Buongiorno, si pone il seguente quesito: APPALTO SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION. L’appalto Consiste nel servizio di prima informazione, smistamento degli accessi, apertura sbarre, registrazione dei documenti di identità, registrazione ingressi ed uscite dall’impianto, annotazioni su appositi registri ed eventuali comunicazioni del mancato rispetto delle norme segnalate. L’importo a base di gara deriva dal costo dell’impiego di sola manodopera oltre spese generali ed utili, in considerazione del fatto che la Stazione Appaltante, oltre a mettere a disposizione i luoghi e le dotazioni necessari allo svolgimento del servizio stesso, fornisce anche il materiale di consumo necessario. Si chiede pertanto se, alla luce di quanto sopra, sia possibile (con quale motivazione?) o doveroso vietare il subappalto, o se è da consentire nei limiti previsti dall’art. 119 del codice. Grazie Il Servizio Gare
Gentili consulenti, stiamo gestendo una procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’appalto della gestione dei servizi socio-sanitari-assistenziali e generali della RSA del Comune di Domodossola. In sede di apertura delle buste amministrative abbiamo riscontrato per due operatori economici la seguente situazione: 1. Il primo operatore economico, partecipante come impresa singola, ha dichiarato nella domanda di partecipazione l’intenzione di avvalersi dell’istituto del subappalto; nel paragrafo della domanda relativo alle prestazioni subappaltabili a favore delle piccole medie imprese ha però indicato una percentuale pari a zero, senza specificare alcuna motivazione. 2. Il secondo operatore economico, partecipante in raggruppamento temporaneo, ha dichiarato nella domanda di partecipazione l’intenzione di avvalersi dell’istituto del subappalto; nel paragrafo della domanda relativo alle prestazioni subappaltabili a favore delle piccole medie imprese ha indicato una percentuale pari al 15%, senza specificare alcuna motivazione Abbiamo quindi attivato in sede di gara il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 36/2023, per entrambi gli operatori, richiedendo quanto segue: - Per il primo operatore economico: di trasmettere la domanda di partecipazione completa della percentuale e, se inferiore alla soglia prevista dall’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, di fornire adeguata ed esaustiva motivazione; - Per il secondo operatore economico di trasmettere la domanda di partecipazione completa della motivazione, come previsto dall’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. Il soccorso istruttorio ha dato il seguente esito: - Il primo operatore economico ha esposto in una dettagliata relazione le motivazioni tecniche ed organizzative per le quali conferma di non voler subappaltare nulla (percentuale pari a zero) a favore delle piccole e medie imprese; - Il secondo operatore economico ha segnalato che la domanda di partecipazione è stata modificata, portando al 20% la percentuale delle prestazioni subappaltabili a favore delle PMI ed ha quindi allegato la domanda aggiornata. Alla luce di quanto sopra, si chiede quanto segue: - Se, ai sensi di quanto previsto dall’art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, la diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese possa intendersi anche pari a zero percentuale e di conseguenza, fatte salve le valutazioni del seggio di gara in ordine alle motivazioni presentate dall’operatore economico attraverso il soccorso istruttorio, la scelta di non subappaltare nulla alle piccole e medie imprese sia una possibilità ammessa dal disposto normativo. - Se, come invece accaduto per il secondo operatore, sia ammissibile la modifica della percentuale di prestazioni subappaltabili operata in sede di soccorso istruttorio rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione, volta a uniformarsi al dettato della norma che indica nel 20% la quota minima di tali prestazioni. Cordiali saluti.
Una stazione appaltante ha bandito una procedura di gara inserendo il CCNL di riferimento che riteneva ultimo in vigore. In realtà meno di una settimana prima del bando di gara era stato stipulato il nuovo CCNL (con nuovi costi) che pur stipulato non era stato pubblicato (su CNEL e Ministero del lavoro) e quindi alla PA non era stato possibile venirne a conoscenza. Un operatore economico interessato alla gara ha già segnalato che i costi CCNL non sono in linea con ultimo contratto di riferimento. La gara è ancora in corso con termine presentazione offerte ancora non scaduto. A questo punto come conviene procedere? 1) Revocare la gara in autotutela? 2) Aggiornare i costi CCNL e prorogare termine presentazione offerte 3) Lasciare tutto come sta e rimandare alla verifica di anomalia per capire se l'offerta possa essere sostenibile? Ci sono riferimenti giurisprudenziali per tale casistica?
Il GAL è costituito come Associazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica riconosciuta dalla Regione del Veneto e iscrizione al Registro Persone Giuridiche di Diritto Privato. Tuttavia, il GAL ha natura di Organismo di Diritto Pubblico, secondo la normativa europea (Direttiva 2014/24/UE, art. 2, co. 4), il Codice dei contratti pubblici del 2023 (Allegato I.1. art. 1, comma 1, lett. e) e la sentenza del Consiglio di Stato del 9 marzo 2026, n. 1876. Più nello specifico, il GAL: - è stato istituito per perseguire finalità di interesse generale quali servire il bene comune del proprio territorio, consentire alle persone e alle organizzazioni di orientarsi con fiducia al cambiamento, migliorare la qualità della vita e la resilienza delle comunità promuovendo uno sviluppo locale di tipo partecipativo, seguendo i principi del metodo denominato Leader, attraverso lo svolgimento di un’attività priva di carattere industriale e commerciale; - è dotato di personalità giuridica, come già richiamato in precedenza; - le sue attività sono finanziate prevalentemente da parte delle istituzioni pubbliche europee, nazionali, regionali e locali. Alla luce di quanto sopra, che comunque potrebbe essere fonte di differenza di vedute e meritevole di un approfondimento a sé, il presente quesito prende per definitiva e assodata (anche se tale non lo sarà mai) l’attribuzione della natura di Organismo di Diritto Pubblico al GAL. Partendo da questo riferimento è il GAL deve quindi operare in ottemperanza del Codice dei contratti pubblici, non solo perché disposto dai vari programmi di finanziamento o da autorità di controllo, ma per propria natura. Pertanto, anche l’attività che il GAL intraprende liberamente, secondo decisione dei propri organi, rientra nell’ambito di applicazione del Codice. Il quesito che poniamo tratta in particolare dell’applicazione dell’art. 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023 per la cooperazione tra stazioni appaltanti. Nella prassi, queste collaborazioni tra soggetti pubblici vengono stipulate ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, nel cui raggio di applicazione tuttavia il GAL non rientra, secondo la propria forma giuridica richiamata in precedenza. Vi chiediamo quindi se accordi analoghi a questi ultimi possano essere stipulati tra il GAL e altre stazioni appaltanti (ad esempio, i comuni Associati e gli altri enti locali, gli enti pubblici del territorio, organismi di diritto pubblico similari al GAL ecc.) solo ai sensi dell’art. 7, comma 4 del Codice degli appalti, applicabile al GAL secondo le definizioni sopra riportate. Questo aiuterebbe molto la nostra Associazione nel regolare i rapporti con i propri stakeholder, con i quali spesso si trova a collaborare attraverso le prestazioni del proprio personale, svolgendo attività a carattere commerciale tramite affidamenti diretti in piattaforma dagli stakeholder. Lo scopo è proprio quello di ridurre al massimo il carattere commerciale e svolgere il ruolo di collaborazione all’interno dell’attività istituzionale.
E' pervenuta, da parte di ditta invitata a partecipare a procedura negoziata su piattaforma Sintel, l'allegata richiesta di modifica della clausola relativa alla revisione prezzi indicata all'art. 23 della nostra lettera d'invito (articolo riportato per intero nell'istanza stessa). Intendiamo dare riscontro nel seguente modo: Tenuto conto che si tratta di clausola prevista dal codice è implicita la sua applicazione. Chiediamo, tuttavia, se ritenete necessario modificare/integrare l'art. 23 della lettera d'invito inserendo quanto da loro proposto. In attesa di riscontro, cordiali saluti.
buon giorno, chiedo cortesemente indicazioni in merito alla possibilità di procedere con un affidamento diretto. favore dell'impresa sociale F. A tal proposito segnalo he alla medesima impresa sono stati affidati i seguenti incarichi: -anno 2022 affidamento diretto ai sensi del dlgs 50/2016 per un importo di 37.000 relativo alla realizzazione di video interviste; -anno 2023 affidamento diretto ai sensi del dlgs 36/2023 per un importo di 3.000 relativo alla pianificazione e promozione campagne social; -anno 2024 affidamento diretto ai sensi del dlgs 36/2023 per un importo di 4.000 relativo alla realizzazione di una playlistvideo. Nel mese di aprile 2026 è stato pubblicato sul sito GAL un avviso finalizzato a individuare operatore economico per realizzare progetto video interviste ai beneficiari dei nostri bandi (importo 35000). Tra i soggetti che hanno fornito preventivo figura la suddetta impresa. Preciso che l'operatore in passato ha eseguito gli incarichi con la piena soddisfazione dell'ente dimostrando affidabilità, competenza e rispetto delle tempistiche. Alla luce di quanto sopra che un parere circa la possibilità di procedere con un nuovo affidamento diretto alla medesima impresa tenuto conto del principio di rotazione (articolo 49 del dlgs 36/2023) e della circostanza che l'operatore ha partecipato all'avviso. Ringrazio anticipatamente e resto in attesa di un cortese riscontro.
Nelle procedure (anche affidamenti diretti) di cui all'art.50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il pagamento da parte dell'o.e. dell'imposta di bollo pari ad € 16,00 è dovuto in fase di presentazione dell'offerta/acquisizione dei preventivi? O tale adempimento è prerogativa delle sole procedure sopra soglia europea?
La nostra Azienda ha bandito una procedura aperta soprasoglia da aggiudicare con il criterio dell'OEPV, ai sensi del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, per l’affidamento del servizio di gestione dell’emergenza sanitaria nel Punto di Primo Intervento del Lido di Venezia. Il servizio prevede l’assistenza di tipo sia medico che infermieristico, comprensiva dell’attività di soccorso a bordo dell’ambulanza per i soli medici.Il capitolato prevede che “Il personale medico che eseguirà il servizio dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti per l’accesso a posizioni equivalenti all’interno degli enti del SSN: - iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici. - possesso delle seguenti specializzazioni (in via alternativa): - Medicina e Chirurgia d’accettazione e d'urgenza o Anestesia e Rianimazione o affini/equipollenti o attestato di idoneità all’emergenza sanitaria territoriale ai sensi dell’ACN per la Medicina Generale. Quale requisito di capacità tecnica professionale il bando prevede a pena di esclusione di “aver eseguito nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara almeno n. 1 contratto di fornitura di servizi medici per un PPI o per un servizio di emergenza/urgenza anche a favore di soggetti privati, specificando servizio, committente (pubblico o privato), durata e importo. L’importo complessivo dei servizi nel quinquennio precedente dovrà essere almeno pari all’importo triennale della base d’asta”. In fase di gara un O.E. interessato aveva chiesto se fosse possibile partecipare alla procedura “posto che per raggiungere tale importo i servizi erogati riguardano servizi medici non esclusivamente destinati a un punto di primo intervento o per un servizio di emergenza/urgenza”. Abbiamo risposto al chiarimento confermando che per la partecipazione alla procedura di gara l’OE deve aver eseguito almeno un contratto di fornitura esclusivamente di servizi medici per un PPI o per un servizio di emergenza/urgenza. In fase di valutazione della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, un altro O.E. ha posto come requisito solo contratti relativi a “Servizi di assistenza medica afferente alle attività di anestesia e rianimazione e di sala operatoria/ambulatorio” e “Servizi di guardia anestesiologica”. Abbiamo attivato il soccorso istruttorio chiedendo spiegazioni in merito e questa è la giustificazione prodotta:“In riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata, si precisa che i servizi dichiarati dalla scrivente società relativi alle attività di Anestesia e Rianimazione e Guardia Anestesiologica sono riconducibili all’ambito dell’emergenza-urgenza sanitaria. La disciplina di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore è infatti deputata alla gestione del paziente critico, delle emergenze cliniche e del supporto avanzato delle funzioni vitali, costituendo parte integrante della rete dell’emergenza-urgenza del SSN. In tal senso si richiamano il D.M. 68/2015, relativo alla Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, e il D.M. 70/2015, che include le strutture di Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva nell’organizzazione della rete ospedaliera per la gestione dell’emergenza e del paziente critico. Si evidenzia, inoltre, che la stessa documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante, negli Allegati 7 e 8, relativi all’esperienza professionale del personale infermieristico e medico, considera espressamente tra le esperienze rilevanti ai fini dell’esecuzione del servizio quelle maturate presso SUEM, PPI, Pronto Soccorso (PS) e Terapia Intensiva (TI). Tale previsione conferma che l’esperienza maturata nell’ambito della Terapia Intensiva e della Rianimazione è ritenuta pertinente e coerente con le attività oggetto dell’appalto. Pertanto, i servizi dichiarati dalla scrivente società devono ritenersi pienamente idonei a dimostrare il possesso del requisito di esperienza richiesto dal disciplinare di gara, in quanto riferiti ad attività svolte nell’ambito dell’assistenza al paziente critico e dell’emergenza-urgenza sanitaria. L'eventuale esclusione dell'esperienza in Anestesia e Rianimazione dall'ambito dell'emergenza-urgenza risulterebbe peraltro in contrasto con la stessa impostazione della documentazione di gara, che considera espressamente la Terapia Intensiva tra le esperienze professionali pertinenti al servizio da affidare. Sulla base di quanto sopra esposto, la scrivente ritiene che i servizi dichiarati soddisfino pienamente il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal punto 7.3 del Disciplinare di gara e confida che codesta Stazione Appaltante voglia valutare positivamente il presente riscontro, consentendo la prosecuzione della procedura.” Si chiede se la ditta sia ammissibile a fronte dei requisiti presentati e considerata anche la natura del servizio da affidare.
Servizi di ingegneria e architettura – Modifica contrattuale in aumento – Calcolo corrispettivi – Parametro V e prezzari sopravvenuti Contratto a corpo avente ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura: progettazione definitiva, esecutiva, CSP e direzione lavori e CSE. ID Opere DM 17/006/2016 = IA.01 - IA.02 - IA.03 - E.10 - E.22 – S.04 Durata contratto = 1530 giorni di cui 450 per progettazione (definitiva ed esecutiva e CSP) e 1080 per esecuzione (direzione lavori e CSE). Contratto stipulato a seguito di procedura aperta sopra soglia comunitaria – OEPV - bandita in vigenza del D.Lgs. 50/2016 Al termine della progettazione esecutiva (validazione progetto) l’importo delle opere è aumentato a causa di: a) entrata in vigore di sopravvenuti prezzari b) adeguamento statico dell’edificio, in luogo del miglioramento sismico previsto nel PFTE, la cui necessità è emersa a seguito dell’analisi di vulnerabilità sismica, svolta in corso di progettazione del fabbricato. L’adeguamento sismico ha determinato un aumento dell’importo delle opere per l’ID S.04. Il RUP ha manifestato l’intenzione di procedere con una modifica contrattuale ex art.106 co.1 lett.b) per “lavori, servizi o forniture, supplementari …” e per quantificare il quantum della modifica contrattuale considera come base di calcolo dei corrispettivi l’importo delle opere di tutti gli ID (IA.01 - IA.02 - IA.03 - E.10 - E.22 – S.04) e non solo S.04, andando così ad “includere” nella modifica contrattuale anche gli aumenti derivanti dai nuovi prezzari, sopravvenuti dopo la stipula del contratto. Concordiamo con la proposta di modifica contrattuale indicata come conseguenza delle prestazioni ulteriori e aggiuntive dovute alla trasformazione da “miglioramento” ad “adeguamento” sismico, richieste sia a progettisti e CSP che a direttore lavori e CSE. Visto il parere MIT 3187 del 30.01.2025 (e comunicato ANAC 8/11/2022 richiamato) si chiede se come base di calcolo dei corrispettivi da riconoscere con detta modifica sia corretto considerare il parametro V già aggiornato ai prezzari entrati in vigore successivamente alla stipula del contratto.
Abbiamo partecipato, in RTI costituendo, all’AS 6307103 indetto dalla SA V. Quest’ultima, nell’allegato verbale della seconda seduta di gara per l’apertura in seduta telematica delle buste tecniche, comunica il provvedimento di esclusione a carico di 3 su 4 dei partecipanti, tutti per lo stesso motivo, tra cui la nostra azienda. Più precisamente la SA scrive quanto segue: Si rileva che nel documento di offerta tecnica generato automaticamente dal sistema e nominato “OT_NG6307103_L1_NP3284416” è riportato il valore economico dell’offerta, configurandosi così una causa di esclusione dalla procedura, come espressamente indicato al paragrafo 13.1 del Capitolato d’Oneri, che recita: “Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura”. Per comprendere va descritto l’antefatto da cui scaturisce tale incomprensione. Per la partecipazione, nella procedura telematica che la SA ha approntato sul portale acquistinretepa.it, oltre alla “busta amministrativa” contenente anche la relazione/documentazione tecnica descrittiva della soluzione tecnica offerta, nella “busta economica” prevedeva la generazione automatica da parte del sistema di due documenti, uno denominato OE_xx e l’altro OT_xx. Prima della generazione automatica di tali documenti, il sistema richiedeva di inserire 2 valori economici, uno denominato con l’etichetta “Base d’asta” (che successivamente riportava tale valore nel documento OE_xx) mentre l’altro era denominato con l’etichetta “Offerta tecnica” (che successivamente riportava tale valore nel documento OT_xx). Avendo riscontrato preventivamente che il contenuto dei due documenti OE e OT era praticamente identico (si allegano per un riscontro diretto) e che entrambi riportavano la dichiarazione “che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis), onde evitare di presentare due offerte difformi tra loro, non avendo ricevuto alcuna indicazione preventiva da parte della Stazione Appaltante nella documentazione di gara, abbiamo provveduto ad inserire lo stesso valore economico in entrambi i campi predisposti nella procedura telematica nella busta economica dalla SA. Purtroppo questa scelta ha portato alle conseguenze di esclusione in quanto la SA dichiara che il documento OT_xx è parte integrante della documentazione tecnica e, pertanto, riportando un valore economico comporta il provvedimento. Come specificato inizialmente, 3 concorrenti su 4 hanno sono stati indotti a commettere lo stesso “errore” dalle impostazioni della procedura. Per il quarto concorrente, la SA nel verbale della seconda seduta di gara, scrive quanto segue: Si rileva che, diversamente dagli analoghi documenti presentati dai precedenti operatori economici, nel documento di offerta tecnica generato automaticamente dal sistema e nominato “OT_NG6307103_L1_NP3284217” non compare alcun riferimento all’importo dell’offerta economica. La Commissione Giudicatrice, pertanto, ravvisa la necessità di escludere dalla procedura i candidati R.(RTI Costituendo...), ... Srl e ... SpA, con adozione di apposito atto di esclusione da parte della Stazione Appaltante. Piuttosto la SA dovrebbe chiedersi, vista la dichiarazione resa nel documento OT_xxx del quarto concorrente “che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento” se questo voglia dire che tale operatore economico è disposto ad offrire a ZERO Euro la soluzione che ha proposto. Inoltre, considerato che le offerte economiche devono rispettare i principi di unicità e inequivocabilità dell'offerta probabilmente andrà escluso proprio il quarto operatore economico che si trova in tale condizione. Evidenziamo che, visionandoli e confrontandoli tra loro, entrambi i documenti OT_xxx e OE_xxx riportano nella parte bassa della prima pagina la dicitura “Scheda di offerta: Offerta economica” a conferma del valore da attribuire al documento stesso. Il nostro obiettivo è di opporci a tale provvedimento di esclusione e di essere riammessi alla partecipazione alla gara in quanto siamo stati indotti, come gli altri concorrenti, in errore dalle impostazioni della procedura telematica effettuate dalla SA. Ciò anche in considerazione che nella documentazione tecnica effettivamente presentata dalla scrivente non vi è alcuna indicazione a valori economici dell’offerta presentata, segno evidente che non vi fosse alcuna intenzione di incappare in tale condizione. In seconda istanza, che la gara non venga in ogni caso aggiudicata e che piuttosto venga annullata/ribandita correggendo l’impostazione nella procedura telematica che ha generato l’errore. Informazioni e documentazione allegata riservate e segrete NON DIVULGARE MAI. GRAZIE
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