Si chiede di sapere a quali soggetti può essere affidata la validazione/verifica del progetto di cui all'art. 42 e art. 34 dell'allegato I.7 del D.lgs 36/2023 per lavori di importo pari a Euro 1.900.000,00 quindi superiori a 1ML ma inferiori alla soglia europea (la progettazione sarà affidata all'esterno)
Si chiede se la previsione di cui all'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, con riferimento al conferimento di incarichi professionali sia applicabile anche alle imprese pubbliche ed alle società in house
Buongiorno, nell'ambito della realizzazione di piano attuativo di iniziativa privata viene chiesta la possibilità di redigere i computi metrici estimativi delle opere utilizzando il prezziario della CCIAA di Pavia con riduzione del 20% . Gli interventi oggetto di quantificazione sono relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria parzialmente soggetti a scomputo. Chiedo se l'applicazione di tale modalità è consentita o se obbligatorio l'uso del prezziario regionale di riferimento.
Questo Comune ha indetto una gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali. La SUA incaricata dell’espletamento della gara ha indicato quale valore della concessione l’importo di € 1.620.394,98, corrispondente all’importo delle entrate affidate in riscossione. In sede di gara, gli operatori economici hanno fatto rilevare che, per le concessioni, il valore dell’affidamento è dato dal fatturato che , in tal caso, risulta pari ad € 178.243,43 (ottenuto applicando l’aggio a base d’asta all’importo delle entrate affidate in riscossione). La SUA , in risposta ai chiarimenti richiesti dagli operatori economici, ha rappresentato che la questione sarebbe stata oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso della gara. Al termine della gara, dovendo disporre l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico individuato come migliore offerente, il sottoscritto Responsabile ha chiesto alla SUA di specificare quale fosse il valore esatto dell’affidamento, per il quale disporre l’aggiudicazione e sul quale calcolare sia l’importo della cauzione definitiva sia l’importo dell’imposta di bollo. La SUA ha comunicato di avere trasmesso al MIT apposita richiesta di chiarimento , suggerendo, nelle more, di disporre l’aggiudicazione assumendo come valore dell’affidamento l’importo corrispondente al fatturato determinato in base all’aggio offerto dall’aggiudicatario, inserendo nel contratto una apposita clausola con la quale le parti si riservano di modificare il contratto qualora la risposta del MIT risultasse di segno contrario. Il sottoscritto Responsabile ha pertanto disposto l’aggiudicazione per l’importo di € 138.138,66. Successivamente, è stata richiesta all’aggiudicatario la produzione della cauzione definitiva e della polizza assicurativa. L’aggiudicatario ha comunicato, per quel che concerne la cauzione definitiva, di avere diritto alla riduzione del 50% in quanto rientrante nella categoria delle piccole e medie imprese e di avere diritto alla ulteriore riduzione del 20% in quanto in possesso delle certificazioni previste dall’allegato II. 13. L’art. 106, comma 8 del nuovo Codice stabilisce che l’importo della garanzia è ridotto fino ad un importo massimo del 20% quando l’operatore economico è in possesso di una o più certificazioni tra quelle individuate nei documenti di gara iniziali, che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto (20%). Né il disciplinare, né il capitolato, nel caso in esame, prevedono alcunchè riguardo alla cauzione definitiva e alla sua riduzione per il caso in cui l’operatore economico aggiudicatario sia in possesso di certificazioni di qualità. In assenza di previsioni nei documenti di gara iniziali, il sottoscritto Responsabile ha richiesto chiarimenti alla SUA , per la quale, nella fattispecie in esame, troverebbe applicazione l’art 53 del nuovo Codice, trattandosi di contratto sotto soglia. Il sottoscritto Responsabile ha tuttavia eccepito che , pur trattandosi nel caso di specie di una concessione sotto soglia (in quanto inferiore al valore previsto dall’art. 14 comma 1 lett. a), la procedura di gara svolta dall’ente, trattandosi di procedura aperta, non rientra tra quelle previste dall’art. 50 del Codice, per le quali soltanto l’art 53 determina nel 5% dell’importo contrattuale l’ammontare della garanzia definitiva. In conclusione, si chiede: - se l’operato del sottoscritto Responsabile possa ritenersi corretto, con riferimento in particolare al valore del contratto indicato nella determina di aggiudicazione (€ 138.138,66); - se alla garanzia definitiva trovi applicazione l’art 53, come sostenuto dalla SUA, oppure l’art 106 comma del Codice, trattandosi di concessione sotto soglia ma affidata con procedura aperta; - qualora trovi applicazione l’art. 106 comma 8 del Codice, si chiede: • in merito alla riduzione del 50%, quali siano le verifiche che l’ente deve svolgere per accertare la qualità di piccola o media impresa dell’aggiudicataria; • in merito alla riduzione del 20%, se la stessa possa trovare applicazione, nonostante il silenzio sul punto del bando e del capitolato. Qualora si ritenga che la riduzione in parola trovi egualmente applicazione, si chiede in che misura essa debba essere riconosciuta, atteso che il 20% previsto dalla norma rappresenta soltanto il limite massimo della riduzione, il cui importo dovrebbe essere fissato nei documenti di gara iniziali. Anche con riguardo a tale riduzione, qualora ritenuta applicabile, si chiede quali verifiche debbano essere svolte dall’ente, specificando anche le modalità di calcolo rispetto alla riduzione del 50%. Si rappresenta la necessita di disporre di una risposta in tempi celeri. Distinti saluti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 Nel caso in cui un operatore economico partecipi a più lotti, e solo uno di questi preveda l’offerta di prodotti originari della Repubblica Popolare Cinese, l’esclusione non si applicherebbe automaticamente in fase di presentazione dell’offerta, ma verrebbe valutata al momento dell’aggiudicazione. In particolare, si chiede conferma che: • L’eventuale esclusione si verificherebbe solo nel caso in cui venga aggiudicato esclusivamente il lotto contenente prodotti cinesi, in quanto in tal caso il valore dei beni di origine cinese rappresenterebbe il 100% del contratto. • Qualora invece vengano aggiudicati più lotti, e il valore dei prodotti cinesi risulti inferiore al 50% del valore totale dei lotti aggiudicati, l’operatore economico non sarebbe escluso, risultando conforme al limite previsto. La soglia di 5000000, in caso di gara a lotti, si deve considerare il valore del singolo lotto o la somma dei valori di tutti i lotti?
Buonasera, circa gli elementi che una decisione a contrarre deve contenere: quali sono? può indicare in quale parte (articolo o allegato) del Dlgs 36/2023 sono indicati? grazie
Buongiorno, un Comune aderente alla scrivente Unione, per la partecipazione ad un bando FESR, ha provveduto, nell'anno 2024, all'affidamento di un incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo ai lavori di ristrutturazione della piscina comunale; il PFTE, da cui emerge un importo lavori pari a circa euro 3.500.000,00 (compresi costi della sicurezza) è stato verificato nel mese di settembre 2024 e, come richiesto dal bando, inserito in programmazione 2024-2026 nel medesimo mese. Non è stato approvato dalla Giunta in quanto assente la copertura economica (in parte legata al bando) ed esplicitamente non richiesto dal bando stesso. Avendo da poco ricevuto conferma del finanziamento, ci dobbiamo apprestare ad avviare la procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva, direzione lavori, etc..., previa approvazione del PFTE. Premesso quanto sopra ci occorre avere conferma che, alla luce dell'art. 225-bis del Codice dei Contratti e dei (a parere personale non chiari) pareri MIT, non vi sia l'obbligo di applicazione del BIM. Cordialmente, Davide Benedetto
Buongiorno, dal 01/07/2025 non è più possibile ottenere tramite FVOE 2.0 di Anac il casellario giudiziale, come dobbiamo procedere? Dobbiamo registrarci al sistema SIC del Ministero della giustizia? grazie
Buongiorno, con la presente siamo a chiedere cortesemente un parere breve sulla seguente questione: nel corso dell’esecuzione di lavori banditi nella vigenza del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e aggiudicato ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, è stata comunicata la fusione per incorporazione di una delle società mandanti dell’A.T.I., seguita da una comunicazione da parte della società incorporante concernente la volontà di quest’ultima di mantenere tutti i contratti dell’incorporata, subentrato nei rapporti contrattuali. I requisiti generali e di esecuzione sono posseduti anche dalla società incorporante. Siamo, pertanto, a chiedere se l’Art. 106, comma 1 lett. d) punto 2), del D.lgs. 50/2016 trova applicazione anche nel caso in cui la successione a seguito di fusione sia circoscritta ad una sola mandante dell’A.T.I. aggiudicatario e, in caso affermativo, come debba formalizzarsi questo subentro, in particolare se è necessario richiedere un atto notarile o scrittura privata autenticata che disponga la sostituzione dell’incorporata con l’incorporante, oppure se trova applicazione il principio di libertà delle forme, potendo formalizzarsi mediante scrittura privata semplice o altro atto meno. In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti
Il GAL nel corso del 2024 ha affidato, con affidamento diretto, ad una ditta in possesso di documentate competenze la realizzazione di alcuni servizi di comunicazione sul Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2022. I servizi realizzati dalla ditta, per un importo inferiore a euro 5.000,00, sono stati realizzati nel periodo aprile – ottobre 2024. Con l’avvio della nuova programmazione comunitaria e delle attività previste dal Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2023-2027, il GAL ha la necessità di affidare la realizzazione di servizi di comunicazione attinenti il nuovo PSL, analoghi a quelli realizzati nel 2024 anche se per un periodo pluriennale (dal 2025 al 2028). Per quanto sopra il GAL ha quindi proceduto ad avviare nel corso del 2025, una procedura di affidamento diretto con apposita deliberazione a contrarre (importo massimo affidamento di euro 38.500,00) e ad effettuare una indagine di mercato inviando tre richieste di preventivo di cui una alla ditta a cui erano stati affidati i servizi di comunicazione relativi al PSL 2014-2022, come sopradetto realizzati nel 2024. Il reinvito alla ditta individuata nel 2024, e quindi dell’esclusione dell’applicazione del principio di rotazione, è stato effettuato sulla base della motivazione che si tratta di un affidamento successivo ma non consecutivo. In relazione all’affidamento da effettuare, tenuto conto che le due ditte che hanno partecipato all’indagine di mercato (una terza non ha risposto) sono in possesso di documentate esperienze ed hanno proposto delle offerte sostanzialmente equivalenti, a suo parere il GAL può sostenere la non applicabilità del principio di rotazione per le motivazioni sopra riportate e quindi procedere all’affidamento alla ditta incaricata nel corso del 2024?
Pagina 4 di 49

