Buonasera, in merito alla patente a punti che entrerà in vigore a partire dal 1° Ottobre, tramite la presente si chiede un chiarimento relativo all'obbligo di ottenimento della patente. Come previsto dalla nota n. 15 del Decreto del 18 settembre 2024 n. 132, pubblicata sulla GU Serie generale - n. 221 del 20/09/2024: "Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;". Nel caso specifico di un nostro cliente in possesso di Attestazione SOA per le seguenti categorie: OG1 Class. III - OG3 Class. I - OG6 Class. I, operante al momento su un un cantiere OG1 e su un altro cantiere OG6 (quindi classifica I), questi ricade nell'obbligo di acquisizione della patente o il requisito della III Classifica per la categoria OG1 lo esonera completamente da tale obbligo? Si resta in attesa di riscontro. Cordiali saluti.
Quesito Settembre In una procedura di gara PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE TRENI TRAMITE GPS, vorremmo partecipare ottenendo l’avvalimento da una società per quanto riguarda il fatturato specifico che non riusciamo a raggiungere (ossia la vendita di sistemi gps relativa ad un ammontare). Inoltre, vorremmo trovare una soluzione di partecipazione congiunta con la stessa società, in quanto noi ci occuperemmo di vendere i gps (fornitura) e la società in oggetto di installarli (installazione). Quale sarebbe la forma più opportuna di partecipazione? Questa gara è una manifestazione di interesse, quindi non ci sono capitolati o altro, ma solo il documento che allego. Grazie e cordiali saluti
Buongiorno, stiamo per bandire una procedura aperta relativa al Servizio di raccolta, trasporto, scarico e smaltimento di rifiuti non pericolosi. Fra i requisiti per la partecipazione è stato inserito - per le attività legate al trasporto rifiuti - quale requisito di idoneità professionale, (al pari della CCIAA), il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. In caso di partecipazione alla procedura di un eventuale Consorzio Stabile, il possesso del requisito di idoneità professionale legato all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, è sufficiente che sia soddisfatto dalla consorziata designata quale esecutrice, (se il Consorzio Stabile non esegue direttamente la prestazione), o deve essere posseduto da entrambi? Allo stesso tempo è possibile che il Consorzio, in possesso dell’iscrizione indichi un’esecutrice carente dell’iscrizione? Si domanda inoltre, se la casistica di cui sopra, essendo in presenza di attività rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, trovi applicazione (sempre con riferimento ai Consorzi Stabili) anche in merito al requisito di ordine generale relativo all’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso le Prefetture competenti. Grazie e cordiali saluti Mirco Conterno
In merito agli impegni che l'OE deve obbligatoriamente garantire in sede di offerta, ai sensi dell'art. 102 del Codice, si chiede come questi possano essere comprovati dalla Stazione appaltante , alla luce del secondo comma del medesimo articolo. In particolare se la modalità con cui adempiere (comma 2) devono essere prodotte quali parte inegrante dell'Offerta tecnica oppure nella busta amministrativa (come ritiene la scriverente SA) e se tali verifiche debbano essere fatte dalla Stazione Appaltante dopo l'avvenuta aggiudicazione , quindi in sede di sottoscrizione del contratto, oppure rientrano tra le verifiche da effettuarsi ante aggiudicazione , solo nei confonti del primo in graduatoria.
L'art 117 d.lgs. 36/2023 prevede che la cauzione definitiva può essere rilasciata anche con CAUZIONE con le modalità previste dall'art 106 il quale, al 2° comma, prevede che tale cauzione è costituita presso l'istituto che si occupa del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate esclusivamente con mezzi elettronici. Dunque il deposito cauzionale si deve costituire con un conto dedicato aperto presso l'istituto cassiere e alimentato dalle somme versate dal fornitore? oppure può essere costituito con somme che il fornitore versa all'istituto scolastico il quale le trattiene in bilancio? Se il fornitore chiede un acconto del 30%, dell'importo totale, ai sensi art 125 può versare un deposito cauzionale? o è obbligatoria fideiussione bancaria o assicurativa? Successivamente a questo deposito per l'acconto deve costituire altra garanzia definitiva? grazie
Buongiorno, vorremmo indicazioni sulle modalità di comunicazione, ex art. 120 comma 15 per i contratti sotto soglia comunitaria, ad Anac circa le modifiche contrattuali previste dal comma 1 lett. b) e comma 3 del medesimo articolo e se tale comunicazione sia sufficiente ai fini di pubblicità e trasparenza. Il sito Anac presenta FAQ e modulistica che riguardano l'art. 106 della normativa pregressa. Si chiede inoltre se per le modifiche contrattuali ex comma 1 lett b) e comma 3 dell'art. 120 del Codice sia necessario acquisire il CIG e in quali casi. Grazie.
Buongiorno, invio la presente per porre alla Vs. attenzione il quesito di seguito formulato: HEXISS Vigilanza Srl, Istituto di vigilanza privata, si aggiudica la procedura di gara CIG 9932443F3E indetta da C. con decorrenza 01 luglio 2023 e scadenza 30 giugno 2024, per servizi di vigilanza armata presso la propria sede in Roma. Il contratto stipulato tra le parti, non prevede l'opzione di rinnovo nè tanto meno il tacito rinnovo. Successivamente in data 26 marzo 2024 viene indetta nuova gara di appalto con CIG B0E9039213, ad oggi in attesa di aggiudicazione definitiva per la verifica di requisiti del primo classificato (HEXISS Vigilanza si è posizionata al secondo posto). Alla scadenza naturale del contratto in essere (30 giugno 2024) ci è stata formulata una "Modifica contrattuale ai sensi dell'Art. 120 comma 3 ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii." con proroga e nuova scadenza al 31 luglio 2024. In prossimità della nuova scadenza, HEXISS Vigilanza ha richiesto una nuova proroga contrattuale, vista la mancata aggiudicazione definitiva della gara in corso. L'Ente appaltante (C.), dopo ripetuti solleciti, ci ha comunicato di aver assegnato ad Istituto terzo, un contratto ponte trimestrale a decorrere dal 1° agosto 2024 (eventualmente prorogabile di un ulteriore mese), in attesa della definizione della suddetta procedura ad evidenza pubblica, mediante affidamento diretto. Ora alla luce di quanto sopra esposto, si chiede se la procedura di affidamento ad Istituto terzo sia corretta, visto e considerata la presenza già di un fornitore aggiudicatario di precedente gara di appalto, al quale è stata già formulata una proroga contrattuale, in attesa di aggiudicazione della nuova procedura di gara. Nel caso in cui tale procedura non sia corretta, chiederemo la sospensione della decisione a contrarre, segnalando eventualmente i fatti all'ANAC. Grazie per l'eventuale supporto.
L'art. 11 comma 5 e 57 comma 1 del nuovo codice prevedono che le SA assicurino, in tutti i casi, che le tutele normative ed economiche dei lavoratori in subappalto siano le medesime dell'appaltatore. Si chiede a tal riguardo: - la SA deve assicurarsi che l'appaltatore abbia effettuato tale accertamento nei confronti del subappaltatore o deve accertarlo lei direttamente? - nel secondo caso con quali modalità le SA possono adempiere a tale indicazione normativa? - posto che l'art. 11 parla di verifica di equivalenza nei bandi e negli inviti e quindi esclude tale verifica di equivalenza in caso di affidamento diretto, è ipotizzabile che in caso di subappalto la verifica sull'applicazione delle medesime tutele normative ed economiche 1) non debba effettuarsi ove il relativo appalto sia stato stipulato a mezzo affidamento diretto 2) non debba effettuarsi ove l’importo del subappalto rientri nelle soglie previste per l'affidamento diretto?
QUESITO DI AGOSTO (IN ANTICIPO) Riceviamo decine di “Richieste di Offerta” quotidiane da parte di un Ente di trasporto, a cui rispondiamo regolarmente. La richiesta di offerta contiene un numero di richiesta, un numero di appalto e niente altro (alleghiamo). La richiesta avviene a mezzo email normale. Noi rispondiamo utilizzando lo stesso form che viene compilato nelle parti mancanti e firmato digitalmente. In seguito, ci arriva eventuale ordine, avente numero di cig e niente altro (alleghiamo). Da poco, tali procedure sono pubblicate nella loro piattaforma come “affidamento diretto”.(allego screenshot della piattaforma con pubblicazione esito). Non ho trovato da nessuna parte la documentazione di gara inerente questi procedimenti (capitolato, regolamenti). Ne’ tantomeno in questi documenti di richiesta di offerta ed ordine, ho trovato rimandi a capitolati o regolamenti, a parte quelli per la corruzione, la trasparenza, codice etico..che non hanno nulla a che vedere con questa questione che ora spiego. Oggi ricevo la lettera che allego in cui mi si chiede “una prova” che il materiale che è stato consegnato sia effettivamente originale. Ora, io vorrei rifiutarmi di giocare a carte scoperte: ma perché mai devo dire chi è il mio fornitore? E’ praticamente quello il mio vantaggio competitivo, il mio know how, un segreto commerciale che non ce n’è uno più rilevante. Frutto di ricerche, di fiere visitate, di contatti ecc. E’ un fornitore estero, che mi ha inviato il “certificato di origine” di cui parlano loro, ma che mi rifiuto di inviare così com’è, con tutti i riferimenti. E’ in un attimo che chiunque all’interno dell’ente faccia uno screenshot e invii all’amico fornitore locale. Posto che io non leggo da nessuna parte nella lex specialis di questa richiesta specifica (in molti casi, i disciplinari ce l’hanno, ma questa non ha lex specialis, non ha disciplinare, non ha nulla). E’ legittima o posso rifiutarmi? Posso per esempio fare una autocertificazione in cui io dichiaro che il materiale è originale e me ne assumo le responsabilità e magari allegare quel certificato di origine oscurando i contatti? Poi se loro proprio non si fidano, allora che facciano le prove magari inviando al costruttore il pezzo, e se poi ho ragione io, le spese le pagano loro, se hanno ragione loro, le pago io.
Buongiorno, poniamo il seguente quesito. Con riferimento all’obbligo prescritto dall’art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023 all’operatore economico di indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera, si chiede se nell’ambito di un appalto integrato dove erano stimati 840.000 euro di manodopera per i lavori e 400.000 euro di manodopera per il servizio di manutenzione degli impianti come ci si debba comportare laddove un concorrente si limiti a dichiarare 840.000 di costi di manodopera. Pare del tutto evidente che l’operatore economico abbia omesso di dichiarare i costi della manodopera relativi alla manutenzione limitandosi e riportare, in modo speculare, la stima dei costi della manodopera dei lavori indicata dalla stazione appaltante nei documenti di gara. Pertanto, si chiede di confermare - anche alla luce della recente sentenza del Tar Veneto n. 230 del 09.02.2024 – se l’unica possibilità per la Stazione Appaltante sia procedere con la richiesta di giustificativi circa la congruità dell’offerta, in quanto il concorrente non può in alcun modo discostarsi dall’importo esposto in origine di 840.000 euro o argomentare circa la presenza di errori materiali nella formulazione della propria offerta economica e deve, quindi, far rientrare in tale importo sia la manodopera afferente i lavori, che quella relativa alla manutenzione rispettando i trattamenti salariali minimi, pena l’esclusione dalla procedura di gara. In attesa del vostro parere, porgiamo cordiali saluti.
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