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Pareri Normativi in materia di Appalti Pubblici

QUESITO del 19/09/2025 - GARANZIA PER CONCESSIONE SOTTOSOGLIA

Questo Comune ha indetto una gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali. La SUA incaricata dell’espletamento della gara ha indicato quale valore della concessione l’importo di € 1.620.394,98, corrispondente all’importo delle entrate affidate in riscossione. In sede di gara, gli operatori economici hanno fatto rilevare che, per le concessioni, il valore dell’affidamento è dato dal fatturato che , in tal caso, risulta pari ad € 178.243,43 (ottenuto applicando l’aggio a base d’asta all’importo delle entrate affidate in riscossione). La SUA , in risposta ai chiarimenti richiesti dagli operatori economici, ha rappresentato che la questione sarebbe stata oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso della gara. Al termine della gara, dovendo disporre l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico individuato come migliore offerente, il sottoscritto Responsabile ha chiesto alla SUA di specificare quale fosse il valore esatto dell’affidamento, per il quale disporre l’aggiudicazione e sul quale calcolare sia l’importo della cauzione definitiva sia l’importo dell’imposta di bollo. La SUA ha comunicato di avere trasmesso al MIT apposita richiesta di chiarimento , suggerendo, nelle more, di disporre l’aggiudicazione assumendo come valore dell’affidamento l’importo corrispondente al fatturato determinato in base all’aggio offerto dall’aggiudicatario, inserendo nel contratto una apposita clausola con la quale le parti si riservano di modificare il contratto qualora la risposta del MIT risultasse di segno contrario. Il sottoscritto Responsabile ha pertanto disposto l’aggiudicazione per l’importo di € 138.138,66. Successivamente, è stata richiesta all’aggiudicatario la produzione della cauzione definitiva e della polizza assicurativa. L’aggiudicatario ha comunicato, per quel che concerne la cauzione definitiva, di avere diritto alla riduzione del 50% in quanto rientrante nella categoria delle piccole e medie imprese e di avere diritto alla ulteriore riduzione del 20% in quanto in possesso delle certificazioni previste dall’allegato II. 13. L’art. 106, comma 8 del nuovo Codice stabilisce che l’importo della garanzia è ridotto fino ad un importo massimo del 20% quando l’operatore economico è in possesso di una o più certificazioni tra quelle individuate nei documenti di gara iniziali, che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto (20%). Né il disciplinare, né il capitolato, nel caso in esame, prevedono alcunchè riguardo alla cauzione definitiva e alla sua riduzione per il caso in cui l’operatore economico aggiudicatario sia in possesso di certificazioni di qualità. In assenza di previsioni nei documenti di gara iniziali, il sottoscritto Responsabile ha richiesto chiarimenti alla SUA , per la quale, nella fattispecie in esame, troverebbe applicazione l’art 53 del nuovo Codice, trattandosi di contratto sotto soglia. Il sottoscritto Responsabile ha tuttavia eccepito che , pur trattandosi nel caso di specie di una concessione sotto soglia (in quanto inferiore al valore previsto dall’art. 14 comma 1 lett. a), la procedura di gara svolta dall’ente, trattandosi di procedura aperta, non rientra tra quelle previste dall’art. 50 del Codice, per le quali soltanto l’art 53 determina nel 5% dell’importo contrattuale l’ammontare della garanzia definitiva. In conclusione, si chiede: - se l’operato del sottoscritto Responsabile possa ritenersi corretto, con riferimento in particolare al valore del contratto indicato nella determina di aggiudicazione (€ 138.138,66); - se alla garanzia definitiva trovi applicazione l’art 53, come sostenuto dalla SUA, oppure l’art 106 comma del Codice, trattandosi di concessione sotto soglia ma affidata con procedura aperta; - qualora trovi applicazione l’art. 106 comma 8 del Codice, si chiede: • in merito alla riduzione del 50%, quali siano le verifiche che l’ente deve svolgere per accertare la qualità di piccola o media impresa dell’aggiudicataria; • in merito alla riduzione del 20%, se la stessa possa trovare applicazione, nonostante il silenzio sul punto del bando e del capitolato. Qualora si ritenga che la riduzione in parola trovi egualmente applicazione, si chiede in che misura essa debba essere riconosciuta, atteso che il 20% previsto dalla norma rappresenta soltanto il limite massimo della riduzione, il cui importo dovrebbe essere fissato nei documenti di gara iniziali. Anche con riguardo a tale riduzione, qualora ritenuta applicabile, si chiede quali verifiche debbano essere svolte dall’ente, specificando anche le modalità di calcolo rispetto alla riduzione del 50%. Si rappresenta la necessita di disporre di una risposta in tempi celeri. Distinti saluti.


QUESITO del 18/09/2025 - MISURA IPI E GARA SUDDIVISA IN LOTTI

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 Nel caso in cui un operatore economico partecipi a più lotti, e solo uno di questi preveda l’offerta di prodotti originari della Repubblica Popolare Cinese, l’esclusione non si applicherebbe automaticamente in fase di presentazione dell’offerta, ma verrebbe valutata al momento dell’aggiudicazione. In particolare, si chiede conferma che: • L’eventuale esclusione si verificherebbe solo nel caso in cui venga aggiudicato esclusivamente il lotto contenente prodotti cinesi, in quanto in tal caso il valore dei beni di origine cinese rappresenterebbe il 100% del contratto. • Qualora invece vengano aggiudicati più lotti, e il valore dei prodotti cinesi risulti inferiore al 50% del valore totale dei lotti aggiudicati, l’operatore economico non sarebbe escluso, risultando conforme al limite previsto. La soglia di 5000000, in caso di gara a lotti, si deve considerare il valore del singolo lotto o la somma dei valori di tutti i lotti?


QUESITO del 17/09/2025 - CONTENUTO DELLA DETERMINA A CONTRARRE

Buonasera, circa gli elementi che una decisione a contrarre deve contenere: quali sono? può indicare in quale parte (articolo o allegato) del Dlgs 36/2023 sono indicati? grazie


QUESITO del 09/09/2025 - OBBLIGO ADOZIONE BIM

Buongiorno, un Comune aderente alla scrivente Unione, per la partecipazione ad un bando FESR, ha provveduto, nell'anno 2024, all'affidamento di un incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo ai lavori di ristrutturazione della piscina comunale; il PFTE, da cui emerge un importo lavori pari a circa euro 3.500.000,00 (compresi costi della sicurezza) è stato verificato nel mese di settembre 2024 e, come richiesto dal bando, inserito in programmazione 2024-2026 nel medesimo mese. Non è stato approvato dalla Giunta in quanto assente la copertura economica (in parte legata al bando) ed esplicitamente non richiesto dal bando stesso. Avendo da poco ricevuto conferma del finanziamento, ci dobbiamo apprestare ad avviare la procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva, direzione lavori, etc..., previa approvazione del PFTE. Premesso quanto sopra ci occorre avere conferma che, alla luce dell'art. 225-bis del Codice dei Contratti e dei (a parere personale non chiari) pareri MIT, non vi sia l'obbligo di applicazione del BIM. Cordialmente, Davide Benedetto


QUESITO del 04/09/2025 - CASELLARIO E FVOE

Buongiorno, dal 01/07/2025 non è più possibile ottenere tramite FVOE 2.0 di Anac il casellario giudiziale, come dobbiamo procedere? Dobbiamo registrarci al sistema SIC del Ministero della giustizia? grazie


QUESITO del 29/08/2025 - FUSIONE DI UNA MANDANTE E SUBENTRO NEL CONTRATTO

Buongiorno, con la presente siamo a chiedere cortesemente un parere breve sulla seguente questione: nel corso dell’esecuzione di lavori banditi nella vigenza del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e aggiudicato ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, è stata comunicata la fusione per incorporazione di una delle società mandanti dell’A.T.I., seguita da una comunicazione da parte della società incorporante concernente la volontà di quest’ultima di mantenere tutti i contratti dell’incorporata, subentrato nei rapporti contrattuali. I requisiti generali e di esecuzione sono posseduti anche dalla società incorporante. Siamo, pertanto, a chiedere se l’Art. 106, comma 1 lett. d) punto 2), del D.lgs. 50/2016 trova applicazione anche nel caso in cui la successione a seguito di fusione sia circoscritta ad una sola mandante dell’A.T.I. aggiudicatario e, in caso affermativo, come debba formalizzarsi questo subentro, in particolare se è necessario richiedere un atto notarile o scrittura privata autenticata che disponga la sostituzione dell’incorporata con l’incorporante, oppure se trova applicazione il principio di libertà delle forme, potendo formalizzarsi mediante scrittura privata semplice o altro atto meno. In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti


QUESITO del 28/08/2025 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO

Il GAL nel corso del 2024 ha affidato, con affidamento diretto, ad una ditta in possesso di documentate competenze la realizzazione di alcuni servizi di comunicazione sul Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2022. I servizi realizzati dalla ditta, per un importo inferiore a euro 5.000,00, sono stati realizzati nel periodo aprile – ottobre 2024. Con l’avvio della nuova programmazione comunitaria e delle attività previste dal Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2023-2027, il GAL ha la necessità di affidare la realizzazione di servizi di comunicazione attinenti il nuovo PSL, analoghi a quelli realizzati nel 2024 anche se per un periodo pluriennale (dal 2025 al 2028). Per quanto sopra il GAL ha quindi proceduto ad avviare nel corso del 2025, una procedura di affidamento diretto con apposita deliberazione a contrarre (importo massimo affidamento di euro 38.500,00) e ad effettuare una indagine di mercato inviando tre richieste di preventivo di cui una alla ditta a cui erano stati affidati i servizi di comunicazione relativi al PSL 2014-2022, come sopradetto realizzati nel 2024. Il reinvito alla ditta individuata nel 2024, e quindi dell’esclusione dell’applicazione del principio di rotazione, è stato effettuato sulla base della motivazione che si tratta di un affidamento successivo ma non consecutivo. In relazione all’affidamento da effettuare, tenuto conto che le due ditte che hanno partecipato all’indagine di mercato (una terza non ha risposto) sono in possesso di documentate esperienze ed hanno proposto delle offerte sostanzialmente equivalenti, a suo parere il GAL può sostenere la non applicabilità del principio di rotazione per le motivazioni sopra riportate e quindi procedere all’affidamento alla ditta incaricata nel corso del 2024?


QUESITO del 25/08/2025 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL SUBAPPALTATORE

QUESITO SUB-APPALTO Con la presente si chiede un chiarimento in merito ai subappalti, di cui all’art.119 del codice, con riferimento alla modalità di pagamento del corrispettivo, nonché dei costi della manodopera, della sicurezza e dell’anticipazione. Come a Voi noto la ns. azienda si occupa di attività di accertamento e riscossione delle entrate degli Enti locali. Nello specifico, nelle gare ove è pervista la gestione del canone unico patrimoniale (ex ICP, DPA e TOSAP), ci riserviamo solitamente il subappalto del servizio di materiale affissione/deaffissione dei manifesti e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di affissione. I bandi, tuttavia, non prevedono un corrispettivo specifico per questo tipo di servizio, in quanto l’intera attività di accertamento e riscossione, compresa l’attività di affissione e gestione impianti, viene remunerata solitamente con un aggio percentuale sul riscosso. Pertanto il mero servizio di affissioni/deaffissioni o manutenzione, non viene quantificato a parte ma è ricompreso nel valore complessivo dell’affidamento. Pertanto gli accordi che l’azienda prende con società terze per lo svolgimento di tali attività solitamente prevedono un corrispettivo a misura (ad esempio € 1,00 per ciascun foglio affisso). Dunque il costo che la ns. azienda sostiene prescinde totalmente dal corrispettivo per essa previsto dal contratto d’appalto che non fa alcuna menzione del corrispettivo per le affissioni o gli impianti. Questa modalità di pagamento comporta che non è quantificabile a priori il valore totale del contratto di subappalto (anche se si tratta sempre di un costo marginale rispetto al valore complessivo dell’appalto) e, seguendo lo schema di contratto di subappalto da Voi messo a disposizione durante il Master, ci fa porre le seguenti domande: 1) come si concilia la ns. modalità di pagamento con la previsione secondo cui nel contratto di subappalto “Le Parti si danno atto che l’appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle attività subappaltate all’Impresa subappaltatrice senza alcun ribasso rispetto ai costi della manodopera indicati in sede di offerta”? Essendo il corrispettivo a misura, non ci è chiaro come si possa rispettare tale previsione di pagamento della manodopera o che cmq il costo della manodopera e sicurezza del subappaltatore rientri nell’importo pagato dall’appaltatore; 2) come può trovare applicazione l’istituto dell’anticipazione, non essendoci un valore contrattuale predefinito? 3) deve comunque trovare applicazione l’istituto della revisione dei prezzi anche all’importo (nell’esempio 1,00 €) pattuito tra le parti per il subappalto, laddove venga riconosciuta la revisione da parte della SA al contratto principale? 4) è corretto ritenere che nel caso specifico non può esserci un pagamento diretto del corrispettivo da parte della SA al subappaltatore (o al subappaltatore del subappaltatore in caso di subappalto a cascata), poiché la natura del contratto non lo consente, considerato che l’importo di € 1,00 a foglio (come nell’esempio) non risulta negli atti di gara e non sarebbe giustificabile per l’Ente e conseguentemente non trova applicazione neppure la ritenuta dello 0,50? O tale ritenuta va comunque applicata dalla ns. azienda alle fatture? 5) Il riferimento ai SAL quali presupposti per il pagamento al subappaltatore, può essere omesso dal contratto di subappalto o è obbligatorio? Restiamo in attesa di cortese riscontro e ringraziamo, come sempre, per la professionalità delle risposte. Restiamo in attesa di cortese riscontro e ringraziamo, come sempre, per la professionalità delle risposte.


QUESITO del 25/08/2025 - COSTI DELLA MANODOPERA E GIUSTIFICAZIONI

Buongiorno, nell’ambito di una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ci troviamo attualmente in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta/congruità della manodopera, in quanto il concorrente - primo graduato - ha indicato un costo della manodopera nettamente inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante. Atteso che in prima fase di giustificazione il concorrente ha fornito dati non completamente esaustivi, è stato aperto un ulteriore contradditorio dal quale sono emerse alcune criticità: 1) le integrazioni richieste differiscono dai dati forniti nella prima trasmissione per: unità e numeri di ore mantenendo praticamente inalterato il costo complessivo della manodopera offerto. E’ ammissibile questo o sarebbe già causa di esclusione. 2) La retribuzione tabellare minima non risulta aggiornata rispetto alle tabelle in vigore al momento della pubblicazione e della presentazione offerta: (praticamente il concorrente ha inserito il costo della paga base del CCNL “scaduto” alla data di presentazione dell’offerta pur “allegando” il CCNL vigente e quindi con un tabellare incrementato). Il fatto di aver indicato in fase di giustificazioni, un minimo tabellare inferiore rispetto a quello del contratto attualmente in vigore (dovuto ad aumenti previsti e già in essere alla data dell’offerta) è causa di esclusione in quanto non rispetterebbe i “minimi” tabellari e quindi, il valore del costo della manodopera effettiva, dovrebbe risultare superiore a quello indicato? Tale “errore” può essere “sanato” dal fatto che comunque hanno allegato i CCNL corretti? 3) il calcolo del costo orario medio non risulta corretto in quanto non tiene conto dell’incidenza dell’assenteismo dovuto a malattie, maternità, permessi studio, sindacali e altro, ma solo delle ferie, ROL ed ex festività e conseguentemente il divisore (n° di ore) in base al quale viene calcolato il costo è “leggermente” più alto e quindi il costo più basso. Il fatto di ricalcolare il costo medio, utilizzando i tabellari ed i divisori corretti, provocherebbe un conseguente aumento del costo della manodopera a carico dell’offerente e quindi la modifica di una componente dell’offerta, andando ad impattare sul ribasso complessivo offerto. Può diventare causa di esclusione? Nell’ipotesi in cui le ore calcolate ed indicate dall’offerente per eseguire l’appalto fossero ritenute comunque sostenibili e il costo medio ricalcolato in maniera corretta rispettasse i valori medi retributivi, è lecito ritenere l’offerta nel suo complesso sostenibile e quindi non anomala? E’ possibile andare ulteriormente ancora in contradditorio e per quante volte prima di prendere una decisione definitiva? Grazie Il Servizio Gare


QUESITO del 22/08/2025 - REQUISITO DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI BIM

Procedura aperta sopra soglia comunitaria da pubblicare prossimamente per l’affidamento di un appalto integrato da realizzare con i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’art.43 D.Lgs 36/2023 (BIM). Per la progettazione esecutiva tra i requisiti di idoneità professionale a pena di esclusione è richiesta ai concorrenti anche una struttura operativa minima, un gruppo di lavoro composto da una serie di professionisti responsabili per le discipline caratterizzanti la prestazione medesima. Tra questi vengono pertanto richiesti anche: 1) Gestore dei processi digitalizzati – BIM Manager; 2) CDE Manager; 3) Coordinatore dei flussi informativi di commessa – BIM Coordinator e degli operatori avanzati della gestione e della modellazione informativa edile, i cd. BIM specialist, ossia 4) Edile, 5) Strutture e 6) Impianti. Poiché anche l’esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata con l’impiego dei suddetti metodi e strumenti (BIM), secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Informativo, nel disciplinare s’intende prevedere analogo “BIM Team” tra le condizioni di esecuzione che dovrà rispettare l’aggiudicatario. Gli operatori economici in possesso dei soli requisiti per l’esecuzione lavori devono pertanto partecipare in forma associata in un raggruppamento temporaneo con il “progettista” (a sua volto singolo o associato) oppure indicando un progettista qualificato (avvalimento atecnico). Poiché nel nuovo Codice sembrano definitivamente superate le diffidenze del legislatore nei confronti dell’appalto integrato e non ci risulta essere stato replicato il divieto di cumulo della qualità di progettista e di esecutore dei lavori per la stessa opera previsto dall’art.24 comma 7 del D.Lgs 50/2016, si chiede se sia ammissibile che questi operatori possano: a) costituire un raggruppamento con il “progettista” non solo per la progettazione, ma anche per l’esecuzione lavori, limitatamente per quest’ultima alle figure BIM? b) indicare un “progettista” qualificato per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione lavori instaurare una qualsiasi forma di rapporto contrattuale (lavoro subordinato, consulenza, collaborazione o ancora RT) con altri, diversi professionisti? Ringraziando per l'attenzione, i nostri migliori saluti


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