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Pareri Normativi in materia di Appalti Pubblici

QUESITO del 07/11/2025 - QUALIFICAZIONE E PRINCIPIO DI ASSORBIMENTO

SOA - Categoria prevalente e scorporabili a qualificazione obbligatoria - Qualificazione Operatori - All.II.18 art.30 co.1 In una procedura aperta sopra soglia di lavori, bandita dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024 modificativo del D.Lgs. 36/2023, per la partecipazione alla gara è stato richiesto agli operatori economici il possesso delle seguenti categorie di qualificazione: OG2 (prevalente) – classifica V - € 4.500.000,00 OS2A (scorporabile)– classifica I - € 168.000,00 OS3 (scorporabile) -classifica III - € 1.290.000,00 OS28 (scorporabile) -classifica III - € 470.000,00 OS30 (scorporabile) - classifica III - € 380.000,00 Un concorrente dichiara di possedere le seguenti attestazioni SOA: OG2 (prevalente) – classifica V OS2A (scorporabile) – classifica II OS3 (scorporabile) - classifica IV OS28 (scorporabile) -classifica I OS30 (scorporabile) - classifica III E’ corretto ritenere che, in applicazione dell’art. 30, co. 1, secondo periodo dell’Allegato II.12 al Codice, ossia “I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.”, il concorrente può partecipare alla gara? Il concorrente infatti possiede la qualificazione in tutte le categorie. Solo per l’OS28 ha una qualifica parziale, fino a 309.600,00 (compreso l’aumento del 20%). Ma: OS28 da gara (470.000,00) – OS28 qualifica concorrente (309.600,00 comprensivi del 20%) = 160.400,00 Classifica V da gara (4.500.000,00) + 160.400,00 = 4.660.400,00 Il concorrente è qualificato nella prevalente in V ossia per un importo fino a 6.198.000,00, superiore alla somma tra la prevalente da gara e la parte di scorporabile per cui non possiede la qualificazione 4.660.400,00 Grazie


QUESITO del 07/11/2025 - CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE E REQUISITI

Con riferimento ai consorzi di cui alla lettera c) dell’art. 65 del d.lgs 36/2023 (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), si chiede come debbano essere posseduti, per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di partecipazione di capacità tecnica e finanziaria richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura: 1. è sufficiente che siano posseduti dal consorzio? 2. devono essere necessariamente posseduti sia dal consorzio che dalla/e consorziata/e designata quale esecutrice dell’appalto? 3. è sufficiente che siano posseduti dalla/e consorziata/e designata quale esecutrice dell’appalto? L’indicazione generale che ci fornirete, vale anche per l’eventuale richiesta di possesso di una certificazione ISO quale ad esempio la 9001? In attesa del vostro parere, porgiamo cordiali saluti.


QUESITO del 05/11/2025 - ANTICIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE

L'art 125 dlgs 36/2023 prevede la possibilità di un anticipazione sul prezzo del 20% massimo 30% su un contratto di appalto. Sono escluse le forniture di beni o servizi ad esecuzione immediata. L'anticipazione del 20/30% deve essere corredata di una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), su quale importo va calcolata la garanzia? Es: contratto di euro 10.000, anticipo del 20% di euro 2000, il costo della polizza fideiussoria/ fideiussione bancaria va calcolato su 2000 euro? Per i viaggi di istruzione è possibile dare anticipazione? E inoltre i quaderni MIM prevedono, per i viaggi di istruzione la possibilità per le scuole di anticipare il 25% del costo del viaggio + costo dei biglietti senza garanzia fideiussoria, ma come ci dobbiamo comportare? Non credo che una nota del MIM possa contravvenire ad una norma di legge...............grazie


QUESITO del 04/11/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO I 5.000 EURO

L'Ente intende procedere alla regolarizzazione di alcune spese sostenute nel corso dell’anno 2025, nonché alla pianificazione di una spesa per gli anni 2026 e 2027, con carattere triennale, per campagne pubblicitarie sui social network (Meta – Facebook) per un valore totale complessivo di euro 4.500,00 euro IVA esclusa. Trattandosi di servizi online forniti da soggetti esteri e pagati mediante carta di credito, le relative spese risultano attualmente registrate nella cassa economale. Tuttavia, considerata la natura e la modalità di acquisizione dei servizi, si ritiene opportuno escluderle dalle spese minute o urgenti previste dal regolamento interno. Si chiede pertanto di sapere se sia possibile procedere con l’adozione di una delibera di ratifica del Consiglio di Amministrazione per l’anno 2025 e, contestualmente, disporre un impegno di spesa triennale mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023. Si chiede di confermare se, per tali affidamenti, sia corretto procedere all’acquisizione del CIG (su PCP) escludendo la TD su MEPA. Rimango a disposizione per ogni eventuale altra richiesta o chiarimento. Cordiali saluti


QUESITO del 04/11/2025 - TRASFORMAZIONE DELLA DITTA INDIVIDUALE E CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Con deliberazione del Direttore Generale , si è affidato ai sensi del d.lgs.36/2023, il servizio di gestione del BAR per l'azienda, alla ditta individuale F. , stipulando il relativo contratto . Con comunicazione del 20.10.2025, il sig. F. ha rilevato la volontà di trasformare la ditta individuale in una nuova società di persone partecipata dal sig. F., dalla figlia e dal genero. L’operazione comporterebbe una variazione della partita iva e la nascita di un nuovo soggetto giuridico. Si rileva, infine, che negli atti di gara era stata inserito il seguente articolo: “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE Il requisito di capacità tecnica e professionale richiesta per la partecipazione a ciascun lotto della presente procedura di gara è di aver svolto per un periodo di tempo di almeno due anni, un servizio consistente nell’organizzazione, gestione ed esecuzione del servizio bar e delle attività connesse, quali rifornimento, preparazione e somministrazione al pubblico di bevande e prodotti alimentari. La comprova del requisito è fornita all’interno dell’EDGUE”. Si chiede se tale operazione sia possibile e in caso affermativo quale documentazione richiedere al nuovo soggetto giuridico.


QUESITO del 31/10/2025 - COOPERATIVE SOCIALI E WHITE LIST

Nell'ambito di una gara per l'affidamento di un servizio di refezione scolastica, una cooperativa sociale sostiene di non avere un titolare effettivo (anti-riciclaggio) e di non essere soggetta all'obbligo di iscrizione nella white-list in quanto ente iscritto nel Runts. Non ritrovo eventuali presupposti normativi per questo esonero ne previsioni di assenza di titolare effettivo. Sono a chiedere pertanto un parere in merito. Saluti


QUESITO del 30/10/2025 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Buongiorno, siamo una società che opera nel settore idrico integrato a seguito di un affidamento “in house providing”. La nostra società, in qualità di ente aggiudicatore, ai sensi dell’allegato I.1 del Codice, assume la caratteristica di “impresa pubblica”. Per quanto riguarda l’acquisizione di lavori, forniture, servizi e servizi di ingegneria, applica la normativa propria dei Settori Speciali di cui agli artt. 141 e segg. del Codice. L'art. 45 del Codice - relativo agli incentivi tecnici - si applica anche al nostro tipo di società (infatti abbiamo istituito un nostro regolamento per l'erogazione degli incentivi tecnici). Il comma 2 ultimo periodo dell'art. 45 cita "È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti dal proprio personale". Vi poniamo i seguenti quesiti: 1) cosa si intende ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma? 2) cosa si intende per diversa modalità di retribuzione? 3) il limite massimo, anche in caso di diversa modalità di retribuzione, è comunque sempre il 2%? 4) tenuto conto che nell'Allegato I.10 si prevede l'incentivazione anche per la progettazione e il coordinamento alla sicurezza, è possibile retribuire in maniera "diversa" dagli incentivi tecnici le suddette attività eseguite da personale della società? Grazie e cordiali saluti


QUESITO del 24/10/2025 - DEFINIZIONE DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

Procedura ad evidenza pubblica La Regione Calabria in attuazione del Piano di Azione 2.4.2 “Interventi per il potenziamento e l’adeguamento logistico e tecnologico del Sistema regionale della Protezione Civile”, approvato con DGRn.148 del 10/04/2024, ha pubblicato l’avviso pubblico per la “Digitalizzazione dei Piani di protezione civile comunali e acquisto di cartellonistica”. I finanziamenti riconosciuti agli Enti sono tutti di importo inferiore a 140.000 euro (il finanziamento maggiore è pari a 72.000 euro). L'art. 6 (SPESE AMMISSIBILI) dello schema di convenzione, al comma 8 prevede che “Il beneficiario è obbligato a selezionare gli operatori economici fornitori dei beni/servizi – nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica e secondo quanto previsto dal D. Lgs.36/2023 e s.m.i” mentre il comma 9 prevede “Le eventuali economie rivenienti dall’operazione finanziata, ivi incluse quelle rivenienti dal quadro economico rideterminato post procedura/e di appalto, ritornano nella disponibilità della REGIONE CALABRIA, senza possibilità di utilizzo da parte del Soggetto beneficiario”. In considerazione del valore dell’affidamento, inferiore ai 140.000 euro, inizialmente si credeva di poter procedere con affidamenti diretti, ma la citata dicitura del comma 8 che fa riferimento a “procedure ad evidenza pubblica”, e il comma 9 che richiama la “procedura/e di appalto” ci fa ritenere che non si possa procedere in tal modo (nonostante la successiva dicitura “e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023” che ricomprende gli affidamenti diretti). On line abbiamo trovato un articolo, al seguente link, che definisce gli affidamenti diretti come procedure ad evidenza pubblica “attenuata”, https://leautonomie.it/evidenza-pubblica-attenuata-nellaffidamento-diretto/#:~:text=Mentre%20l'evidenza%20pubblica%2C%20nella,%C3%A8%20evidenza%20pubblica%2C%20n%C3%A9%20gara ma abbiamo il dubbio che sia corretto inquadrare l’affidamento diretto in tale tipo di procedure. Pertanto si chiede di chiarire se l’affidamento diretto può in qualche modo (come dice l’articolo) essere equiparato alle procedure ad evidenza pubblica oppure no e quindi, nonostante gli importi esigui previsti dal finanziamento, gli Enti debbano necessariamente procedere con una procedura di gara. Grazie


QUESITO del 23/10/2025 - EQUIVALENZA TRA CONTRATTI COLLETTIVI

Gara aperta per servizi manutentivi. L' impresa aggiudicataria ha riferito, in fase di contraddittorio, che con il CCNL proposto (diverso da quello dell'amministrazione ma per essa equivalente) garantisce le stesse tutele normative ed economiche utilizzando però un “superminimo” aggiuntivo da parte del datore di lavoro. Siamo con gara pre correttivo che nell'allegato 1.01 ha poi meglio definito i componenti delle retribuzioni fisse (dove non si cita l'eventuale superminimo garantito dal datore di lavoro) . La seconda in graduatoria, nel ricorso prodotto, eccepisce (insieme ad altre sue contestazioni) questo comportamento dell'amministrazione in quanto ritenuto non corretto ai fini anche dell'assegnazione del punteggio ritenendo la non presenza di equivalenza economica (Il CCNL proposto senza superminimo era di fatto inferiore a quello richiesto in gara). SI chiede, essendo anche pre-correttivo in cui non c'era chiarezza sul punto, se è stato legittimo considerare il superminimo nella fase di verifica della equivalenza economica e soprattutto se ci sono richiami giurisprudenziali di quel periodo che confermano l'orientamento tenuto dall'amministrazione.


QUESITO del 23/10/2025 - CONVENZIONI CONSIP - EQUO COMPENSO

Quesito 1 Adesione ad accordo Quadro buoni pasto n. 11 E’ stato pubblicato, e aggiudicato da pochi giorni, sulla piattaforma Mepa l’appalto del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le pubbliche amministrazioni, edizione 11. Questo prevede lo sconto pari a 13,35 per il lotto n. 2, Piemonte e Valle d'Aosta. ATC, vista l’assenza di accordo quadro, aveva fatto un affidamento diretto fino al 31/12 nelle more dell'aggiudicazione dell'accordo di cui sopra, come previsto dall' Art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 L'attuale operatore economico si è reso disponibile ad applicare lo stesso sconto o leggermente maggiore dell'accordo quadro. Visto che dalla tabella obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, per le altre amministrazioni (dove rientra ATC), per gli affidamenti sottosoglia comunitaria, come nel caso di specie (circa Euro 50.000,00 anno), è previsto “Obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento se applicabile) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento se applicabile ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza , obbligo di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della centrale regionale di riferimento se applicabile, oppure a SDAPA o sistemi telematici delle centrali regionali. Tuttavia, è indicato che ai sensi dell’art. 1, comma 450, l. 296/2006 e art. 1, comma 7, d.l. 95/2012 e L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 che prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi di determinate percentuali inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della centrale regionale di riferimento se applicabile. Per quanto sopra, si chiede sé è possibile procedere con l’acquisizione della fornitura di buoni pasto, non aderendo alla convenzione Consip. Quesito 2 ATC ha intenzione di affidare un servizio di consulenza e supporto tecnico economico per la gestione e l'ottimizzazione dei costi relativi all'energia elettrica. Questo prevede una fase iniziale, a carico del soggetto proponente, di verifica dei dati senza alcun onere economico. A seguito della definizione del risparmio potenziale annuale, l’Operatore avrà diritto a un compenso pari al 50% del risparmio effettivamente realizzato, fino a un importo massimo complessivo di Euro 135.000,00. Per quanto sopra, si chiede, nell’ambito della discrezionalità del RUP, la valutazione circa la congruità dell’importo dell’oggetto del servizio e se la % di compenso richiesto dall'operatore economico trova riscontro in un determinato contesto normativo.


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