti dell’indennizzo da revoca. D’altra parte, come la Sezione ha già avuto modo di rilevare, l'espressa previsione della necessità d’indennizzo del privato per eventuali pregiudizi subiti in conseguenza della emanazione di provvedimenti di revoca di precedenti atti amministrativi, non elimina la possibile responsabilità per violazione del principio di buona fede nell'ambito delle trattative che conducono alla conclusione del contratto.
E nella specie, tale responsabilità ex art. 1337 c.c. (espressamente invocata dall’istante sub 4 nel ricorso introduttivo) è da ritenersi effettivamente sussistente. Al riguardo non ha evidentemente alcun rilievo preclusivo la riconosciuta legittimità dell’intervento provvedimentale in autotutela, poiché “nello svolgimento della sua attività di ricerca del contraente l'amministrazione è tenuta non soltanto a rispettare le regole dettate nell'interesse pubblico (la cui violazione implica l'annullamento o la revoca dell'attività autoritativa) ma anche le norme di correttezza di cui all'art. 1337 c.c. prescritte dal diritto comune (regole la cui violazione assume significato e rilevanza, ovviamente, solo dopo che gli atti della fase pubblicistica attributiva degli effetti vantaggiosi sono venuti meno e questi ultimi effetti si sono trasformati in affidamenti restati senza seguito)”. Tenuto conto quindi che nei casi, come quello di cui trattasi, di responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile non consiste nell’interesse contrattuale positivo (ovvero nella perdita dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con il contratto non stipulato), ma nel c.d. "interesse contrattuale negativo", ovvero nelle spese sopportate per la partecipazione alla gara “andata a monte” (danno emergente), nonché (lucro La Stazione appaltante, a causa dell’assegnazione da parte della Regione di un budget inferiore rispetto a quello richiesto, ha visto il crearsi di “una situazione di criticità” richiedente manovre correttive e la conseguente revoca dell’aggiudicazione della gara di cui trattasi. E’ legittimo il relativo procedimento in autotutela che viene quindi definito con la delibera (oggetto d’impugnativa), di “autoannullamento e revoca” della deliberazione di aggiudicazione, degli atti presupposti del procedimento di gara e della deliberazione originaria.
In ordine ai profili risarcitori, respinti ovviamente quelli consequenziali alla richiesta (disattesa) di annullamento degli atti impugnati, ritiene il Collegio di dover escludere, nella specie, anche l’ipotesi indennitaria di cui all’art. 21 quinquies della legge n. 241/90, sia perché tale norma riguarda la revoca mentre nella fattispecie di cui trattasi appare prioritario, come già rilevato, l’aspetto propriamente annullatorio dell’intervento della P.A., sia perché in ogni caso appare assorbente il rilievo della responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione stessa, anche in relazione ai limiti dell’indennizzo da revoca. D’altra parte, come la Sezione ha già avuto modo di rilevare, l'espressa previsione della necessità d’indennizzo del privato per eventuali pregiudizi subiti in conseguenza della emanazione di provvedimenti di revoca di precedenti atti amministrativi, non elimina la possibile responsabilità per violazione del principio di buona fede nell'ambito delle trattative che conducono alla conclusione del contratto.
CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all' articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
La norma è costantemente interpretata nel senso che esclusione dalla gara, escussione della cauzione e segnalazione all’Autorità sono conseguenze automatiche del verificarsi dei presupposti in essa previsti (la mancata documentazione nel termine di 10 giorni dalla richiesta del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa).
La giurisprudenza del Consiglio è consolidata nel senso della natura perentoria del termine fissato per il controllo a campione.
RAPPORTO CONCESSORIO
Nell’ambito dell’instaurazione di un rapporto concessorio e successivi atti aggiuntivi allo stesso, qualora le “ditte appaltatrici saranno prescelte con preferenza per le imprese con sede locale in Sardegna ed operanti nell’Isola da almeno cinque anni ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti norme in materia” ne consegue che, definiti i singoli lavori, essi non possono essere affidati direttamente al concessionario stesso, dovendo invece i soggetti esecutori essere scelti a seguito di procedure di evidenza pubblica, come disposto dalle vigenti disposizioni (artt. 2, 19 e 20 della l. n. 109/1994).
CONTRATTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI
L’art. 14 commi 3 e 4 , D.Lgs. n. 163/2006 disciplina i contratti pubblici misti aventi per oggetto lavori e servizi. Secondo il comma 3 dell’art. 14, cit., l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori …. “se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto”. Sia pure proseguendo nell’applicare il criterio aritmetico alla prevalenza del rilievo economico dei lavori nelle attività oggetto della gara, il Codice dei contratti ha tuttavia recepito il criterio “sostanzialistico” della prestazione, proprio del diritto comunitario, che ha poi integrato nel successivo comma 4 dell’art. 14, con i principi - di rilievo comunitario - della tutela della concorrenza e della non discriminazione sull’affidamento dei contratti misti. A ben vedere, la disposizione ivi contenuta, disponendo che … “l'affidamento di un contratto misto … non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza”, finisce per ribaltare il criterio aritmetico della prevalenza del rilievo economico dei lavori nell’individuazione dell’oggetto del contratto, affermato nel primo inciso del comma precedente. La prevalenza, sul maggiore importo dei lavori rispetto ai servizi, della funzione obiettiva del contratto in relazione alle finalità dell’amministrazione che ha indetto la gara, comporta inevitabilmente la svalutazione della rilevanza economica delle prestazioni la cui rigidità, nell’individuazione dell’affidatario, recede nei confronti della considerazione dell’attività che egli è chiamato a svolgere e della sua idoneità ad adempiere agli obblighi convenzionalmente assunti.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Con riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 2 comma 1 della Legge n° 109/1994 e s.m.i. (“ Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge) 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. “) si chiede, a codesto di conoscere se la disposizione sopra riportata debba ritenersi applicabile anche ai fini di cui all’art. 18 della medesima Legge. Vale a dire se, in caso di contratti “misti” di opere e servizi, nei quali il valore delle “opere” assuma rilevanza superiore al 50%, sia necessario, ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti dall’art. 18 della citata Legge, procedere, o meno, allo scorporo del valore economico dei servizi.
rientrano nella legge MERLONI anche i tecnici informatici (ANALISTI / SISTEMISTI) che contribuiscono alla progettazione di infrastruttura reti telematiche ?
Un progetto di un' opera pubblica realizzata da parte di un appaltatore di un servizio e finalizzata al funzionamento dello stesso (nella fattispecia quello di raccolta e smaltimento rifiuti e il lavoro consiste nell'ampliamnto della piattaforma multiraccolta)e finanziata con un aumento sul canone va considerata a tutti gli effetti un opera pubblica e quindi da insersi nella programmazione annuale? Inoltre e possibile che la progettazione dell'opera suddetta sia fatta effettuare dal concessionario e in caso affermativo chi risulta il responsabile del procedimento?
SI RICHIEDONO I SEGUENTI CHIARIMENTI: 1) ESSENDO IL CONSORZIO UNA SOCIETA' PRIVATA INTERAMENTE A CAPITALE PUBBLICO E' SOGGETTA PER INTERO ALL'APPLICAZIONE DELLA l. 109/94 2) IL CONSORZIO NON HA DIPENDENTI; SE SOGGETTA ALLA 109/94 E' TENUTA A PROVVEDERE ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN CASO SI GARA D'APPALTO, CON QUALE ATTO VA NOMINATO? 3) SE TENUTO ALLA NOMINA, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RICOPRE LE MEDESIME FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ATTENDOSI A QUANTO DISPOSTO DAL DPR 554/99 RINGRAZIANDO ANTICIPATAMENTE PORGO DISTINTI SALUTI
Il Comune di ... ha appaltato, per la durata di anni 7, il servizio di "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica". Il servizio ha carattere continuativo ed è stato esperito con il D.Lgs. 157/95 e non con la legge 109/94. Il servizio è tutt'ora in corso. L'impresa appaltatrice ha recentemente chiesto il rilascio di un certificato di esecuzione lavori ai sensi del D.P.R. 34/2000, secondo l'allegato D, per l'importo del servizio finora svolto. In particolare, è stato chiesto al Comune il rilascio del certificato per lavori svolti nella categoria OG10 "Costruzione, manutenzione, ristrutturazione interventi a rete". Lo scrivente ha delle perplessità sulla possibilità di rilascio di tale certificato e, a tal proposito, pone il seguente quesito: è possibile rilasciare un certificato di esecuzione lavori ai sensi dell'all. D del D.P.R. 34/2000 alle imprese che svolgono in appalto prestazioni di servizi?
Si chiede di conoscere se l'appalto per la realizzazione e/o rifacimento della segnaletica orizzontale rientri o meno nell'ambito di applicazione delle Legge n. 109/1994.