Oggetto: verifica da parte della Stazione Appaltante dell’attendibilità degli impegni assunti dall’operatore economico ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. Nella fattispecie, il disciplinare di gara richiedeva all’operatore economico di inserire nella busta economica una relazione indicante le modalità con le quali lo stesso intende adempiere agli impegni di cui all’art. 102, comma 1 del Codice. L’operatore economico classificatosi primo in graduatoria ha prodotto nella busta economica una relazione in cui sono indicate le sole modalità con cui lo stesso intende garantire la stabilità occupazionale, mentre con riferimento agli ulteriori obblighi relativi all’applicazione del CCNL di settore e al rispetto delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità e svantaggiate, l’operatore economico si è limitato a dichiarare di garantire tali impegni (si veda dichiarazione allegata). È noto alla Stazione Appaltante l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la richiesta delle modalità di attuazione degli impegni ex art. 102 del Codice è una prescrizione che va calibrata, sul piano interpretativo, in relazione al possibile contenuto delle dichiarazioni da rendere e, pertanto, con riferimento all’applicazione del CCNL è richiesta superflua (“trattandosi essenzialmente di dare puntuale applicazione ai contratti, fermo restando il dovere dell'amministrazione appaltante di verificarne l'effettiva applicazione nel corso dell'esecuzione del contratto, e ancor prima in sede di verifica della congruità dell'offerta” Cons. di Stato, Sez. V, Sent. n. 26 del 03/01/2025). È noto altresì che le modalità di attuazione degli impegni ex art. 102 del Codice possono desumersi dall’offerta complessiva e, in tal senso, si è verificato che nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica dell’operatore economico sono indicate le modalità di attuazione dell’impegno di parità di genere. Rimane tuttavia non fornita dall’operatore economico, né è desumibile dall’offerta complessiva, l’indicazione delle modalità di attuazione degli obblighi di pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità e svantaggiate. Poiché attualmente la procedura di gara è in fase di avvio del procedimento di verifica della anomalia della migliore offerta, si vorrebbe chiedere all’operatore economico di fornire, unitamente alle spiegazioni ex art. 110 del Codice in ordine alla congruità dell’offerta, chiarimenti in merito alle modalità di attuazione dei suddetti obblighi (pari opportunità generazionali e inclusione lavorativa) come previsto dall’art. 102, comma 2 del Codice. Tuttavia si chiede se tale richiesta possa configurare un inammissibile soccorso istruttorio, anche considerato che il Disciplinare, all’art. 15 dedicato al soccorso istruttorio, prevede che “l’omessa indicazione delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 10 del presente disciplinare (inerente agli obblighi volti a realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e la promozione dell’inclusione lavorativa), non è sanabile”. Inoltre si chiede se la verifica che la Stazione Appaltante deve condurre ai sensi dell’art. 102 del Codice “con ogni adeguato mezzo” consenta di considerare anche elementi esterni alla documentazione presentata dall’operatore economico in sede di gara.
Buongiorno, pongo il seguente quesito. La nostra associazione sta per cambiare sede operativa e a breve dovrà sottoscrivere il contratto di locazione per l’utilizzo dei locali, assegnati a seguito di un avviso pubblico da parte di un consorzio di bonifica locale. Questo tipo di contratto è soggetto agli obblighi della L. 136/2010 s.m.i. ai soli fini di tracciabilità? Quali sono gli eventuali adempimenti cui provvedere? Grazie.
Buongiorno, nell'ambito di una procedura di gara aperta europea per l'affidamento di servizi tecnici, soggetta ad obbligo BIM, la stazione appaltante ha richiesto la definizione di un gruppo di lavoro composto da varie figure specialistiche, compreso il CDE Manager. Alla stregua delle altre figure BIM (BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist) il requisito professionale richiesto (a garanzia della professionalità tecnica oltre che informatica) è il seguente: - Laurea (Quinquennale LM o Specialistica LS) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente; - Abilitazione all’esercizio della professione; - Iscrizione al relativo ordine professionale ed in regola con il mantenimento dei CFU nel relativo Albo Professionale; - Pregressa esperienza documentabile di gestione dei processi di progettazione in BIM di almeno 3 anni o riferibile ad un importo dei lavori pari a quello cui si riferisce la prestazione da affidare. Un Operatore Economico (RTP costituendo), pur definendo un gruppo di lavoro molto ampio e specialistico, ben oltre i 5 componenti minimi richiesti dal disciplinare, per la specifica figura del CDE Manager ha indicato una figura non in possesso dei requisiti indicati dal disciplinare. In tal caso se in sede di soccorso istruttorio l'operatore economico indica altro soggetto già facente parte del gruppo di lavoro, ovviamente in possesso dei requisiti richiesti, senza di fatto modificare il raggruppamento e/o integrare i requisiti inizialmente posseduti, è possibile ammetterlo o trattasi di causa di esclusione? Si allega per completezza il disciplinare di gara. Si ringrazia in anticipo per il riscontro, cordialmente Ad integrazione del proprio precedente quesito si precisa che il gruppo di lavoro è stato oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.
Oggetto: modalità di applicazione art. 60, comma 2 bis del d.lgs.vo 36/2023 Buongiorno. In relazione all’art. 60 del Codice, si ha la necessità di capire come potere applicare il comma 2 bis. In particolare si chiede: 1. Qualora previsti, i meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti, possono prevedere un adeguamento del prezzo, al mutare dell’indice inflattivo prescelto, senza rispettare la percentuale minima del 5% ed il riconoscimento dell’80% della variazione eccedente il 5%, previste invece dal comma 2, lett. b)? 2. Inoltre, ci sono dei vincoli nello scegliere l’indice inflattivo che funge da parametro per l’adeguamento del prezzo o c’è la più ampia possibilità di scelta (al di fuori per esempio dei parametri fissati dall’allegato II.2-bis)? 3. Infine, in ordine alle scadenze temporali nelle quali riconoscere l’adeguamento, si può liberamente decidere, come si faceva già in vigenza del 163/06, d’individuare tempistiche diverse da quelle di aggiornamento (mensile/trimestrale) degli indici suggeriti dall’Allegato II.2-bis? Tali domande emergono perché, se non fosse così, non si capisce quale sia il senso dell’ultimo periodo del 2 bis (“In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.”). Il comma sembra infatti adombrare la possibilità di incremento dei prezzi che (qualora espressamente previsto) integri un fatto diverso, o comunque che cammini su una strada parallela, dalla clausola di revisione dei prezzi prevista dal comma 2, lett. b). Nel caso concreto (stiamo acquisendo offerte informali per l’affidamento diretto di un servizio) una delle ditte interpellate, nell’inviarci l’offerta, in relazione alla revisione prezzi, ci ha scritto quanto segue: “Vista la specificità del settore e la struttura forfettaria degli interventi, chiediamo di non applicare il meccanismo di revisione prezzi previsto dal D.Lgs. 36/2023, sostituendolo con un adeguamento annuale lineare basato sull'indice ISTAT NIC (indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività). Riteniamo questa soluzione più adatta alla natura del rapporto e più semplice da gestire per entrambe le parti.” Siccome l’offerta acquisita è la migliore, e ci dispiacerebbe “perderla”, stiamo cercando la strada legittima da negoziare con la ditta. E’ legittimo prevedere, quale meccanismo ordinario di adeguamento del prezzo del contratto, il seguente: 1. Indice prescelto: Indice ISTAT NIC (indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività) 2. Periodicità: Adeguamento annuale 3. Quantum: riconoscimento della differenza della percentuale di aumento annuale riscontrata Dichiarando la più ampia disponibilità per qualsiasi eventuale chiarimento, si resta in attesa di cortese riscontro e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Bisogna procedere all'approvvigionamento della fornitura di materiale consumabile dedicato ad iniettori di proprietà. Il brevetto su tali dispositivi è scaduto , ma nel manuale d'uso di tali iniettori viene riportato che "l'utilizzo di accessori non originali può portare ad un funzionamento non sicuro degli strumenti utilizzati", rilevato che l'importo annuale è di circa € 130.000,00 la ditta da cui erano stati acquistati gli iniettori è stata invitata a presentare offerta per affidamento diretto, pur essendo affidataria uscente, in virtù di esclusività tecnica ex art. 49 comma 5 d.lgs.36/2023. Altra ditta, tuttavia, ha impugnato la lettera di invito in parere precontenzioso ANAC rilevando che l'affidamento sarebbe lesivo del principio di rotazione posto che essendo scaduto il brevetto non ci sarebbe più esclusività tecnica. ANAC ha rigettato la richiesta di parere in quanto la lettera di invito non può considerarsi un atto impugnabile, senza tuttavia esprimersi nel merito. La presenza dell'indicazione che "l'utilizzo di accessori non originali può portare ad un funzionamento non sicuro degli strumenti utilizzati" può essere motivo di applicazione della clausola di deroga alla rotazione per ragioni tecniche ex art. 49 comma 5 d.lgs 36/2023, anche in presenza di un brevetto scaduto ?
La nostra Amministrazione ha indetto una procedura aperta, sotto soglia, da aggiudicare con il criterio dell' OEPV, ai sensi del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, per l'affidamento del servizio di assistenza in materia fiscale e tributaria. Come requisito di capacità tecnica e professionale è stato previsto a pena di esclusione " aver prestato il servizio di assistenza tributaria e fiscale presso aziende sanitarie pubbliche continuativamente per il periodo di 5 anni ( 2021 - 2025)". Un operatore economico, con una richiesta di chiarimento, chiede di rimodulare il periodo di 5 anni richiesto, nel caso di azienda costituita da meno di 5 anni. Si chiede se, alla luce del nuovo codice degli appalti, tale richiesta sia legittima considerata anche la natura del servizio da affidare.
Buongiorno, a seguito dell’apertura della documentazione amministrativa di una procedura aperta per un appalto di servizi (due soli offerenti), abbiamo riscontrato quanto segue: 1. il primo offerente si è presentato in ATI COSTITUENDA con un altro soggetto di cui abbiamo l’indicazione della ragione sociale e della quota di partecipazione (i dati della mandante sono stati indicati nella domanda di partecipazione della mandataria, nel DGUE della mandataria e nella cauzione provvisoria). Purtroppo non è stata caricato nessun documento della mandante (domanda di partecipazione e DGUE) e non si rileva in nessun documento la firma della mandante. 2. il secondo offerente ha dichiarato di avvalersi di un’ausiliaria per il possesso dei requisiti di partecipazione (fatturato globale) e ha allegato la dichiarazione dell’ausiliaria (firmata digitalmente) e il contratto di avvalimento firmato solo dall’ausiliaria ma non dal concorrente, oltre ad essere carente del corrispettivo e delle motivazioni della gratuità. Pertanto: 1. per il primo offerente sembrerebbe, salvo errori, che non si possa attivare il soccorso istruttorio in quanto, sì che abbiamo l’indicazione della mandante, ma non abbiamo alcun documento “amministrativo” firmato e quindi mancherebbe la “volontà” della mandante. Per completezza di informazione, il concorrente ha confermato la dimenticanza del caricamento dei documenti ed ovviamente non avendo fatto ricorso all’inversione procedimentale, non possiamo avere contezza dell’eventuale firma di mandataria e mandante sull’offerta tecnica e sull’offerta economica. 2. Per il secondo offerente sembrerebbe attivabile il soccorso istruttorio a patto che il contratto sia stato firmato da entrambe le parti in data antecedente alla scadenza dell’offerta, (come in ogni caso disciplinato nella normativa di gara) ma, qualora il contratto stipulato antecedentemente non sanasse anche le mancanze suddette, lo stesso sarebbe da intendersi comunque nullo? Grazie Il Servizio Gare
Nell’ambito di una procedura di gara per lavori sopra soglia, la Stazione Appaltante ha individuato quale contratto collettivo di riferimento il CCNL C011. L’Aggiudicatario provvisorio, ritenendo applicabile la presunzione di equivalenza ai sensi dell’art. 3 c. 1 dell’Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023, ha dichiarato l’applicazione del diverso CCNL C030, mantenendo invariato l’importo della manodopera individuato dalla stazione appaltante negli atti di gara. Risultando l’offerta in sospetto di anomalia, la Stazione Appaltante - tra i vari chiarimenti - ha richiesto la scomposizione delle principali componenti che concorrono alla determinazione del costo orario della manodopera. Nelle giustificazioni prodotte dall’Aggiudicatario provvisorio sono stati indicati valori che determinano un costo orario inferiore rispetto alle tabelle adottate dal Ministero del Lavoro per il Settore metalmeccanico-industria. Si chiede, pertanto, se: - sia corretto ritenere che l’applicazione del CCNL C030 per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane dei Settori Metalmeccanica e Installazione di Impianti, comporti per sua natura, livelli retributivi e contributivi inferiori rispetto al CCNL C011 per l'industria metalmeccanica; - tale presunta inferiorità strutturale possa costituire, di per sé, valida giustificazione dello scostamento tra il costo orario indicato dall’operatore economico nelle giustificazioni di anomalia e le tabelle ministeriali.
Buongiorno riprendo la Vs risposta al quesito del del 02/03/2026 - ESTERNALIZZAZIONE DI ATTIVITA'. Allego la bozza della risposta dell'Operatore economico a seguito del quesito posto come da voi formulato. Ho perplessità sulla sua validità ma chiedo Vs parere Ringrazio e porgo cordiali saluti
CESSIONE RAMO D’AZIENDA E SPENDITA REQUISITI Con la presente si chiede se, in merito ai requisiti tecnici per la partecipazione alle gare, una società che ha acquisito un ramo d’azienda, possa spendere i requisiti tecnici maturati dalla società cedente, in automatico, limitandosi a produrre a comprova del requisito posseduto, la determina di presa d’atto della cessione del ramo unitamente ai documenti bancari a comprova delle fatture pagate per le attività svolte successivamente. Ci interessa sapere se la cessione del ramo d’azienda, ai fini della spendita del requisito tecnico, debba essere sostanziale e non solo cartolare e dunque debbano essere fatte delle verifiche circa l’oggetto in concreto della cessione (es. se c’è stato trasferimento anche di personale tecnico, know-how, organizzazione, mezzi e strutture ecc.). In particolare si chiede se la SA, a fronte di una dichiarazione di una società circa il possesso del requisito tecnico maturato negli anni 2016-2023 nel Comune X (posseduto in realtà dalla società cedente) a seguito della suddetta cessione avvenuta nel 2023, debba fare una verifica puntuale del contenuto dell’atto di cessione del ramo d’azienda o se sia sufficiente il documento di cessione. Si fa presente che il requisito in argomento è l'aver svolto la riscossione coattiva presso un comune con un certo numero di abitanti (quindi un servizio che richiede personale con una certa qualifica, capacità ed esperienza). In generale si chiede quando (e se) una cessione di ramo d’azienda non comporta l’automatico passaggio dei requisiti tecnici dalla cedente alla cessionaria. Qualora disponibili, si chiede di indicare eventuali sentenze o pareri ANAC. Grazie
Pagina 2 di 56


