per contratti di appalto in corso di esecuzione , disciplinati dal vecchio decreto 50 o comunque senza alcuna clausola di revisione dei prezzi, è possibile per un operatore economico chiedere una revisione dei prezzi in aumento e se si quali sono i riferimenti normativi da citare nella istanza?. grazie saluti
Buongiorno, dobbiamo pubblicare un appalto sopra soglia comunitaria per l’affidamento, con il criterio del miglior prezzo, di un servizio con caratteristiche standardizzate, ai sensi del comma 3 dell’art.108 del Codice dei contratti. L’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 impone alla Stazione appaltante di indicare nel bando di gara gli elementi specifici in base ai quali il RUP svolgerà il successivo giudizio di anomalia dell’offerta. Vi poniamo i seguenti quesiti: 1. ritenete possibile indicare nel disciplinare di gara una percentuale di sconto al di sopra della quale gli operatori economici non verranno esclusi dalla procedura, ma dovranno necessariamente presentare giustificazione? (L’ipotesi dello “sbarramento” è motivato dal fatto che la Stazione appaltante ritiene non erogabile un servizio idoneo e di qualità oltre la soglia individuata. Trattasi di servizio di Pronto intervento per il quale non può essere preventivamente organizzato un certo numero di attività giornaliere e quindi l’ottimizzazione del lavoro non può essere addotta come giustificazione di un maggior sconto proposto) In tale seconda ipotesi c’è secondo voi il rischio di influenzare i ribassi dei concorrenti? 2. in alternativa, ritenete possibile inserire nel disciplinare di gara una clausola che preveda, come elemento specifico per l’attivazione del giudizio di anomalia, il superamento della soglia calcolata con uno dei metodi (A-B-C) di cui all’Allegato II.2 del Codice? Il superamento della soglia così calcolata non determinerebbe l’esclusione automatica del concorrente come nel caso del sottosoglia, ma solo l’automatico avvio della procedura di verifica della sostenibilità della sua offerta. Grazie
Abbiamo effettuato un indagine di mercato per individuare un nuovo fornitore di generi alimentari (siamo anche istituto alberghiero), ma ha risposto solo quello uscente. Per affidare il contraente uscente dovrei derogare al principio di rotazione ex art 49, 5° ponendo in essere una procedura negoziata senza bando con la consultazione di almeno 5 operatori economici, giusto? tuttavia questi 5 operatori non ci sono.......come devo procedere? grazie
Con riferimento alle modifiche apportate dal D.lgs. 207/2024 all’art. 57 e alla rubrica dell’allegato II.3 del codice “Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate” che ora riferisce l’applicazione di tali disposizioni a tutte le tipologie di affidamento e non più ai soli appalti riservati o PNRR, chiediamo se sia corretto (a differenza di quanto fatto sino al 31.12.2024) prevedere indistintamente in tutti i bandi di gara, avvisi o inviti (e, quindi, non solo quelli riferiti ad appalti riservati o PNRR) la seguente clausola: “Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, dell’Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.” In attesa del vostro parere, porgiamo cordiali saluti.
Buongiorno, si pongono i seguenti quesiti: - in un appalto PNRR bandito ancora con il vecchio Codice, l'appaltatore ha presentato istanza di subappalto in data odierna in vigenza del nuovo Codice e del Correttivo. Quali istituti devono essere applicati? - il correttivo al nuovo Codice si applica solo agli appalti banditi dopo il 1° gennaio 2025? - il correttivo deve essere applicato ai contratti derivati (ad es. subappalto ) dopo il 1° gennaio 2025, anche se legati ad un appalto aggiudicato prima di quella data? Grazie e cordiali saluti Il Servizio gare
Buongiorno, abbiamo bandito una gara per un servizio del valore superiore a € 140.000. Purtroppo non ci è ancora possibile procedere all'aggiudicazione in quanto non ancora in possesso della documentazione antimafia. Abbiamo presentato richiesta mediante BDNA, come indicato da comunicazione generata dal FVOE, ma ci siamo trovati di fronte a una serie di problematiche tecniche e anomalie, risolte dopo nostre segnalazioni e alcuni solleciti. A oggi le nostre istanze sono in fase di istruttoria ma non abbiamo idea di quando riceveremo risposta. Le richieste che abbiamo presentato alla BDNA per questo e altri servizi sono in attesa da quasi due mesi. Avendo necessità di procedere all'aggiudicazione per organizzare il servizio, si chiede se è possibile aggiudicare anche senza aver ancora ottenuto risposta (tutti gli altri controlli eseguiti non hanno evidenziato criticità) in attesa della documentazione e seguendo quale procedura. Grazie.
La Scrivente Stazione Appaltante ha adottato proprio Elenco Fornitori. Gli operatori economici regolarmente iscritti, previa verifica – da parte degli Uffici - della documentazione prodotta, sono invitati alle procedure negoziate e/o alla richiesta di offerta per affidamenti diretti. Si intende subordinare tale iscrizione al pagamento di una somma, congrua e assolutamente poco onerosa. Si chiede la legittimità di eventuale richiesta da parte della S.A., ai fini dell’iscrizione all’Albo, del pagamento di una somma (a titolo esemplificativo Euro 20.00 sia in sede di iscrizione che di rinnovo biennale) da parte degli Operatori economici. La somma ha la funzione di rimborso del costo di gestione amministrativa, da parte del personale della S.A., della singola pratica che spesso chiede anche un’assistenza telefonica non indifferente
Buongiorno! Vi allego una richiesta di parere in merito ad un requisito di partecipazione, ai fini della partecipazione alle gara indetta dal Comune di Bari (CIG B4FB9A7598 lotto 1) che scade il 13 febbraio. In attesa, saluto cordialmente. Grazie
i controlli antimafia convolgono anche il socio unico del socio unico dell'o.e., a matriosca o ci si ferma ai soggetti del socio unico dell'O.E.? c'è un riferimento normativo o dottrina che chiarisce fino a quando si deve scendere. grazie
Nell’ambito del PNRR, per l’attuazione della M2–C3–I1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, il Comune di Monte S. Giovanni Campano ha ricevuto un finanziamento di € 4.195.000,00 per “Lavori di demolizione e ricostruzione della scuola La Lucca”. Spesa assegnata con Decreto Direttoriale n. 14 del 05.05.2022 del Ministero dell’istruzione. A seguito di concorso di progettazione, il progettista ha trasmesso il PFTE del progetto per l’importo complessivo di € 4.195.000,00. In data 01.04.2023, è entrato in vigore il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, le cui disposizioni, tuttavia, per espressa previsione dell’art. 229, comma 2, acquistano efficaci a decorrere dal 01.07.2023. Con atto di G.C. n. 40 datato 12.05.2023 è stato approvato il suindicato PFTE per l’importo complessivo di € 4.195.000,00. Con determinazione n. 725 datata 20.06.2023, è stato affidato il servizio di Progettazione Definitiva. Il progettista, con nota acquisita con il protocollo n. 11728 del 24.07.2023, ha trasmesso il progetto definitivo per l’importo complessivo di € 4.614.100,00, di cui € 3.776.848,74 per lavori ed € 837.251,26 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Con atto di G.C. n. 69 del 31.07.2023 è stato approvato il progetto definitivo per l’importo complessivo di € 4.614.100,00. Per il maggiore importo oltre gli € 4.195.000,00 ovvero € 419.100,00, incremento derivante dal rincaro dei prezzi dei materiali da costruzione, è stata formulata la “Domanda di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” mediante piattaforma REGIS. Con Decreto MEF – RGS – RR 187 del 11.08.2023 è stato concesso l’importo di € 419.100,00 a valere sul Fondo Opere Indifferibili 2023. Per quanto sopra pertanto, l’importo totale finanziato risulta essere di € 4.614.100,00 di cui, € 4.195.000,00 per il finanziamento PNRR ed € 419.100,00 per il contributo FOI. A seguito di appalto integrato sulla base del progetto definitivo il lavoro è stato aggiudicato all’operatore economico migliore offerente per un totale di € 3.778,336, comprensivo di progettazione esecutiva, CSP e esecuzione lavori. Per ragioni legate al poco tempo a disposizione in base alle tempistiche fisse e inderogabili del PNRR, l’impresa aggiudicataria e per essa l’incaricato della progettazione, anticipatamente rispetto alla stipula del contratto di appalto, in data 17.01.2024, ha trasmesso il progetto esecutivo. Il suddetto progetto, così come redatto e sottoscritto, presenta un importo complessivo di € 5.551.689,42, di cui € 4.527.414,42 per lavori da computo metrico, € 96.900,00 per costi della sicurezza separatamente computati, € 927.374,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Il tutto trova e troverà copertura finanziaria per € 4.195.000,00 quale importo finanziato dal PNRR, € 419.100,00 quale importo finanziato FOI ed € 937.589,25 per importo GSE da richiedere Con determinazione n. 31 (RG 100) del 30.01.2024 si è provveduto: 1) all’approvazione del progetto esecutivo nell’importo di € 4.614.100,00; importo già certo sulla base del finanziamento PNRR (€ 4.195.100,00) e dei Fondi Opere Indifferibili (€ 419.100,00) già concessi; 2) all’approvazione, in sola linea tecnica, del progetto esecutivo nell’importo di € 5.523.997,25; importo comprendente la suddetta somma di € 4.614.100,00 e la somma di € 909.897,25 ancora da richiedere al GSE; somma rimodulata su un più preciso calcolo della volumetria posta a base del calcolo del contributo da richiedere e finanziabile. Con la medesima determinazione n. 31 (RG 100) del 30.01.2024, veniva dato atto che, in caso di ammissione al finanziamento del GSE, il maggior importo di € 909.897,25, sarebbe stato affidato con successivo atto all’impresa ai sensi dell’art. 76 comma 6 (anche se non applicabile), in quanto trattasi di offerta migliorativa già prevista nel contratto. In data 22.03.2024 è stato stipulato il contratto. In data 02.04.2024 è stata presentata la candidatura al GSE debitamente repertoriata con il codice CT00810130. In data 26.06.2024 la direzione del GSE ha comunicato a questo Ente l’accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi per un importo di € 940.823,70. L’accoglimento positivo della candidatura al GSE e la prenotazione degli incentivi per l’importo di € 940.823,70, importo diverso da quello ipotizzato in fase di redazione del progetto esecutivo, comporta la necessità di approvare un nuovo QTE nell’importo complessivo di € 5.554.923,70. Per quanto sopra, SI CHIEDE SE E’ POSSIBILE E QUALE DISPOSTO NORMATIVO APPLICARE (art. 120 del Codice, quale comma?!) procedere alla integrazione/modifica dell’importo contrattuale, procedendo preliminarmente, all’affidamento per l’esecuzione delle lavorazioni riconosciute meritevoli di incentivo del GSE al medesimo esecutore, NON ESSENDO POSSIBILE L’ASSEGNAZIONE DEI LAVORI AD ALTRO OPERATORE ECONOMICO.
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