Art. 1 comma 7 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Decreto 2 novembre 2017 n. 192) APPALTI ALL'ESTERO

«Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

(GU Serie Generale n.296 del 20-12-2017)

In vigore dal 04/01/2018



CAPO I - PRINCIPI GENERALI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Viste le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la legge 28 gennaio 2016, n.11, recante delega al Governo per il recepimento delle succitate direttive europee;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 7;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401 recante riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, recante regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, recante riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, recante regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ed in particolare gli articoli 343 a 356;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 14, commi 17 e seguenti;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012, n. 51, regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione allo sviluppo ed in particolare l'art. 17 che istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113, recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 27 aprile 2017;

Acquisito, in data 4 ottobre 2017, l'accordo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2017;

Adotta il seguente regolamento:



Art. 1 Ambito di applicazione, definizioni

1. Il presente regolamento definisce la disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero tenuto conto dei principi fondamentali del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia é parte.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

a) «direttive europee»: direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014;

b) «codice»: codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

c) «Ministro»: il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI);

e) «AICS»: l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

f) «sede estera»: ciascuno degli uffici e delle sedi, comunque denominati, presenti all'estero di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001;

g) «contratti»: contratti di appalto pubblico e contratti di concessione da svolgersi all'estero di cui all'articolo 1, comma 7, del codice;

h) «RUP»: responsabile unico del procedimento;

i) «CIG»: codice identificativo gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.



Art. 2 Normativa applicabile

1. Alle procedure di scelta del contraente e all'esecuzione dei contratti si applicano le direttive europee, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti tengono conto dei principi fondamentali del codice, in particolare garantendo il rispetto dei principi di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 7, del codice.

3. I contratti si conformano alla normativa in materia ambientale, urbanistica, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, artistici ed archeologici, in materia antisismica e di sicurezza del Paese in cui deve essere eseguito il contratto. I lavori all'estero si conformano inoltre alle disposizioni nazionali ed europee in materia di tutela ambientale, di salute e di sicurezza, nei limiti della compatibilità con la normativa locale per i contratti da eseguire in Stati non appartenenti all'Unione europea.

4. La sede estera applica, in quanto compatibili con la legge applicabile all'esecuzione ai sensi del comma 6, i principi di cui all'articolo 30, commi 4, 5 e 6, del codice e verifica la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in loco in materia di diritti fondamentali dei lavoratori, tenuto conto degli standard minimi di tutela internazionalmente accettati.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. La legge civile che regola la stipula del contratto e la fase di esecuzione é determinata secondo le norme applicabili di diritto internazionale privato.



Art. 3 Stazioni appaltanti all'estero

1. Ciascuna sede estera é stazione appaltante. Il MAECI, d'intesa con le altre amministrazioni centrali eventualmente interessate, può attribuire ad una sede le funzioni di centrale di committenza, anche limitatamente ad un'area geografica o a specifiche tipologie di contratti.

2. I centri interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, svolgono le funzioni di centrali di committenza nell'ambito dei Paesi di competenza. Le tipologie dei contratti oggetto di centralizzazione sono individuate dal Ministero.

3. Nel rispetto delle direttive europee, la sede estera può stipulare con rappresentanze diplomatiche e consolari di altri Stati membri dell'Unione europea o con delegazioni del Servizio europeo di azione esterna intese per la centralizzazione dell'acquisizione di forniture, servizi e lavori.



CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 4 Responsabile unico del procedimento e acquisizione di servizi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme locali

1. Il RUP, anche avvalendosi degli incarichi a supporto dell'iniziativa previsti al comma 3, cura le seguenti attività:

a) formula proposte;

b) predispone gli atti della procedura e ne cura lo svolgimento;

c) vigila sull'esecuzione del contratto;

d) segnala disfunzioni, impedimenti o ritardi;

e) svolge ogni altro adempimento non espressamente riservato ad altri organi, fermo restando quanto previsto al comma 8.

2. Il RUP é indicato nel bando, nell'avviso o nell'invito ed é scelto tra i dipendenti di ruolo della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese. L'AICS può altresì individuare il RUP tra gli esperti di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125 o tra il personale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. La nomina di personale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 113 del 2015 é subordinata alla comprovata indisponibilità in loco di personale di ruolo.

3. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Se nella sede estera non é in servizio un tecnico con idonea professionalità, la sede estera può conferire, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento, incarichi a supporto dell'intera iniziativa o di parte di essa a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e che forniscano idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti.

4. Gli affidatari dei servizi di supporto al RUP non possono essere affidatari dei contratti o dei subappalti per i quali abbiano svolto attività di supporto, comprensiva di eventuali incarichi di progettazione. Il divieto di cui al primo periodo si estende ai soggetti controllati, controllanti e collegati agli affidatari, nonché ai collaboratori ed ai dipendenti dei medesimi.

5. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi.

6. Per contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c) e per le ulteriori categorie di contratti definite dall'ANAC nelle linee guida di cui all'articolo 31, comma 5, del codice, il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.

7. Per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme locali, la sede estera può stipulare contratti per l'acquisizione in loco di servizi tecnici, legali, fiscali o previdenziali. I prestatori dei servizi di cui al primo periodo forniscono idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti.

8. La competenza ad adottare gli atti, anche endoprocedimentali, a rilevanza esterna resta disciplinata dalle disposizioni organizzative applicabili all'amministrazione cui appartiene la sede estera.



Art. 5 Conflitti di interesse

1. Si applica l'articolo 42 del codice. Per «personale della stazione appaltante o di un prestatore di servizi» si intende il personale di ruolo e a contratto dipendente della sede estera, i collaboratori o consulenti dell'amministrazione centrale o della sede estera, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione.



Art. 6 Collaborazioni con i privati

1. La sede estera assicura che i contratti di sponsorizzazione, le convenzioni per la realizzazione all'estero di opere pubbliche a spese di privati e le forme di partenariato pubblico privato di cui alla parte IV del codice si conformino agli indirizzi di politica estera italiana. In caso di non conformità, il capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio può opporsi in ogni momento alla stipula ed all'esecuzione dei contratti e convenzioni di cui al presente articolo. Ai contratti di sponsorizzazione si applica l'articolo 19 del codice.

2. Nei contratti e nelle convenzioni di cui al comma 1 é inserita una specifica clausola che consente il recesso per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazioni già rese ed acquisite. Se il contraente non accetta l'inserimento della clausola, il contratto o la convenzione non possono essere conclusi.



Art. 7 Procedure di scelta del contraente

1. Nelle procedure di selezione del contraente gli elementi essenziali ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono individuati e sinteticamente motivati nel primo atto di avvio del procedimento: il bando, l'avviso o l'invito.

2. La sede estera può utilizzare le seguenti procedure semplificate:

a) affidamento diretto per contratti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

b) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di forniture o di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie previste dalle direttive europee;

c) procedura negoziata senza previa pubblicazione per contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a un milione di euro.

3. La sede estera utilizza la procedura ordinaria aperta per contratti di forniture o di servizi di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee e per contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro.

4. La procedura ordinaria aperta o ristretta può essere utilizzata anche per contratti di importo inferiore alle soglie indicate al comma 3. Nell'ambito delle procedure di selezione del contraente previste dalle direttive europee e nel rispetto dei presupposti ivi previsti, la sede estera può scegliere una procedura diversa da quella di cui al comma 3. La sede estera motiva l'esercizio delle facoltà di cui al presente comma nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto o in atto separato.

5. Tutti gli avvisi e i bandi sono pubblicati sul sito della sede estera e sul sito della relativa amministrazione centrale. I bandi di gara relativi a contratti di lavori, forniture e servizi da eseguire in Stati membri dell'Unione europea e di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6. La documentazione di gara é redatta nella lingua ufficiale o in quella veicolare in uso nel luogo dove é avviata la procedura di selezione del contraente oppure in italiano. Il capo della rappresentanza diplomatica individua tra le lingue di cui al primo periodo quella impiegata nei procedimenti di affidamento dei contratti nei Paesi di accreditamento. La sede estera può impiegare una lingua diversa, motivando la scelta nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto o in atto separato.

7. Per ciascun contratto la sede estera acquisisce ed inserisce nei documenti di gara il CIG, nei limiti in cui sia previsto per gli analoghi contratti stipulati nel territorio nazionale.



Art. 8 Calcolo del valore stimato dei contratti

1. Ai fini della determinazione delle soglie, in caso di valute di Stati non appartenenti all'Unione europea, per la conversione in euro dell'importo posto a base di gara si usa il cambio applicato alla data del primo atto di gara risultante dal sito web della Banca d'Italia.

2. Nei casi in cui il tasso di cambio di cui al comma 1 non corrisponda al reale valore internazionale della valuta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può autorizzare l'applicazione di un diverso tasso di cambio, anche utilizzando quello determinato ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.



Art. 9 Requisiti degli operatori economici

1. Le procedure per la selezione del contraente sono aperte agli operatori economici dell'Unione europea, a quelli di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE e a quelli in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa locale.

2. Nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto, la sede estera fissa requisiti speciali di qualificazione degli operatori economici proporzionati, pertinenti e finalizzati alla regolare esecuzione, sulla base delle previsioni, dove esistenti, dell'ordinamento locale.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, costituiscono motivi di esclusione le situazioni previste dall'articolo 80 del codice e le situazioni equivalenti regolate dall'ordinamento locale. L'assenza di motivi di esclusione é comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione giurata innanzi alle competenti autorità locali, se riconosciuta dagli ordinamenti locali, corredata di autorizzazione a svolgere, dove possibile, verifiche presso le autorità competenti.



Art. 10 Procedure negoziate senza previa pubblicazione

1. Nel caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, la sede estera invita almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati nel rispetto dell'articolo 9 e del principio di rotazione mediante indagini di mercato o mediante avvisi pubblicati sul profilo internet della sede estera per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.

2. Le indagini di mercato possono essere omesse in presenza di situazioni locali che non le consentano.

3. Per i contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), nei casi di estrema urgenza previsti dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice la sede estera invita almeno tre operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei. Nei casi di somma urgenza previsti all'articolo 163 del codice, la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto. La scelta di una procedura di cui al presente comma può essere motivata con successivo provvedimento separato, se la motivazione contestuale risulta impossibile o estremamente difficile, per cause non dipendenti dalla sede estera.



Art. 11 Ricorso al criterio del minor prezzo

1. I contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo. Mediante motivata indicazione contenuta nel bando, nell'avviso o nell'invito, la sede estera può ricorrere al criterio dei costi del ciclo di vita oppure al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6, del codice.



Art. 12 Commissione giudicatrice

1. Per i contratti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte la sede estera nomina una commissione giudicatrice composta di non meno di tre e non più di cinque membri.

2. Il presidente e i membri della commissione sono scelti, in base a requisiti di professionalità ed esperienza, tra il personale in servizio nella sede estera o in un altri uffici di amministrazioni pubbliche italiane presenti nel Paese. In mancanza di idonee professionalità o per esigenze di rotazione degli incarichi, uno dei membri diverso dal presidente può essere scelto tra professionisti locali esperti del settore.

3. I commissari non devono aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e non possono svolgere funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente all'esecuzione ai contratti di cui all'articolo 7, comma 3. Il capo della sede estera stabilisce le funzioni o gli incarichi connessi all'affidamento dal quale i commissari dovranno astenersi.

4. Si applicano al presidente, ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.



Art. 13 Offerte anormalmente basse

1. La sede estera effettua i controlli di cui all'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE nei seguenti casi:

a) se l'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso, sulle offerte il cui prezzo é inferiore ai quattro quinti della base d'asta;

b) se l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulle offerte i cui punteggi relativi al prezzo ed agli altri elementi oggetto di valutazione siano entrambi almeno pari o superiori ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la sede estera può verificare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili nel Paese e agli oneri di sicurezza previsti dal piano di sicurezza e coordinamento comunque conforme alla normativa applicabile nel Paese dove il contratto é eseguito.



CAPO III - ESECUZIONE

Art. 14 Subappalto

1. Nell'invito o nel bando e nel conseguente contratto sono specificati i seguenti obblighi:

a) il contraente principale assume nei confronti della sede estera piena responsabilità per l'intero contratto;

b) l'appaltatore indica nella sua offerta le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare e i subappaltatori proposti;

c) il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal bando in relazione alla prestazione oggetto del subappalto;

d) l'appaltatore accetta che l'amministrazione aggiudicatrice possa trasferire i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per le prestazioni da lui fornite nell'ambito dell'appalto;

e) l'appaltatore accetta espressamente di sostituire i subappaltatori per i quali emergano motivi di esclusione.

2. Gli eventuali subappalti non possono complessivamente superare il trenta per cento dell'importo complessivo del contratto.



Art. 15 Garanzie

1. L'esecuzione dei contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c) é garantita da fideiussione per il 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. La sede estera può chiedere la prestazione di garanzie fideiussorie:

a) per l'esecuzione di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), per il 10 per cento dell'importo contrattuale;

b) per la partecipazione alle procedure di selezione di contratti regolati dal presente regolamento, per il 2 per cento dell'importo a base di gara.

3. Le fideiussioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere, a scelta dell'aggiudicatario o dell'offerente, bancarie o assicurative, con espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. I documenti di gara e contrattuali prevedono che la garanzia di esecuzione sia escussa dalla sede estera in caso di frode o di inadempimento imputabile all'esecutore. La garanzia dell'offerta di cui al comma 2, lettera b), é escussa in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario.

5. Le garanzie di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), sono progressivamente svincolate a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'importo garantito, l'ammontare residuo é svincolato a seguito della verifica della regolare esecuzione.

6. Le garanzie di cui al comma 2, lettera b), prestate dall'affidatario sono svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; le garanzie fornite dai non aggiudicatari sono svincolate entro trenta giorni dall'aggiudicazione.



Art. 16 Anticipazioni

1. Dopo la stipulazione del contratto la sede estera può erogare anticipazioni del prezzo, non superiore al 20 per cento dell'importo del contratto.

2. Anticipazioni superiori al limite di cui al comma 1 sono consentite in uno dei seguenti casi:

a) se sono imposte da disposizioni inderogabili della normativa locale;

b) quando, in base alla prassi locale, é altrimenti impossibile ottenere la prestazione;

c) quando ricorrono concrete, oggettive e comprovate ragioni specificamente indicate dal RUP.

2. Le anticipazioni erogate per i contratti di cui all'articolo 7, comma 3 sono garantite per l'intero importo anticipato maggiorato del 10 per cento, secondo le modalità previste dai commi da 3 a 5 dell'articolo 15.



Art. 17 Cause di risoluzione

1. Le cause di risoluzione previste all'articolo 73 della direttiva 2014/24/UE e il grave inadempimento sono inserite nei documenti contrattuali come clausole risolutive espresse.



Art. 18 Tracciabilità dei pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati mediante modalità tracciabili, salvi casi di impossibilità o di estrema difficoltà individuati con le modalità di cui all'articolo 24.

2. Nei contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) e comma 3, nei casi in cui é espressamente previsto per i contratti stipulati sul territorio nazionale, é inserita una clausola che vincola il contraente, i subappaltatori e i subcontraenti ad utilizzare il CIG e un conto corrente bancario dedicato per rendere tracciabili i pagamenti per l'esecuzione del contratto.



Art. 19 Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione

1. La sede estera individua, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, un direttore dei lavori, che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere, anche relativamente a parti dei lavori da eseguire.

2. Il direttore dei lavori é preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento e verifica che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto, al contratto ed agli standard normativi e tecnici applicabili.

3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio dipendenti in possesso di idonea professionalità, il direttore dei lavori e gli assistenti sono individuati, nel rispetto del presente regolamento, tra soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

4. Per l'esecuzione di servizi e forniture la direzione dell'esecuzione spetta al RUP.



Art. 20 Collaudo e verifica di conformità

1. L'esecuzione dei contratti é soggetta a collaudo o verifica di conformità della regolare esecuzione:

a) per i contratti di importo pari o superiore a un milione di euro, é svolta da una commissione composta da tre dipendenti della Sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea professionalità e che non abbiano svolto altre attività nell'ambito del contratto oggetto di verifica;

b) per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a un milione di euro e pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee é svolta da un dipendente della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea professionalità e che non abbia svolto altre attività nell'ambito del contratto oggetto di verifica;

c) per i contratti di lavori non inclusi nella lettera a), é svolta dal direttore dei lavori;

d) per i contratti di servizi e forniture non inclusi nelle lettere a) e b), é svolta dal responsabile unico del procedimento.

2. Per i contratti di lavori il collaudo comprende, se necessario, anche il collaudo statico.

3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio dipendenti in possesso di idonea professionalità, il collaudo o la verifica di conformità sono svolte da professionisti individuati, nel rispetto del presente regolamento, tra soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

4. Si osservano i termini di cui all'articolo 102, comma 3, del codice.



CAPO IV - CONTRATTI NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 21 Contratti stipulati da una sede estera

1. Per i contratti relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo dei quali una sede estera é stazione appaltante, si applica la versione più aggiornata del «Procurement and Grants for European Union External Actions - A Practical Guide».

2. La sede centrale dell'AICS può disporre che le proprie sedi all'estero applichino la «Practical Guide» di cui al comma 1 anche ai contratti stipulati per il funzionamento delle sedi stesse.

3. Nei casi di cui al presente articolo si applicano comunque gli articoli 4, 5, 6, 8, nonché i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7.

4. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 della direttiva 2014/24/UE, le attività realizzate dall'AICS mediante la concessione di contributi o l'affidamento di iniziative ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125 restano disciplinate dagli articoli 18 e 19 dello statuto dell'AICS approvato con il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113.



Art. 22 Contratti stipulati dalle autorità dei Paesi partner

1. Se gli accordi o le intese stipulati con il Paese partner prevedono che quest'ultimo svolga il compito di stazione appaltante, le procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti seguono la normativa locale o quella applicata nel paese beneficiario dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia é parte. Gli accordi e le intese garantiscono il rispetto dei principi di cui alle direttive europee, all'articolo 30, commi 1, 2 e 7, del codice e all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché un'adeguata trasparenza contabile e tracciabilità dei flussi finanziari. I medesimi accordi ed intese individuano i controlli che, tenuto conto dei principi di cui al secondo periodo, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo o una sede estera effettuano ai fini dell'autorizzazione a stipulare i contratti e a pagare i corrispettivi.

2. Se il compito di stazione appaltante é svolto dal paese beneficiario le contestazioni in giudizio competono al foro locale.



Art. 23 Progettazione di lavori riguardanti iniziative di cooperazione

1. La stima e l'analisi dei costi dell'intervento é realizzata tenendo conto del mercato locale e dei prezzi del paese di esecuzione dello stesso.

2. La valutazione dei prezzi delle componenti del progetto, che devono essere reperite su un mercato diverso da quello del paese beneficiario, va formulata in relazione al mercato in cui tali componenti sono reperibili.



CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Incompatibilità con l'ordinamento e le situazioni locali

1. Con le modalità di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 e dell'articolo 6

del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, il capo della rappresentanza diplomatica individua le disposizioni del presente regolamento incompatibili con l'ordinamento e le situazioni locali.

2. Le situazioni locali di cui al primo comma possono includere catastrofi di origine naturale o antropica, gravi turbamenti dell'ordine pubblico, circostanze particolari del contesto politico, economico e sociale, nonché ogni altra grave situazione di fatto, anche connessa con lo stato dei rapporti bilaterali.

3. Per le verifiche sull'ordinamento e sulle situazioni locali volte all'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, la sede estera può ricorrere a servizi tecnici, legali, fiscali e previdenziali.



Art. 25 Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1, del codice, sono abrogati gli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 novembre 2017

Il Ministro: Alfano Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2385
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