ART. 23. (Selezione dei concorrenti da invitare alle gare).

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

1. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a cinquanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati, o con criteri che saranno determinati dal regolamento. In ogni caso, il numero dei concorrenti ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.

2. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei soggetti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo è pari a ottanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a ottanta, si procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare.



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