Costo manodopera da indicare nel contratto di appalto. Si hanno due procedure aperte, sopra soglia, OEPV per affidamento lavori, pubblicate a ottobre e novembre 2024. Gli aggiudicatari hanno indicato di applicare lo stesso CCNL individuato dalla stazione appaltante e indicato negli atti di gara (F012) però l’aggiudicatario della procedura A ha indicato nell’offerta economica un importo di manodopera superiore di 889 euro a quello stimato dalla stazione appaltante, che è stato comunque ritenuto giustificato e congruo; l’aggiudicatario della procedura B ha indicato un importo inferiore di 10.000 euro motivandolo adeguatamente in sede di verifica di anomalia. Nei due diversi contratti quale importo della manodopera dovrà essere indicato anche ai fini dei subappalti: il costo stimato dalla stazione appaltante o quello (superiore nel caso A e inferiore nel caso B)?
Per una manifestazione di interesse a partecipare ad una gara di servizi specialistici IT, del valore di 340.000,00 euro biennali, la S.A. richiede il possesso di alcuni requisiti non in nostro possesso. Più precisamente, tra gli altri, i seguenti: - Esperienza, di almeno 2 anni, nella fornitura di Servizi SOC - Disponibilità di un team di specialisti Cyber Security operativi 24x7 con competenze in attività di Threat Intelligence, Risposta agli Incidenti, Governance dei processi e delle misure di Cyber-Security. In assenza di indicazioni avverse da parte della S.A., riteniamo di poter adottare l'istituto dell'avvalimento di tali requisiti a vendor/player nazionale. Nel Capitolato Tecnico, inoltre, vengono specificati i punteggi attribuibili in base alla qualificazione tecnica degli operatori. Tra i vari requisiti, ne sono presenti anche 2 che potrebbero essere da noi ottenuti sempre attraverso l'avvalimento, questa volta premiale, dalla stessa impresa ausiliaria che ci fornisce l'avvalimento dei requisiti. La domanda è se possibile effettuare avvalimento di requisiti di partecipazione e premiale per il miglioramento dell'offerta (attribuzione dei punteggi specifici) nella stessa gara dalla stessa azienda ausiliaria verso la stessa azienda ausiliata. Altresì, se si configura, necessariamente/obbligatoriamente, il subappalto verso l'ausiliaria e con quale percentuale massima raggiungibile. Grazie
La scrivente intende partecipare ad una gara sulla fornitura di un Digital Twin (allego le norme di gara), ricorrendo all'istituto dell'avvalimento. I requisiti oggetto di avvalimento sono 2: - Economico: "2) Fatturato specifico per servizi svolti di cui all’oggetto della presente procedura, per almeno un anno (dodici mesi consecutivi) negli ultimi cinque anni non inferiore ad Euro 230.000,00 IVA esclusa"; - Tecnico professionale "Il concorrente deve dimostrare di aver eseguito negli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara uno o più servizi analoghi presso committenti pubblici e/o privati per almeno un anno (12 mesi consecutivi) per l’ importo totale annuo pari ad almeno Euro 230.000,00 IVA esclusa". Inoltre intende ricorrere anche all'avvalimento premiale con riferimento ai seguenti punti del progetto tecnico: 1) C/1 Esecuzione rilievi. Punteggio massimo assegnabile: 3 punti. Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi 3 anni rilievi di MMS (Mobile Mapping System) stradali con tecnologie Lidar e generazioni di nuvole di punti e foto sferiche per uno sviluppo stradale lineare non inferiore a 3.000 km. Il requisito deve essere dimostrato con idonea documentazione non potendo risolversi in affermazioni generiche e non documentate. Si = 3 punti No = 0 punti 2) C/2 Punteggio massimo assegnabile: 4 punti. Esecuzione negli ultimi 3 anni di almeno 1 (uno) unico contratto per la realizzazione rilievi di MMS (Mobile Mapping System) stradali con tecnologie Lidar e generazioni di nuvole di punti e foto sferiche con formazione di banche dati vettoriali di asset stradali per un Capoluogo di provincia, una Città Metropolitana o una Regione, con uno sviluppo stradale complessivo non inferiore a 800 km. Rilievi e restituzioni GIS sono a questo riguardo ritenuti accettabili qualora riguardino la costituzione di catasti stradali e/o catasti della segnaletica o rilievi e restituzioni di dati geografici di asset stradali e/o in nuvola di punti (point- cloud ) per finalità progettuali o gestionali. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti. 1. Certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo o del periodo di esecuzione; 2. contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; 3. attestazioni rilasciate al committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 4. contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Si = 4 punti No = 0 punti 3) C/3 Possesso di dotazione tecnologica da utilizzare per l’esecuzione dei rilievi MMS (Mobile Mapping System). Il possesso deve essere dimostrato con comprova di acquisto o con contratti di leasing operativo a lui intestati. Si esclude la possibilità di rilievi effettuati con noleggio operativo o prestito temporaneo di veicoli MMS. Punteggio massimo assegnabile: 3 punti. Si = 3 punti No = 0 punti Non avendo mai fatto ricorso in passato all'istituto dell'avvalimento in vigenza del nuovo codice, men che meno a quello premiale, si chiede di voler specificare/suggerire il corretto oggetto dei due contratti di avvalimento che andranno prodotti (uno nella busta amministrativa e l'altro in quella tecnica). In particolare si chiede se è necessario che l'avvalimento faccia riferimento anche alle risorse umane dell'ausiliaria e a tutti gli strumenti che sono stati necessari per il conseguimento del requisito. Facciamo presente che l'ausiliaria non intende svolgere il servizio per il quale presta il requisito, in qualità di subappaltatore, pertanto tutte le attività saranno rese dalla scrivente con proprio personale, mentre l'ausiliaria metterà a disposizione la strumentazione tecnica illustrata nel progetto. Restiamo in attesa di un chiarimento e dei suggerimenti che riterrete utili indicarci. Grazie
Si fa riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato 7010/2024 REG. RIC. Del 23 gennaio 2025. La disamina riguarda i servizi legali ma che - da una lettura sistematica della stessa - riguarda gli appalti pubblici di cui all’art. 56 del Codice che, sebbene rientrino nei settori esclusi, restano a tutti gli effetti “appalti pubblici”, soggetti ai principi generali tra cui l’imparzialità, la pubblicità e la concorrenza, oltre che all’espletamento di procedure comparative a carattere semplificato, non essendo obbligatoria alcuna gara in senso stretto ai sensi del Codice Appalti. Ne deriva che tali contratti esclusi restano comunque soggetti alla vigilanza Anac e dunque al pagamento del contributo ed alla comunicazione del CIG (ai soli fini della tracciabilità, attenuata). Alla luce della suddetta breve ricostruzione - se corretta - si chiede la conseguente portata dell’inserimento, tra i settori esclusi di cui all’art. 56, anche dei contratti di lavoro. In particolare si chiede se i contratti di lavoro autonomo, sottoscritti ai sensi dell’art. 7, comma 5 bis, 6 e 6 bis, del D. Lgs. 165/2001, siano soggetti, in quanto “appalti pubblici” elencati nell’art. 56 del Codice, al pagamento del contributo ed alla comunicazione del CIG (ai soli fini della tracciabilità, attenuata).
QUESITO SUB-APPALTO, SUB-CONTRATTO E CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE Con la presente si chiede un chiarimento in merito ai subappalti, sub-contratti stipulati per l’esecuzione di servizi accessori al contratto di appalto e contratti continuativi cooperazione, di cui all’art.119 del codice. Come a Voi noto la ns. azienda si occupa di attività di accertamento e riscossione delle entrate degli Enti locali. Ci sono alcune attività che vengono necessariamente affidate a società esterne e tra queste attività abbiamo: 1) Stampa, imbustamento e postalizzazione degli atti di accertamento e riscossione coattiva; questo servizio viene svolto con postalizzatori vari: a volte in base ad un contratto di cooperazione continuativa, altre volte affidando il servizio ad hoc a postalizzatori locali, a volte ricorrendo a Poste Italiane; 2) Servizio materiale di affissione e deaffissione dei manifesti (nei contratti in cui viene affidato e svolto da noi direttamente il servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale, composto dalle ex entrate imposta sulla pubblicità, tassa occupazione spazi e aree pubbliche e diritti sulle pubbliche affissioni); questo servizio di materiale affissione e deaffissione, viene svolto o da privati con partita IVA, o da società che si occupano proprio di affissione manifesti; 3) gestione ordinaria e straordinaria (quindi con manutenzione e sostituzione) degli impianti affissionistici, per i quali la ns. azienda si può avvalere di società che svolgono tale specifica attività. In merito alle attività sopra richiamate, si chiede se è corretto che procediamo con l’invio al comune dei contratti continuativi di cooperazione prima o contestualmente alla stipula del contratto ogni volta che decide di affidare il servizio di cui al punto 1, 2 e 3 in base a contratti preesistenti alla gara. Si chiede altresì cosa accade se tale comunicazione avviene in ritardo rispetto alla stipula del contratto. Si chiede anche se è corretto e regolare stipulare un sub-contratto con stampatori o con società affissatrici (tranne partita IVA di cui all’art.119 comma 3 lett. a) o di manutenzione e sostituzione impianti, dandone comunicazione alla SA prima dell’avvio della relativa attività. Infine, considerando che svolgiamo le attività servendosi sia di propri software, sia di software appartenenti a società terze in virtù di contratti di licenza d’uso generici e non riferiti al singolo appalto (in un caso si tratta di un contratto del 2022), in questo secondo caso si chiede se il contratto di licenza d’uso all’utilizzo del software debba essere considerato rientrante in una delle forme contrattuali richiamate dall’art.119 (e se si, quale) e quindi vada fatta qualche comunicazione alla Stazione Appaltante. In un caso specifico era richiesto dal bando di gara il “servizio di supporto gestionale con applicativi hardware e software che consentano su strada l’accertamento digitale integrato”. In questo caso, per il quale ci serviamo del software oggetto di licenza d’uso, l’impiego di tale software deve essere comunicato alla Stazione Appaltante o, trattandosi di software necessario per le ordinarie attività (che viene descritto nel progetto tecnico) non è necessario procedere in tal senso? Quanto sopra anche considerando che a volte è necessario integrare il contratto continuativo di cooperazione per licenza d’uso software, con previsioni ad hoc in base alle esigenze specifiche della gara. Si resta in attesa dei chiarimenti circa le situazioni sopra rappresentante che, ogni volta, a causa della particolarità delle ns. attività, rischiano di ingenerare confusione. Grazie
Siamo una società gestore di servizi rifiuti ad intero capitale pubblico di cui all’art. 113, comma 5, c) del D.Lgs. 267/2000, che svolge in house in favore dei propri Comuni Soci l’attvità di gestione tariffe TA.RI. e rapporto con gli utenti, così come disciplinata dall’Allegato alla delibera 15.01.2022 n. 15/2022/R/rif di Arera. Nell’ambito delle varie attività comprese nella Gestone Tariffe e Rapporto con gli utenti, svolge anche il servizio di calcolo, emissione e riscossione della TA.RI. In materia di affidamento del servizio di riscossione coattiva del tributo i vari comuni hanno finora provveduto, a suo tempo, a bandire gara per la concessione. I vari contratti, che ne sono derivati si avviano a scadenza. Si chiede pertanto se la nostra Società possa bandire un'unica gara per il servizio di riscossione coattiva per tutti i comuni soci (ed eventualmente se i comuni devono autorizzarci/delegarci a questa operazione), prevedendo in capitolato tutta la gestione dell’affidamento delle somme e della loro rendicontazione a carico di SIVE, ma con l’accredito degli incassi a favore dei Comuni, o se questi ultimi debbano obbligatoriamente procedere in autonomia come fatto in precedenza.
In un contratto di subappalto, il subappaltatore ci richiede di inserire il seguente testo nell'art. 12 relativo a responsabilità e garanzie (vostro modello contratto di subappalto): "Fermo restando quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 in materia di responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, le Parti convengono che, nei rapporti interni tra Appaltatore e Subappaltatore, la responsabilità del Subappaltatore per danni derivanti da colpa lieve sarà limitata al solo valore della prestazione oggetto del presente contratto, con esclusione di danni indiretti, consequenziali o di lucro cessante, salvo il caso di dolo o colpa grave. Resta inteso che tale limitazione non potrà essere opposta alla Stazione Appaltante né potrà in alcun modo pregiudicare i diritti della medesima ai sensi della normativa vigente". Dal nostro punto di vista di appaltatori, riteniamo illegittima la limitazione di responsabilità che il subappaltatore richiede con l'esclusione di danni indiretti, consequenziali o di lucro cessante. Ma, allo stesso tempo, ci chiediamo se, come prescritto nell'art. 119 , c6, del codice, "Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto", come ci si deve regolare nel caso in cui eventuali danni superassero il valore del contratto. L'appaltatore/subappaltatore sarebbero tenuti a rifondere anche l'importo eccedente il valore del contratto stesso? Ad esempio, valore del contratto 1.000.000,00 euro, danni (per colpa lieve, danni indiretti, consequenziali o di lucro cessante) pari a 1.200.000,00... Il subappaltatore quale somma è tenuto a coprire? Attendiamo vostre, grazie e buon lavoro.
Buongiorno, in un appalto relativo al settore dell’edilizia, la stazione appaltante richiede come CCNL applicabile quello identificato dal codice alfanumerico F012. Se l’impresa partecipante, dichiara invece di applicare un CCNL equivalente identificato dal codice alfanumerico F015 oppure F018, è tenuta ugualmente a presentare la dichiarazione di equivalenza delle tutele, oppure puo’ limitarsi a dichiarare soltanto di applicare un CCNL equivalente? Nel caso in cui sia tenuta a redigere la dichiarazione di equivalenza, quest’ultima deve essere redatta e sottoscritta dal consulente del lavoro, oppure anche soltanto dall’operatore economico partecipante?
Nell’ambito di una procedura aperta sotto soglia per la quale si sta procedendo ai sensi dell’art. 107 comma 3) con l’inversione procedimentale si domanda quanto segue. Abbiamo 5 partecipanti. Sono state aperte le buste economiche, è’ stato effettuato il calcolo della soglia di anomalia e redatta la graduatoria. E’ stata analizzata la documentazione amministrativa del primo classificato e è emersa la necessità di escluderlo dalla procedura. Non essendo ancora intervenuta l’aggiudicazione, la graduatoria non è cristallizzata e quindi bisogna procedere con il riesame delle offerte, non effettuando il calcolo della soglia di anomalia, essendo i partecipanti residui inferiori a 5? Si sottolinea che in tal caso, il concorrente escluso nel precedente calcolo, per anomalia, risulterebbe il nuovo primo graduato, aggiudicando al maggior ribasso. Oppure vale il principio dell’invarianza della soglia ed è necessario procedere con lo scorrimento della prima graduatoria?
Nel caso di affidamento di un appalto di servizi, la SA ha chiesto al miglior offerente di giustificare i costi della manodopera. Questo ha - su richiesta della stessa SA - ha espressamente specificato che , nella formulazione dell'offerta economica, NON ha tenuto conto dei futuri rinnovi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento,con particolare riguardo agli aggiornamenti retributivi che potrebbero intervenire nel corso della durata dell’appalto, ai lavoratori impiegati nell’appalto. Si ritiene che tale impostazione sia corretta. Si chiede se l’impatto economico derivate da tali rinnovi debba essere considerato: a) integralmente prevedibile dall’appaltatore al momento della presentazione dell’offerta e quindi causa di esclusione dalla procedura in fase di verifica della congruità della stessa; ipotesi non condivisa dalla Scrivente; b) oggetto di eventuali meccanismi di revisione/rinegoziazione dei prezzi, in fase di esecuzione del contratto a carico della Stazione Appaltante; oppure c) , in alternativa all'ipotesi B), che tale incremento debba essere esclusivamente a carico dell’appaltatore e quini assorbito nel prezzo offerto, senza possibilità di adeguamento del corrispettivo contrattuale, essendo il rinnovo del contratto un evento prevedibile che l’Appaltatore avrebbe dovuto prevedere nell’offerta ai fini della sostenibilità economica dell’appalto.
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