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Pareri Normativi in materia di Appalti Pubblici

QUESITO del 03/07/2025 - PRESUNZIONE DI EQUIVALENZA TRA CCNL

Buongiorno, in un appalto relativo al settore dell’edilizia, la stazione appaltante richiede come CCNL applicabile quello identificato dal codice alfanumerico F012. Se l’impresa partecipante, dichiara invece di applicare un CCNL equivalente identificato dal codice alfanumerico F015 oppure F018, è tenuta ugualmente a presentare la dichiarazione di equivalenza delle tutele, oppure puo’ limitarsi a dichiarare soltanto di applicare un CCNL equivalente? Nel caso in cui sia tenuta a redigere la dichiarazione di equivalenza, quest’ultima deve essere redatta e sottoscritta dal consulente del lavoro, oppure anche soltanto dall’operatore economico partecipante?


QUESITO del 30/06/2025 - INVERSIONE PROCEDIMENTALE E INVARIANZA DELLA SOGLIA DI ANOMALIA

Nell’ambito di una procedura aperta sotto soglia per la quale si sta procedendo ai sensi dell’art. 107 comma 3) con l’inversione procedimentale si domanda quanto segue. Abbiamo 5 partecipanti. Sono state aperte le buste economiche, è’ stato effettuato il calcolo della soglia di anomalia e redatta la graduatoria. E’ stata analizzata la documentazione amministrativa del primo classificato e è emersa la necessità di escluderlo dalla procedura. Non essendo ancora intervenuta l’aggiudicazione, la graduatoria non è cristallizzata e quindi bisogna procedere con il riesame delle offerte, non effettuando il calcolo della soglia di anomalia, essendo i partecipanti residui inferiori a 5? Si sottolinea che in tal caso, il concorrente escluso nel precedente calcolo, per anomalia, risulterebbe il nuovo primo graduato, aggiudicando al maggior ribasso. Oppure vale il principio dell’invarianza della soglia ed è necessario procedere con lo scorrimento della prima graduatoria?


QUESITO del 27/06/2025 - COSTI DELLA MANODOPERA E OFFERTA ANOMALA

Nel caso di affidamento di un appalto di servizi, la SA ha chiesto al miglior offerente di giustificare i costi della manodopera. Questo ha - su richiesta della stessa SA - ha espressamente specificato che , nella formulazione dell'offerta economica, NON ha tenuto conto dei futuri rinnovi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento,con particolare riguardo agli aggiornamenti retributivi che potrebbero intervenire nel corso della durata dell’appalto, ai lavoratori impiegati nell’appalto. Si ritiene che tale impostazione sia corretta. Si chiede se l’impatto economico derivate da tali rinnovi debba essere considerato: a) integralmente prevedibile dall’appaltatore al momento della presentazione dell’offerta e quindi causa di esclusione dalla procedura in fase di verifica della congruità della stessa; ipotesi non condivisa dalla Scrivente; b) oggetto di eventuali meccanismi di revisione/rinegoziazione dei prezzi, in fase di esecuzione del contratto a carico della Stazione Appaltante; oppure c) , in alternativa all'ipotesi B), che tale incremento debba essere esclusivamente a carico dell’appaltatore e quini assorbito nel prezzo offerto, senza possibilità di adeguamento del corrispettivo contrattuale, essendo il rinnovo del contratto un evento prevedibile che l’Appaltatore avrebbe dovuto prevedere nell’offerta ai fini della sostenibilità economica dell’appalto.


QUESITO del 23/06/2025 - AVVALIMENTO DI RISORSE UMANE

AVVALIMENTO PREMIALE – ATTIVITÀ SVOLTA DALL’IMPRESA AUSILIARIA Con riferimento a quanto previsto dall’art. 104 del d.lgs 36/2023 in tema di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta (c.d. avvalimento premiale), nell’ipotesi in cui il concorrente si avvalga di un’impresa ausiliaria al fine di ottenere un maggior punteggio relativamente ad un criterio che riguarda la presentazione dell’organigramma e curriculum del personale che sarà addetto al cantiere (in particolare al concorrente è stato richiesto di relazionare riguardo all’organizzazione dei lavori in cantiere con un cronoprogramma delle attività con indicazione della manodopera presente in cantiere, turni e indicazione delle figure professionali coinvolte con i relativi curriculum), si chiede il vostro parere in merito a come concretamente si configuri in fase esecutiva dell’appalto, sia dal punto vista giuridico che operativo, tale messa a disposizione di personale da parte dell’ausiliaria nei confronti del concorrente. Si tenga presente che, appunto, nel contratto di avvalimento è stato precisato che “L'Impresa Ausiliaria metterà a disposizione in favore dell’impresa avvalente tutta la propria organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, figure tecniche ed operative” e che “L'Impresa Avvalente farà riferimento al presente contratto come prova del supporto dell’Impresa Ausiliaria per le figure tecniche ed operative”. Che tipo di controlli potrà fare la Stazione Appaltante in merito a tali dichiarazioni? Il contratto di avvalimento è sufficiente a legittimare la presenza in cantiere di dipendenti dell’impresa ausiliaria? In attesa del vostro parere, porgiamo cordiali saluti.


QUESITO del 11/06/2025 - AVVALIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DI PROGETTAZIONE

Contesto Seteco Ingegneria S.r.l. è una società di ingegneria che si occupa della progettazione di strutture. All’interno del nostro organigramma, tra dipendenti a tempo indeterminato e collaboratori continuativi a partita iva (con fatturato a Seteco >50%) non figurano professionisti che si occupino di disegno tecnico o di sviluppo di modellazioni in ambiente BIM. Questo è dovuto al fatto che Seteco Ingegneria S.r.l. possiede il 55% delle quote di un’altra società, la Magnitech S.r.l., che è invece specializzata in disegno tecnico, modellazione tridimensionale e BIM, con professionisti certificati ai sensi della UNI:11337 vigente. Anche nel caso della Magnitech, il personale è ripartito tra dipendenti e collaboratori continuativi. Quesito In merito alla partecipazione a gare di appalto vi chiedo se, nel contesto sopra individuato, la Seteco Ingegneria S.r.l. possa inserire i professionisti della Magnitech S.r.l.: - all’interno di gruppi di lavoro minimi, spesso richiesto dai Disciplinari di gara all’interno dei requisiti di idoneità professionale; - conteggiandoli nel numero del personale tecnico medio annuo, (requisiti di capacità tecnica e professionale dei Disciplinari); - inserendoli negli organigrammi di gara e/o fornendone i curricula, laddove richiesti dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica; - più in generale, se sia possibile per Seteco Ingegneria potersi avvalere in fase di gara dei professionisti della Magnitech. Le possibilità di cui sopra vengono richieste, ovviamente, nell’ipotesi che la società Magnitech S.r.l non sia parte del costituendo Raggruppamento in cui è presente Seteco Ingegneria e che non partecipi in maniera indipendente alla medesima gara di appalto.


QUESITO del 10/06/2025 - contratti continuativi di cooperazione

Cara Marta, per poter definire correttamente le linee operative interne, mi servirebbe una tua mail in cui ci confermi – con la tua consueta chiarezza – le ragioni per cui possiamo qualificare come “contratto continuativo” (e non subappalto) l’affidamento a Prostand da parte di IEG. Provo a ricostruire quanto mi hai già illustrato, così da capire se ho compreso correttamente e ricevere conferma (o correzioni) da parte tua. L’affidamento a Prostand S.r.l. da parte di Italian Exhibition Group (IEG) delle attività di progettazione e realizzazione dello stand richiesto dalla PA nell’ambito di una manifestazione fieristica non configura un subappalto, ma rientra nelle: “prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto”. Come previsto dall’art. 119, comma 8, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, non è subappalto l’attività svolta da soggetti che già collaborano con l’affidatario sulla base di rapporti contrattuali continuativi preesistenti rispetto alla pubblicazione del bando. Nel nostro caso: IEG è titolare esclusivista dell’area nuda su cui insiste lo stand e ne gestisce da sempre l’allestimento attraverso fornitori di fiducia; Prostand ha un contratto continuativo preesistente con IEG che regola da tempo questo tipo di attività; l’attività affidata non è parte autonoma dell’appalto verso la PA, ma strumentale alla partecipazione alla manifestazione stessa, che resta completamente in capo a IEG; non c’è delega di obbligazioni contrattuali né interferenza diretta con il rapporto PA–IEG. Quindi, se ho capito bene, la relazione IEG–Prostand: non si qualifica come subappalto; rientra nelle ipotesi esplicitamente escluse dalla norma; e può essere gestita in piena legittimità come prestazione accessoria all’interno di un rapporto continuativo preesistente. Se puoi, mi sarebbe utile ricevere una tua conferma formale su questa ricostruzione, anche solo con una nota sintetica che ti chiedo di argomentare anche con eventuali considerazioni che posso aver dimenticato, così possiamo chiudere il passaggio in serenità. Grazie mille come sempre! Un saluto, Samanta


QUESITO del 04/06/2025 - CLAUSOLA SUI REQUISITI SPECIALI

Una gara in merito alla riscossione dei tributi prevede il seguente requisito tecnico: "Il concorrente deve aver eseguito nel periodo 2020/2024 o deve avere in gestione, a supporto e/o in concessione, in almeno 3 (tre) Comuni di cui almeno 1 (uno) con popolazione pari o superiore al Comune di Benevento, congiuntamente i servizi S1 – S2 – S3 – S4 – S5 – S6 – S7 – S8 - S9 (sarà considerato valido il requisito ottenuto anche nell’ambito di un RTI), con buon esito e senza aver dato luogo a gravi contestazioni e/o a contenziosi e/o a risoluzioni contrattuali e/o a risarcimento dei danni mediante l’irrogazione di penalità sulla garanzia o sui corrispettivi o con altre modalità" La scrivente è concessionario uscente del comune che ha indetto la gara e nell'anno 2023, in forza del contratto in essere, aveva avviato un contenzioso dinanzi al Tribunale di Benevento, per la seguente ragione: il comune aveva contestato una errata formulazione delle tariffe TARI, preventivamente vistate dall'Ente ma poi, in sede di consiglio comunale, non approvate in quanto solo in quella sede è stato riscontrato l'errore materiale. Per tale ragione il comune aveva prima minacciato e poi irrogato una penale. Per un'altra questione il comune aveva minacciato di elevare una seconda penale. La ns. società ha citato in giudizio il comune per contestare la penale e la minaccia di penale, perché infondate. A seguito di interlocuzioni, il comune si è reso conto del fatto che le tariffe non corrette avevano rappresentato un mero errore materiale e che, peraltro, il comune stesso aveva l'onere di controllare preventivamente i dati trasmessi. Pertanto i rapporti sono tornati buoni e le parti hanno sottoscritto una transazione con ritiro da parte del Comune della penale e della minaccia di penale e rinuncia al giudizio da parte dell'Azienda. Peraltro di recente il comune ha rilasciato un attestato di regolarità "attenendosi agli obblighi contrattuali". Considerando che il requisito chiede di non aver "dato luogo a gravi contestazioni e/o a contenziosi e/o a risoluzioni contrattuali e/o a risarcimento dei danni mediante l’irrogazione di penalità", si chiede: 1) se il requisito così come formulato è da considerarsi illegittimo perché escludente (nonostante l'attestato di regolarità), in quanto le specifiche riportate rientrano nelle situazioni richiamate dall'art.95 del codice tra le cause di esclusione non automatica; 2) se, considerando che il Comune ci ha negato il rilascio di un attestato specifico, come richiesto dal requisito di gara, ma in un chiarimento ha riferito che il requisito sarà sottoposto a valutazione da parte della commissione in contraddittorio con le aziende, richiamando gli artt.95 e 98 del codice, suggerite di contestare formalmente il requisito così come formulato? 3) se la specifica richiesta nel requisito è, invece, da considerare legittima. 4) qualora il requisito fosse illegittimo così come formulato, anche in violazione dell'art.10 comma 2 del codice, se ritenete sufficiente dichiarare in gara il requisito così come posseduto, barrando le parti escludenti con espresso richiamo alla loro nullità ai sensi dell'articolo citato.


QUESITO del 03/06/2025 - ONERI SICUREZZA E COMPENSI PROFESSIONALI

Buongiorno, con la presente siamo a chiedere cortesemente un parere breve sulla seguente questione: con riferimento al calcolo di una parcella per incarichi di ingegneria e architettura ex D.M. 17 giugno 2016, si chiede se l’importo delle opere da inserire, quale parametro per la quantificazione della parcella, debba essere comprensivo degli oneri della sicurezza interferenziali stimati dalla Stazione appaltante oppure al netto degli stessi. In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti


QUESITO del 28/05/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO E DECISIONE A CONTRARRE

Buonasera, per un affidamento diretto, gli organi di controllo di I livello del MIM, ci chiedono: - il certificato dei carichi pendenti (non ci pare obbligatorio) - l'indicazione del rispetto del principio di rotazione nella decisione contrarre ex art 49 ( e non ci sembra un requisito essenziale della decisione a contrarre) - visura CCIAA diversa da quella prodotta dal FVOE 2.0 perchè sembrerebbe non idonea............ A noi non sembrano corrette queste richieste, potete ragguagliarci? grazie


QUESITO del 28/05/2025 - APPALTI A MISURA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

APPALTO A CORPO E A MISURA - ART. 31, COMMA 1, ALLEGATO I.7 CODICE APPALTI. Dobbiamo bandire una procedura aperta sopra soglia con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’esecuzione di lavori (OG2, OS3, OS28, OS30) a corpo e a misura (OS2A). E’ la prima gara che facciamo con la modalità “a misura”. I criteri premiali sono: Adeguatezza della struttura tecnico organizzativa; Cantierizzazione; Proposta di miglioramento relativa alle tecniche di project management. Non è previsto alcun criterio premiale per migliorie delle lavorazioni da realizzare a misura. L’offerta economica può consistere solo nel ribasso percentuale unico dell’importo a base di gara (€ 6.500.000,00 di cui € 6.000.000,00 a corpo e € 500.000,00 a misura), oppure in base all’art. 31, comma 1 dell’Allegato I.7 del Codice è necessario chiedere ai concorrenti anche di predisporre un computo metrico estimativo dei prezzi offerti? In tale ultimo caso a quali categorie deve riferirsi?


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