Nell’ambito del PNRR, per l’attuazione della M2–C3–I1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, il Comune di Monte S. Giovanni Campano ha ricevuto un finanziamento di € 4.195.000,00 per “Lavori di demolizione e ricostruzione della scuola La Lucca”. Spesa assegnata con Decreto Direttoriale n. 14 del 05.05.2022 del Ministero dell’istruzione. A seguito di concorso di progettazione, il progettista ha trasmesso il PFTE del progetto per l’importo complessivo di € 4.195.000,00. In data 01.04.2023, è entrato in vigore il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, le cui disposizioni, tuttavia, per espressa previsione dell’art. 229, comma 2, acquistano efficaci a decorrere dal 01.07.2023. Con atto di G.C. n. 40 datato 12.05.2023 è stato approvato il suindicato PFTE per l’importo complessivo di € 4.195.000,00. Con determinazione n. 725 datata 20.06.2023, è stato affidato il servizio di Progettazione Definitiva. Il progettista, con nota acquisita con il protocollo n. 11728 del 24.07.2023, ha trasmesso il progetto definitivo per l’importo complessivo di € 4.614.100,00, di cui € 3.776.848,74 per lavori ed € 837.251,26 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Con atto di G.C. n. 69 del 31.07.2023 è stato approvato il progetto definitivo per l’importo complessivo di € 4.614.100,00. Per il maggiore importo oltre gli € 4.195.000,00 ovvero € 419.100,00, incremento derivante dal rincaro dei prezzi dei materiali da costruzione, è stata formulata la “Domanda di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” mediante piattaforma REGIS. Con Decreto MEF – RGS – RR 187 del 11.08.2023 è stato concesso l’importo di € 419.100,00 a valere sul Fondo Opere Indifferibili 2023. Per quanto sopra pertanto, l’importo totale finanziato risulta essere di € 4.614.100,00 di cui, € 4.195.000,00 per il finanziamento PNRR ed € 419.100,00 per il contributo FOI. A seguito di appalto integrato sulla base del progetto definitivo il lavoro è stato aggiudicato all’operatore economico migliore offerente per un totale di € 3.778,336, comprensivo di progettazione esecutiva, CSP e esecuzione lavori. Per ragioni legate al poco tempo a disposizione in base alle tempistiche fisse e inderogabili del PNRR, l’impresa aggiudicataria e per essa l’incaricato della progettazione, anticipatamente rispetto alla stipula del contratto di appalto, in data 17.01.2024, ha trasmesso il progetto esecutivo. Il suddetto progetto, così come redatto e sottoscritto, presenta un importo complessivo di € 5.551.689,42, di cui € 4.527.414,42 per lavori da computo metrico, € 96.900,00 per costi della sicurezza separatamente computati, € 927.374,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Il tutto trova e troverà copertura finanziaria per € 4.195.000,00 quale importo finanziato dal PNRR, € 419.100,00 quale importo finanziato FOI ed € 937.589,25 per importo GSE da richiedere Con determinazione n. 31 (RG 100) del 30.01.2024 si è provveduto: 1) all’approvazione del progetto esecutivo nell’importo di € 4.614.100,00; importo già certo sulla base del finanziamento PNRR (€ 4.195.100,00) e dei Fondi Opere Indifferibili (€ 419.100,00) già concessi; 2) all’approvazione, in sola linea tecnica, del progetto esecutivo nell’importo di € 5.523.997,25; importo comprendente la suddetta somma di € 4.614.100,00 e la somma di € 909.897,25 ancora da richiedere al GSE; somma rimodulata su un più preciso calcolo della volumetria posta a base del calcolo del contributo da richiedere e finanziabile. Con la medesima determinazione n. 31 (RG 100) del 30.01.2024, veniva dato atto che, in caso di ammissione al finanziamento del GSE, il maggior importo di € 909.897,25, sarebbe stato affidato con successivo atto all’impresa ai sensi dell’art. 76 comma 6 (anche se non applicabile), in quanto trattasi di offerta migliorativa già prevista nel contratto. In data 22.03.2024 è stato stipulato il contratto. In data 02.04.2024 è stata presentata la candidatura al GSE debitamente repertoriata con il codice CT00810130. In data 26.06.2024 la direzione del GSE ha comunicato a questo Ente l’accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi per un importo di € 940.823,70. L’accoglimento positivo della candidatura al GSE e la prenotazione degli incentivi per l’importo di € 940.823,70, importo diverso da quello ipotizzato in fase di redazione del progetto esecutivo, comporta la necessità di approvare un nuovo QTE nell’importo complessivo di € 5.554.923,70. Per quanto sopra, SI CHIEDE SE E’ POSSIBILE E QUALE DISPOSTO NORMATIVO APPLICARE (art. 120 del Codice, quale comma?!) procedere alla integrazione/modifica dell’importo contrattuale, procedendo preliminarmente, all’affidamento per l’esecuzione delle lavorazioni riconosciute meritevoli di incentivo del GSE al medesimo esecutore, NON ESSENDO POSSIBILE L’ASSEGNAZIONE DEI LAVORI AD ALTRO OPERATORE ECONOMICO.
In una proceduta aperta per l’affidamento di un appalto integrato abbiamo individuato, tra i requisiti di partecipazione, il possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità per le categorie e classifiche di seguito indicate: - OS30 III-bis (prevalente) - OG9 III (scorporabile) - OS18A III (scorporabile) - OS1 II (scorporabile) - OS13 I (scorporabile) precisando espressamente che: “si intendono a qualificazione obbligatoria tutte le categorie scorporabili” e che: “il concorrente privo della qualificazione nella categoria diversa dalla prevalente può partecipare in RTI con impresa in possesso della relativa attestazione di qualificazione SOA o dichiarare obbligatoriamente di subappaltare integralmente la categoria ad impresa in possesso della relativa attestazione di qualificazione SOA”. L’aggiudicatario è un consorzio in possesso di adeguata SOA nella categoria prevalente (che copre l’intero importo dei lavori) e ora - attraverso una propria consorziata esecutrice - intende subappaltare una consistente parte delle lavorazioni a un operatore economico non qualificato per le categorie scorporabili indicate nel disciplinare di gara, bensì, semplicemente in possesso della qualificazione SOA per la categoria OG3, sostenendo che quest’ultima ricomprende le seguenti categorie specialistiche: - OS1: Lavori in terra - OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato - OS18-A: Componenti strutturali in acciaio - OS24: Verde e arredo urbano - OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi Si chiede se possa essere accolta o meno tale richiesta di subappalto. Ringraziando anticipatamente si porgono cordiali saluti.
Dobbiamo affidare con una procedura aperta un appalto di lavori (categoria prevalente OS30) per un importo di 6.600.000,00 € comprensivi di manodopera ed oneri per la sicurezza, la cui durata è stimata in 1095 giorni. Sono previste prese in consegna anticipata ex art. 24 All. II.14 Codice 36/2023 (aule didattiche). Il RUP vorrebbe riconoscere nell'importo a base di gara il corrispettivo stimato di 10.000,00 € per 6 mesi di servizio di manutenzione periodica ordinaria degli impianti (cd. servizio base), prevedendo inoltre un criterio premiale (14/80 punti dell'offerta tecnica) legato all'estensione temporale di questo servizio, a carico dell'appaltatore, fino al collaudo provvisorio. Il servizio di manutenzione periodica ordinaria è stimato in complessivi 70.000 €, di cui 10.000,00 € quantificati per i 6 mesi del cd. servizio base, e 60.000,00 € per l'estensione del servizio a carico del futuro appaltatore (ovviamente se offerta). L'appalto è da considerare misto perché comprensivo di lavori e servizi ex art. 14 Codice 36/2023, oppure, data la bassa incidenza del servizio rispetto ai lavori, il servizio può essere considerato "accessorio" ai lavori e come tale non influisce sulla qualificazione dell'appalto? In alternativa, nel caso in cui il RUP decidesse di non riconoscere nell'importo a base di gara alcun corrispettivo per il servizio di manutenzione periodica ordinaria, è possibile prevedere come criterio premiale (e quindi eventuale), che i concorrenti offrano un servizio di manutenzione periodica ordinaria a loro carico, senza che questo influisca sulla natura dell'appalto (di lavori)?
Buongiorno, qualora si scelga il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (e non quella del minor prezzo) è necessario costituire commissione anche in caso di applato sotto soglia? grazie
Buongiorno, con la presente siamo a chiedere cortesemente un parere breve sulla seguente questione: posto che il Codice dei contratti pubblici pare trattare, all’art. 120, la modifica soggettiva del contratto d’appalto con esclusivo riferimento alla sostituzione dell’aggiudicatario, si chiede se si ritiene possibile la sostituzione soggettiva della Stazione appaltante, prevedendo il subentro di un’altra Stazione appaltante, diversa dall’aggiudicatrice, nel contratto d’appalto. In caso di risposta affermativa, si chiede altresì se tale istituto possa essere ricondotto alla fattispecie della cessione del contratto ex art. 1406 del Codice civile, ovvero se trovi fondamento in un altro istituto dell’ordinamento. In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti
Buongiorno, nell'ambito della verifica di congruità dell'offerta di un appalto di fornitura di additivi chimici, il primo in graduatoria fornisce, a giustificazione, un prospetto di dettaglio del prezzo offerta senza allegare alcun documento a supporto. A seguito di un'ulteriore richiesta inviano una fattura di acquisto della materia prima, oscurata nella parte descrittiva e nel nominativo del fornitore: è solo visibile il costo unitario riportato nella suddetta tabella. Si precisa che tale valore ha un'incidenza del 70% del prezzo offerto. Il primo graduato ha motivato l'oscuramento dei dati della fattura come segue: .... la fattura d’acquisto dell’additivo oggetto di gara costituisce un documento che può contenere informazioni riservate sui rapporti contrattuali tra l’offerente e i propri fornitori, tutelati dalle disposizione del Codice. La divulgazione di tali dati, da ritenersi non fondamentale ai fini di valutazione dell’offerta formulata, potrebbe compromettere la Ns riservatezza commerciale e incidere negativamente sulla Ns capacità di competere in futuro. La giurisprudenza in materia di verifica delle offerte, anche allorché ritenute anomale, ha più volte sottolineato che le Stazioni appaltanti devono limitarsi a richiedere documenti pertinenti e indispensabili per accertare la congruità dell’offerta, evitando di appesantire inutilmente il procedimento amministrativo o di violare il diritto alla riservatezza degli operatori economici....". E' lecito richiedere copia della fattura in chiaro? In caso di accesso agli atti del 2° graduato, è un documento da non rendere disponile? Grazie Il Servizio Gare
BUONGIORNO, UN CONSORZIO STABILE DI CUI ALL'ART. 65, COMMA 2, LETT. D) DEL D. LGS. 36/2023 INTENDE PARTECIPARE AD UNA GARA DESIGNANDO UNA CONSORZIATA ESECUTRICE NON IN POSSESSO DELLA CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE (OG13 CLASSIFICA I) RICHIESTA DAL BANDO DI GARA. IL CONSORZIO POSSIEDE LA CATEGORIA OG13 IN CLASSIFICA III CHE GLI VIENE PRESTATA DA 3 IMPRESE CONSORZIATE NON ESECUTRICI, UNA IN POSSESSO DI OG13 II, LE ALTRE DUE IN POSSESSO DI OG13 I. IN QUESTO CASO SPECIFICO, COSA VA PRODOTTO IN GARA, UN DGUE PER IL CONSORZIO, UNO PER LA CONSORZIATA ESECUTRICE E TRE DGUE PER OGNI CONSORZIATA NON ESECUTRICE CHE PRESTA I REQUISITI AL CONSORZIO? OPPURE RELATIVAMENTE AI DGUE DELLE CONSORZIATE NON ESECUTRICI, BASTEREBBE PRESENTARNE UNO SOLO, DA PARTE DELL'IMPRESA CHE PRESTA IL REQUISITO DI PARTECIPAZIONE RICHIESTO DAL BANDO DI GARA? GRAZIE
UN CONSORZIO STABILE DI CUI ALL'ART. 65, COMMA 2, LETT. D) PARTECIPA AD UNA GARA, DESIGNANDO UN'IMPRESA ESECUTRICE CHE NON POSSIEDE IL REQUISITO DI PARTECIPAZIONE (OG13 CLASSIFICA I) RICHIESTO DAL BANDO DI GARA. IL REQUISITO DELLA CATEGORIA OG13 E' POSSEDUTO DAL CONSORZIO STABILE IN CLASSIFICA III E VIENE PRESTATO AL CONSORZIO DA N. 3 CONSORZIATE NON ESECUTRICI. COSA BISOGNA PRESENTARE IN GARA? IL DGUE DEL CONSORZIO, DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE NON IN POSSESSO DEL REQUISITO E DELLE 3 CONSORZIATE NON ESECUTRICI CHE PRESTANO I REQUISITI AL CONSORZIO STABILE, INDIPENDENTEMENTE DALLA CLASSIFICA DI PARTECIPAZIONE RICHIESTA DAL BANDO DI GARA? GRAZIE
Si chiede se per una locazione di immobile (non finanziaria) con pagamento di un canone di locazione sia necessario acquisire il CIG come da delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023. Si precisa che in passato la Scrivente utilizzava, in casi analoghi, lo smart CIG per garantire la cd. "tracciabilità attenuata". Ad oggi non si comprende quale sia la scheda Anac form da utilizzare, considerato che nell'Orchestratore si fa solo riferimento, salvo errori, alla fattispecie "PPP - Locazione finanziaria"
ULTIMO QUESITO ABBONAMENTO IN SCADENZA Procedura negoziata telematica, nei settori speciali, per l’affidamento della fornitura di ricambi MERCEDES originali o equivalenti. L’affidamento avviene mediante procedura aperta dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 con applicazione del criterio del minor prezzo. La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo https://portalegare.avmspa.it/. La durata del procedimento è prevista pari a massimo 5 (cinque) mesi dalla pubblicazione del bando La gara sarebbe dovuta scadere il 16 ottobre. Fanno delle modifiche sostanziali dei codici ricambi inseriti nell'offerta economica, dunque pubblicano i documenti di gara revisionati e fanno una proroga al 30 ottobre. Voglio sottolineare che mentre l'indizione della procedura negoziata è "pubblicizzata" mediante pec, le richieste di chiarimenti e anche la pubblicazione dei documenti di gara revisionati non sono comunicati in nessuna maniera. Bisogna andare sul portale e leggere i chiarimenti. Io dunque cancello la mia partecipazione, compilo nuovamente tutti i documenti di gara con REV1 il venerdi 25 ottobre. Oggi in seduta di apertura mi rendo conto che hanno pubblicato nuovi chiarimenti il 25 ottobre stesso, ripubblicando tutti i documenti con REV2. Ora, dato che tra i documenti revisionati con rev2 c'è anche l'offerta economica, è scontato che io sarò esclusa dalla procedura. Per oggi si sono fermati alla busta amministrativa e attivato il soccorso istruttorio, ma sappiamo bene che per la busta economica ci sarà l'esclusione. E' legittimo pubblicare nuovi documenti a 3gg dalla gara? il 25 era venerdi e il 30 era mercoledi successivo. Ovviamente ho visto che anche altri concorrenti hanno avuto il soccorso. Ribadisco che anche la seconda revisione non è stata comunicata in alcun modo. Se non inserendo in piattaforma i nuovi documenti.
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