Si chiede, nell’ambito dell’art.102 del d.lgs. 36/2023 afferente gli impegni sociali che gli Operatori Economici devono garantire in merito all’occupazione giovanile e/o femminile, se possa ritenersi assolto il predetto impegno qualora l’operatore possegga e dichiari, nel proprio organico, la presenza di una quota pari ad almeno il 30% degli assunti under 36 e il 30% dell’occupazione femminile, ovvero, se la ratio della norma riferisca le precitate quote quale impegno per eventuali nuove e future assunzioni necessarie per l'esecuzione dello specifico appalto affidatogli, indipendentemente dall’organico posseduto. Nello specifico si richiede se questa Stazione Appaltante debba verificare gli impegni dichiarati in gara circa il rispetto delle quote minime richieste per le nuove assunzioni o per l’intero organico posseduto dall’operatore.
Nell’ambito di un affidamento lavori, si sta procedendo con le verifiche dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art 94 e 99 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. L’operatore economico risulta iscritto nella white list aggiornata a Maggio 2025 con la presente nota “in istruttoria per rinnovo iscrizione” istituita presso la Prefettura – UTG competente, ai sensi dell’art 1, commi da 52 a 57, della L. n. 190 del 2012 e del DPCM 18 aprile 2013. Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è stato acquisito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dall’ ANAC, il fascicolo virtuale dell’operatore economico, esclusa la comunicazione antimafia per “errore in elaborazione”. Secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 23/03/2016, l'Ente ha richiesto in data 09.05.2025, tramite la Banca Dati Nazione Unica della Documentazione Antimafia (protocollo n.PR_FRUTG_Ingresso_0032502_20250509), il rilascio della comunicazione antimafia relativa all’Impresa, ai sensi del d.lgs. n. 159/2011. Non avendo ricevuto alcun esito attraverso la consultazione della BDNA, e del FVOE 2.0, volendo procedere con la stipulazione del contratto, si richiede parere sulla possibilità di procedere tenendo conto dell’istruttoria del rinnovo di iscrizione.
Il nostro distributore sta partecipando a una gara per la fornitura di un'apparecchiatura elettromedicale scalda fluidi. La legge di gara prevede una garanzia iniziale di 12 mesi, ma non richiede di quotare l’assistenza tecnica per il periodo successivo alla garanzia (che sarà oggetto di una procedura separata). Durante il periodo di garanzia iniziale, le attività di assistenza tecnica verranno eseguite da noi e non dal nostro distributore, senza alcun costo, trattandosi di garanzia iniziale. Considerando quanto sopra, chiediamo se il nostro distributore debba dichiarare in gara il subappalto per le attività di assistenza tecnica che verranno svolte da noi nei 12 mesi di garanzia , senza alcun costo o se queste attività possano essere considerate accessorie e quindi non soggette alle formalità del subappalto. Aggiungo che per un altro contratto di subappalto, altra centrale di committenza ha ritenuto elemento essenziale del contratto il corrispettivo.
Premesso: - che con apposito atto di G.C. è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di demolizione e ricostruzione di una scuola, così come redatto dal progettista, per l’importo complessivo di € 4.614.100,00, di cui € 3.776.848,74 per lavori ed € 837.251,26 per somme a disposizione dell’Amministrazione; - che con apposita determinazione è stato aggiudicato, all’operatore economico, l’appalto integrato per progettazione esecutiva, CSP e esecuzione lavori, per un importo contrattuale di Euro 3.778.336,77; - che con apposita determinazione è stato istituito l’ufficio direzione lavori, nominando quale responsabile dell’Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile del Servizio LL.PP. Contratti e Finanziamenti, istruttore direttivo Geometra con posizione di elevata qualificazione (ex cat.D), coadiuvato dal personale tecnico e amministrativo del medesimo servizio; - che con apposita determinazione è stato implementato l’ufficio di direzione lavori, nominando la Responsabile del Servizio Ambiente e Urbanistica, Architetto con posizione di elevata qualificazione (ex cat.D), avente contratto a tempo determinato part-time, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; - che la Responsabile del Servizio Ambiente e Urbanistica, Architetto con posizione di elevata qualificazione (ex cat.D), avente contratto a tempo determinato part-time, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, concluderà a breve il rapporto di lavoro con questo ente, cessando anche la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; - che non è possibile affidare l’attività di direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, ad altri dipendenti dell’ente, non avendo figure idonee, come da art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii; Sopraggiunta la necessità di nominare un nuovo direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, si chiede un parere sulla possibilità di nominare per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, la figura di un Ingegnere avente contratto a tempo determinato part-time, art. 110 comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in un'altra amministrazione, come anche previsto dall’art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..
Si chiede, nell’ambito dell’istituto dell’appalto integrato, per la parte della progettazione, nel caso la stessa risulti essere di importo inferiore ad €140.000, se si debba applicare l’art. 41 comma 15 bis del D.lgs. 36/2023, ovvero, in caso contrario, se il ribasso d’asta offerto per i lavori includa l’importo della progettazione.
Si chiede se il Presidente del Seggio di Gara possa essere sostituito, come accade per i componenti, da un supplente indicato tale nell’atto di nomina.
Questo Ente ha ricevuto a fine 2023 due manifestazioni d’interesse per la presentazione di proposte di project financing, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs.36/2023, riguardanti la gestione integrata del servizio di sosta a pagamento, con contestuale richiesta di informazioni e documentazione per la predisposizione delle proposte stesse. Nel corso del 2024 sono state quindi acquisite da parte delle due Società proponenti le relative proposte progettuali. Il Rup, che si è avvalso di un gruppo di lavoro formato da professionisti esterni, dopo esame comparativo delle due proposte, ha redatto ed inoltrato alla Giunta Comunale il documento contenente l’analisi comparata delle proposte pervenute. La Giunta Municipale, con apposito atto deliberativo, ha provveduto, sulla scorta del parere emesso dal gruppo di lavoro, ad individuare la proposta progettuale, tra quelle citate, ritenuta più confacente alle esigenze del Comune. Con lo stesso atto la Giunta ha dato mandato al gruppo di lavoro di intraprendere nuovamente il percorso istruttorio con la società individuata, al fine di provvedere a rendere ancor più aderente alle esigenze dell’Ente i contenuti della proposta. A conclusione di questa fase, il citato gruppo di lavoro ha redatto e consegnato alla Giunta una relazione conclusiva sulla proposta aggiornata della Società proponente, che è stata anch’essa approvata dall’organo esecutivo. Quindi il progetto di fattibilità è stato inserito nella programmazione triennale dei Lavori Pubblici e con successivo atto del Consiglio Comunale il progetto è stato approvato formalmente e ne è stato dichiarato il pubblico interesse. In questo percorso, che si è concluso con il succitato atto consiliare nel mese di marzo 2025, quindi già ad intervenuta entrata in vigore del Correttivo al Codice, non è stata effettuata la validazione del progetto ad opera del RUP, come prevista dall’art. 42 del Codice. Si chiede quindi quanto segue: - il verbale di validazione del RUP è richiesto per il progetto di fattibilità presentato tramite project financing (rif. art. 42 co. 1 del Codice)? - se sì, il predetto verbale può essere adottato in questa fase, ossia alle soglie dell’indizione della gara pubblica, sebbene il progetto risulti già approvato dall’organo consiliare comunale? (rif. comma 1 art. 42) - la determina a contrarre e quindi gli atti di gara devono citare il verbale di validazione? (rif. comma 4 art. 42) - il progetto deve essere riapprovato, successivamente all'adozione della validazione e, in tal caso, può farlo il dirigente con la determina a contrarre? Grazie
In un appalto integrato, in regime del D.Lgs. 50/2016, per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, adeguamento strutturale attraverso la demolizione e ricostruzione di una nostra scuola media, il cui contratto (a corpo) è stato stipulato in data 29.04.2021, dopo diversi incontri, solleciti da parte di questo ente per la presentazione del progetto esecutivo, e varie richieste (tra cui il cambio del progettista e la rinegoziazione contrattuale) da parte della ditta aggiudicataria, abbiamo ricevuto solo in data 14.02.2025 il progetto esecutivo. Contestualmente l'impresa si è riservata di rinnovare la richiesta di rinegoziazione del contratto, reclamando l'insufficiente remunerazione del lavoro. Da un primo esame del progetto presentato, i tecnici dell'ufficio tecnico, hanno riscontrato diverse problematiche, notando inoltre che non vi sono differenze tra il progetto esecutivo e quello definitivo posto a gara e non presenta quella definizione più dettagliata come imporrebbe una progettazione esecutiva. Alla luce della situazione sopra descritta, ad oggi, potrebbe verificarsi che i lavori, pur avendo inizio, non vengano portati a termine dalla ditta. Il tutto con grave danno economico, d'immagine, revoca del finanziamento e danno erariale. Si chiede quindi, se questo ente può procedere alla risoluzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, come riproposto con l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 o di ulteriori azioni e/o adempimenti disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici.
Buongiorno, con riferimento alla procedura negoziata da avviare, di cui si allega il capitolato "Servizio PM per progetto AKIS", si chiede supporto per quanto segue: 1) individuazione del codice del CCNL di riferimento da indicare nella Lettera di invito. Si fa presente che per il presente servizio è stato individuato il CPV 72224000-1 "Servizi di consulenza per la gestione di progetti". 2) indicazione del percorso per l'individuazione sia tramite codice CPV che tramite codice ATECO del codice CCNL.
Siamo aggiudicatari di una importante gara di forniture e sevizi del valore di 16.000.000,00 di euro. Nella partecipazione, in RTI, abbiamo dichiarato di non procedere con subappalto. Con l'aggiudicazione, la S.A. decide "nelle more delle verifiche del possesso dei requisiti di legge (artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023) e speciali (art. 100 del d.lgs. 36/2023) richiesti e considerati altresì i contenuti della delibera ANAC n. 262/2023 in merito alla piena funzionalità del FVOE 2.0 – di dare immediatamente seguito alla presente, in applicazione dei contenuti dell’art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. 76/2020 come convertito nella l. 120/2020, ai fini di procedere all’attivazione della fornitura in via d’urgenza e alle relative attività propedeutiche, ivi inclusa la richiesta dei documenti per la stipula, la cui valutazione sarà poi posta all’attenzione del DEC, viste le stringenti tempistiche da rispettare legate alle progettualità PNRR cui si accede". Successivamente, dalle riunioni propedeutiche alla realizzazione di quanto commissionato, è emerso che la S.A., a seguito di eventi alluvionali, non ha più la piena ed efficiente disponibilità dei locali e degli impianti precedentemente individuati per l'installazione dei supercomputer oggetto della gara. Non ha mai formalizzato in forma scritta tale condizione, soltanto adesso, a distanza di 6 mesi dalla sottoscrizione del verbale di avvio in urgenza, ha provveduto a "richiedere idoneo preventivo ai fini dell’attivazione di modifica contrattuale sulla base delle previsioni di cui all’art. 120 del d.lgs. 36/2023 richiamato all’art. 7 del contratto in essere" per la fornitura e installazione di apparecchiature e impianti NON precedentemente previsti nell'oggetto della gara ma "utili a garantire al sistema di Supercalcolo di integrarsi correttamente nella nuova posizione individuata". In questa richiesta, la S.A. specifica di "segnalare eventuali attività che si intende subappaltare" (considerato quanto dichiarato nel DGUE originario, cioè di non voler subappaltare, è possibile procedere in questo caso al subappalto?). Per sua natura, questa integrazione dovrebbe prevedere una gestione tecnica ed economica a SAL, mentre il contratto originario prevede esclusivamente il collaudo finale e, a esito positivo, la liquidazione delle competenze economiche. Considerato anche il grande ritardo accumulato rispetto alle iniziali tempistiche di evasione, le preventivate scadenze di pagamento ai fornitori comporteranno una importante anticipazione finanziaria da parte dei componenti il RTI. E' possibile operare una modifica contrattuale che, oltre all'integrazione della fornitura e installazione di cui sopra (che dovremo necessariamente affidare in subappalto, con conseguente anticipazione anche delle somme da liquidare al subappaltatore), cambi anche i termini di pagamento prevedendo, oltre all'anticipazione prevista dal codice, pagamenti a SAL per l'intera fornitura anziché l'iniziale liquidazione a collaudo finale?
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