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Pareri Normativi in materia di Appalti Pubblici

QUESITO del 06/03/2026 - COSTO DELLA MANODOPERA E CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO

Nell’ambito di una procedura di gara per lavori sopra soglia, la Stazione Appaltante ha individuato quale contratto collettivo di riferimento il CCNL C011. L’Aggiudicatario provvisorio, ritenendo applicabile la presunzione di equivalenza ai sensi dell’art. 3 c. 1 dell’Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023, ha dichiarato l’applicazione del diverso CCNL C030, mantenendo invariato l’importo della manodopera individuato dalla stazione appaltante negli atti di gara. Risultando l’offerta in sospetto di anomalia, la Stazione Appaltante - tra i vari chiarimenti - ha richiesto la scomposizione delle principali componenti che concorrono alla determinazione del costo orario della manodopera. Nelle giustificazioni prodotte dall’Aggiudicatario provvisorio sono stati indicati valori che determinano un costo orario inferiore rispetto alle tabelle adottate dal Ministero del Lavoro per il Settore metalmeccanico-industria. Si chiede, pertanto, se: - sia corretto ritenere che l’applicazione del CCNL C030 per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane dei Settori Metalmeccanica e Installazione di Impianti, comporti per sua natura, livelli retributivi e contributivi inferiori rispetto al CCNL C011 per l'industria metalmeccanica; - tale presunta inferiorità strutturale possa costituire, di per sé, valida giustificazione dello scostamento tra il costo orario indicato dall’operatore economico nelle giustificazioni di anomalia e le tabelle ministeriali.


QUESITO del 05/03/2026 - ESTERNALIZZAZIONE DI ATTIVITA'

Buongiorno riprendo la Vs risposta al quesito del del 02/03/2026 - ESTERNALIZZAZIONE DI ATTIVITA'. Allego la bozza della risposta dell'Operatore economico a seguito del quesito posto come da voi formulato. Ho perplessità sulla sua validità ma chiedo Vs parere Ringrazio e porgo cordiali saluti


QUESITO del 04/03/2026 - CESSIONE RAMO D'AZIENDA E REQUISITI CEDUTI

CESSIONE RAMO D’AZIENDA E SPENDITA REQUISITI Con la presente si chiede se, in merito ai requisiti tecnici per la partecipazione alle gare, una società che ha acquisito un ramo d’azienda, possa spendere i requisiti tecnici maturati dalla società cedente, in automatico, limitandosi a produrre a comprova del requisito posseduto, la determina di presa d’atto della cessione del ramo unitamente ai documenti bancari a comprova delle fatture pagate per le attività svolte successivamente. Ci interessa sapere se la cessione del ramo d’azienda, ai fini della spendita del requisito tecnico, debba essere sostanziale e non solo cartolare e dunque debbano essere fatte delle verifiche circa l’oggetto in concreto della cessione (es. se c’è stato trasferimento anche di personale tecnico, know-how, organizzazione, mezzi e strutture ecc.). In particolare si chiede se la SA, a fronte di una dichiarazione di una società circa il possesso del requisito tecnico maturato negli anni 2016-2023 nel Comune X (posseduto in realtà dalla società cedente) a seguito della suddetta cessione avvenuta nel 2023, debba fare una verifica puntuale del contenuto dell’atto di cessione del ramo d’azienda o se sia sufficiente il documento di cessione. Si fa presente che il requisito in argomento è l'aver svolto la riscossione coattiva presso un comune con un certo numero di abitanti (quindi un servizio che richiede personale con una certa qualifica, capacità ed esperienza). In generale si chiede quando (e se) una cessione di ramo d’azienda non comporta l’automatico passaggio dei requisiti tecnici dalla cedente alla cessionaria. Qualora disponibili, si chiede di indicare eventuali sentenze o pareri ANAC. Grazie


QUESITO del 02/03/2026 - RINEGOZIAZIONE PRIMA DELLA STIPULA

Buonasera, siamo aggiudicatari di una procedura aperta per l'acquisizione di attrezzature di calcolo e storage presso una Università. La presentazione delle offerte scadeva a fine ottobre, purtroppo soltanto ora la SA ha completato l'iter di gara. Il criterio di aggiudicazione era al MRQP con rapporto 70 tecnico e 30 economico. Attualmente il mercato dell'ICT è stato stravolto, sia in termini economici sia di disponibilità di certi componenti, rendendo impossibile riuscire a mantenere gli stessi prezzi di acquisto (di ottobre 2025) e le tempistiche di approvvigionamento che, in alcuni casi, addirittura salgono anche a 12 mesi. La SA oggi ci comunica l'aggiudicazione e che, terminati i controlli amministrativi di rito, ci invierà il contratto per la sottoscrizione (non ne ha fornito una bozza preventivamente). Considerato che attualmente è impossibile mantenere prezzi e tempi previsti nella offerta presentata in gara (+200%), come e quando possiamo agire verso la SA cercando di non arrecare danni a loro e a noi? Prima o dopo la firma del contratto? E' ipotizzabile il ricorso alla causa di forza maggiore? Se si, con quale finalità? Questo perché, probabilmente, anche una sospensione dell'esecuzione dell'appalto potrebbe essere negativa per la SA considerato che l'appalto è finanziato con fondi PNRR... Cosa ci consigliate di fare? Grazie e buon lavoro.


QUESITO del 02/03/2026 - ESTERNALIZZAZIONE DI ATTIVITA'

Nell'ambito di una procedura di affido diretto (fornitura di servizi) di ammontare pari a 95.000,00, che non prevede subappalto, un operatore economico specifica nell'offerta che si avvarrà, nell'esecuzione della prestazione, di altri 2 operatori economici, e allega cv dei professionisti coinvolti appartenenti ai 2 operatori economici. Tuttavia non specifica se si tratta di subappalto o rapporto diretto con i professionisti che provvederanno ad eseguire parte delle attività oggetto di affido. Sono specificate le attività che saranno affidate ai professionisti dei 2 operatori economici, ma non in percentuale o valore economico L'offerta è da ritenersi valida? Non era più corretto presentarsi come RTI? e in quel caso verificare i requisiti anche degli altri operatori? Grazie e cordiali saluti


QUESITO del 02/03/2026 - MODIFICA DATI CONTRAENTE

Buongiorno, in relazione al quesito posto in data 26/01/2026, relativamente agli adempimenti della SA a seguito della comunicazione di fusione tra l’affidatario Vodafone Italia SpA e Fastweb SpA, si rappresenta che, acquisite le dichiarazioni dal nuovo soggetto e svolte le verifiche, non sembra possibile procedere alla modifica dei dati inseriti nella scheda Anac AD5, comunicando i dati del subentrante. Risulta possibile solo una modifica dell’importo. Vedasi screenshot. Esiste un’ulteriore modalità che ignoriamo? Come si procede? Inoltre, che conseguenze può avere la mancata modifica?


QUESITO del 27/02/2026 - COMPROVA REQUISITI E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Buongiorno, a seguito dell’espletamento di una procedura aperta per la fornitura di materiale XXXXXX, è stato individuato il soggetto primo in graduatoria. Prima di procedere all’aggiudicazione è stata attivata la verifica dei requisiti generali e speciali. Il disciplinare di gara (che si allega) richiedeva, fra l’altro, come requisito di capacità tecnico-professionale: “Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara contratti analoghi a quello di affidamento: per contratti analoghi si intendono forniture di materiale elettrico, prevalentemente ad uso industriale, regolarmente eseguite, nel corso di un anno solare, verso uno o più clienti (pubblici e/o privati) la cui somma ammonti ad almeno € 90.000,00. (Nel caso di accordi quadro, avranno valenza i singoli contratti applicativi regolarmente eseguiti nel corso dell’anno solare)” Sempre nel disciplinare di gara era stato ben indicato che la comprova del requisito doveva essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: - certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Il disciplinare di gara fra l’altro prevedeva che “L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso di Consorzio Spa e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima”. Il concorrente nella domanda di partecipazione indicava di essere in possesso del suddetto requisito attraverso un ACCORDO QUADRO con la società YYYYY (indicando il numero del contratto di accordo quadro ZZZZZ) e allegava un elenco di ordinativi di acquisto/ODA “discendenti” dal contratto di accordo quadro con i relativi importi (il totale degli ordinativi copriva l’importo di € 90.000,00). A seguito della richiesta di comprova del suddetto requisito (“il concorrente primo in graduatoria, pena l’esclusione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata via PEC, deve fornire documentazione a comprova di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione), il soggetto trasmetteva le copie di fatture contenenti dei riferimenti ad ordinativi di acquisto/ODA (diversi rispetto a quelli indicati in sede di gara) e relative quietanze, senza allegare la copia del contratto. Ricevuta la suddetta documentazione, è stato richiesto spiegazione in merito alla discrepanza fra gli ordinativi di acquisto/ODA indicati in sede di gara e quelli indicati in sede di verifica dei requisiti, oltre al perché non fosse stato trasmesso il contratto di accordo quadro. Il concorrente a seguito della richiesta ci ha comunicato che sono stati indicati ordinativi di acquisto/ODA, sempre rientranti nello stesso contratto quadro indicato in sede di gara, in quanto quelli elencati in sede di partecipazione non erano stati ancora quietanzati perché il pagamento era a 120 gg dalla fattura e non erano stati ancora liquidati. In merito al rifiuto al rilascio di copia del contratto, il concorrente adduceva motivi di privacy per clausole di riservatezza dei dati e sulla divulgazione di documenti o informazioni riservate dei suoi Clienti, confermando che il contratto di accordo quadro è quello ad oggi in vigore e che gli ordinativi di acquisto elencati fanno parte di tale accordo. Aggiungiamo, inoltre, che il soggetto è un nostro abituale fornitore di analogo materiale e che se avesse attestato il requisito con le forniture a noi eseguite avrebbe certificato il possesso del requisito, senza ulteriori necessarie verifiche. A questo punto abbiamo la seguente situazione: - da un lato il rifiuto del soggetto a fornire alcuni dati (copia dell’accordo quadro e correlazione fra l’accordo e gli applicativi citati) che ha portato a non completare la verifica dei requisiti; - dall’altro la certezza che il concorrente sia sicuramente in possesso del requisito relativo alle forniture analoghe (eseguite dallo stesso e/o con la nostra società) possiamo procedere lo stesso all’aggiudicazione sapendo che il concorrente soddisfa comunque il requisito attraverso altri contratti, oppure dobbiamo in ogni modo escludere? Grazie Il Servizio Gare


QUESITO del 25/02/2026 - SPECIFICHE TECNICHE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Buongiorno, per una RdO Semplice a cui siamo stati invitati e alla quale vorremmo partecipare è stato pubblicato il capitolato tecnico che allego. Nell'analizzare le richieste della SA, abbiamo trovato una incongruenza e, pertanto, abbiamo presentato la seguente richiesta di chiarimenti: Al paragrafo “1. OGGETTO DELLA FORNITURA” è riportato: … “Le apparecchiature dovranno essere conformi alle specifiche tecniche minime indicate nel presente capitolato. Sono accettate offerte per prodotti con caratteristiche tecniche e prestazionali uguali o superiori a quelle descritte.” Mentre in 5 punti della tabella “Caratteristiche Tecniche Minime Obbligatorie” del paragrafo 4.1 viene riportato in corrispondenza delle sezioni relative a: PROCESSORI MEMORIA RAM STORAGE INTERNO – BOOT STORAGE INTERNO – DATI ACCELERATORE GRAFICO (GPU) la frase evidenziata: “VALORI IDEALI (ammesse proposte inferiori)” Si chiede di chiarire se la frase “VALORI IDEALI (ammesse proposte inferiori)” è da considerare un refuso e se i valori riportati nella tabella “Caratteristiche Tecniche Minime Obbligatorie” sono da intendersi come caratteristiche minime pena esclusione. La risposta della SA ci ha spiazzati: Il refuso è invece la prima formula, ovvero Caratteristiche Tecniche Minime Obbligatorie. Sono infatti ammesse proposte tecniche anche inferiori, sebbene a parità di offerta economica verrà privilegiata la proposta tecnica migliore. Cordialmente, il SAR Vorremmo rispondere a tali affermazioni con adeguati riferimenti alla normativa, oltre al buon senso che avrebbe dovuto già fargli comprendere che, in questo modo, verrebbe a cadere la possibilità di un corretto confronto tra le offerte presentate, ancor più tenendo in considerazione che il criterio di aggiudicazione è stabilito nel miglior prezzo. Come si potrà verificare la conformità? A cosa? E se anzichè un server noi proponessimo una workstation (soluzione tecnica di fascia più bassa, ma inferiore rispetto ai requisiti richiesti) sicuramente sarebbe più economica. Ma sarebbe anche una soluzione tecnica totalmente differente. Quindi, come possiamo rispondere adeguatamente? Grazie e buon lavoro.


QUESITO del 23/02/2026 - REVISIONE CANONE DI CONCESSIONE

Si è in procinto di avviare una nuova procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione immobiliare ad uso foresteria di alcuni immobili di proprietà dell'Ulss 3 Serenissima. Come corrispettivo per il gestore è previsto un canone di concessione annuo fisso e una ulteriore quota pari alla percentuale offerta in sede di gara e comunque pari al 10% del fatturato annuo per la parte eccedente euro 200.000. SI chiede se per questa tipologia di gara ( il cui contratto non implicherà una spesa per l'Amministrazione ma un introito) sia corretto sostituire l'articolo del bando tipo sulla revisione prezzi con la seguente previsione: " il canone di concessione è soggetto ad IVA nella misura di legge; il canone annuo fisso di concessione è soggetto a rivalutazione a partire dal secondo anno di concessione nella misura pari al 75% della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. Tale versamento dovrà essere versato senza ulteriore specifica richiesta scritta". Grazie.


QUESITO del 20/02/2026 - SENTENZA CHE ANNULLA L'AGGIUDICAZIONE

Gara servizi manutentivi strategici per l’amministrazione. Il secondo in graduatoria ha presentato ricorso vincendolo. Il TAR ha annullato il provvedimento di aggiudicazione, reso inefficace il contratto stipulato con primo classificato, disposto il subentro del secondo previa verifica requisiti di gara. In attesa dell’avvio dell’appello con sospensiva, quali strumenti ha l’amministrazione per proseguire il servizio manutentivo necessario per l’ente? Si può procedere con affidamento diretto, nei limiti di importo di legge, con 1 classificato e che sta già seguendo il servizio? Ci sono altri strumenti di legge per andare oltre l’ affidamento diretto ? Il servizio riveste un interesse pubblico.


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