Buongiorno, abbiamo necessità di affidare ad un contraente uscente un servizio di “Comunicazione e divulgazione inerente alcune attività del GAL – azione Europe Direct M. V.”, finalizzato alla veicolazione delle informazioni dell’Unione Europea. Essendo la tv locale abbiamo diversi affidamenti in corso, relativi a vari programmi di finanziamento europeo che abbiamo, tutti sotto i 5000 euro. L'affidamento che invece facciamo per il Centro Europe Direct, cuba all'anno quasi 10.000. E' stato dato un incarico nel 2024, poi riconfermato con la lettera che allego nel 2025. Ecco quanto indicato nella lettera di affidamento: "In base a quanto indicato nell’offerta assunta dal GAL al protocollo n. --- del 18/04/2024, l'importo per l'esecuzione dei servizi indicati al precedente art. 2 viene fissato in € 9.300,00 (Iva esclusa). Nello specifico € 6.900 per la realizzazione delle puntate televisive ed € 2.400,00 per le puntate speciali. Tali importi sono da intendersi omnicomprensivi di ogni onere e spesa relativi alla realizzazione del servizio, al netto dell’IVA. Il committente si riserva di utilizzare l’opzione di quantità e procedere con l’eventuale affidamento di pari quantità di prodotto come descritti all’ art. 2 che potranno essere realizzati entro il 31/12/2025. L’utilizzo dell’opzione dovrà essere motivato e concordato in forma scritta." Come possiamo procedre per un nuovo incarico nel 2026? Attualmente sempre con T. abbiamo in corso un affidamento di euro 3960 sul programma Leader in scadenza al 31.12.2026. Ringrazio e rimango a disposizione se sono stata poco chiara Liana Saviane
Buongiorno, pongo il seguente quesito. La nostra associazione sta per cambiare sede operativa e a breve dovrà sottoscrivere il contratto di locazione per l’utilizzo dei locali, assegnati a seguito di un avviso pubblico da parte di un consorzio di bonifica locale. Vista la vostra risposta ad un quesito precedente, riteniamo di procedere con l’acquisizione del CIG ai soli fini di tracciabilità. Per l’acquisizione del CIG, sulla base di quanto emerso da una ricerca effettuata, è possibile farlo tramite la PCP, avviando una procedura e selezionando la scheda P5 e indicando, come valore, il totale ottenuto moltiplicando il canone di locazione per gli anni di durata minima del contratto? E’ necessario indicare il CUP nel contratto di locazione (il CIG lo si mette nel pagamento)? Al termine della durata prevista di sei anni, è necessario acquisire un nuovo CIG o quali altri adempimenti occorrono? Grazie.
Buongiorno, nell’ambito di un affidamento diretto per un accordo quadro biennale di fornitura di materiale da ferramenta con un unico operatore, è stata trasmessa richiesta di preventivo a cinque operatori opportunamente selezionati secondo i criteri del Codice. Gli operatori dovevano presentare preventivo indicando le singole scontistiche sull’importo spendibile presunto di 14 gruppi di articoli, (accorpati in base a tipologia e/o marche di prodotti specifici - elenco prezzi) Il preventivo ritenuto più conveniente riporta un unico sconto da applicarsi indistintamente ad ogni gruppo/marca indicati, con forte sconto rispetto agli altri preventivi pervenuti (4 in tutto) e che presentano scontistiche diverse e “ragionate” per ogni gruppo/marca. Tenuto conto delle diverse scontistiche medie usualmente applicate sul mercato per le diverse marche, di recenti piccole forniture di stessi articoli oggetto dell’affidamento presso l’operatore stesso ( i cui prezzi netti erano ben maggiori di quanto ora offerto) dell’indeterminatezza delle forniture nell’ambito di un accordo quadro (che non prevedono pertanto forniture ben definite o in stock), risalta la mancanza di poca attendibilità dell’offerta oltre che la difficile sostenibilità che potrebbe sfociare in futuri problemi gestionali del contratto. Da questo si potrebbe desumere un utile assente o addirittura negativo per l’operatore in esame il quale, verbalmente ha dichiarato di esserne a conoscenza ma che “vuole entrare”. Concludendo, dato lo scarto economico rispetto agli altri preventivi e la convenienza dell’offerta, si chiede se sia necessario procedere con un’interlocuzione con l’operatore, vista anche la possibile ipotesi di quanto previsto all’art. 2598 del C.C. (concorrenza sleale), ed eventualmente quali elementi devono essere portati in contestazione? Grazie Il Servizio Gare
Buongiorno, Si chiede un chiarimento in merito ai requisiti previsti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di verifica della progettazione, con particolare riferimento alla natura del rapporto contrattuale intercorrente tra l’operatore economico e i professionisti facenti parte del gruppo di lavoro. L’art. 35 dell’Allegato II.12 del Codice prevede che le società di ingegneria siano dotate di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiagati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche (quali soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua muniti di partita iva) che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA. L’articolo 36 richiede, inoltre, la presenza di almeno un direttore tecnico. Il Bando Tipo ANAC per i servizi di ingegneria e architettura prevede, poi, che le stazioni appaltanti possano prevedere che in taluni casi alcuni componenti del gruppo di lavoro possano essere soggetti incaricati ad hoc. Ciò premesso, si osserva che l’attività di verifica della progettazione può essere svolta non solo da società di ingegneria in possesso di certificazione ISO 9001, ma anche da Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, i quali risultano assoggettati a una disciplina specifica, sia con riferimento ai requisiti strutturali che al personale impiegato, derivante dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dai Regolamenti di Accredia. In particolare, la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel par. 6.1.2 prevede che “L’organismo di ispezione deve impiegare, o stipulare contratti, con un sufficiente numero di persone che possiedano le competenze richieste, inclusa, ove necessario, la capacità di esercitare giudizi professionali, di eseguire il tipo, la gamma ed il volume delle proprie attività di ispezione”. Pertanto, il personale impiegato dal concorrente nell’appalto, mediante la designazione nel gruppo di lavoro, non è vincolato a determinate forme contrattuali né deve fatturare almeno il 50% all’Organismo. Solamente il Responsabile Tecnico dell’Organismo deve avere un rapporto contrattuale in esclusiva con l’Organismo di Ispezione per il quale lavora. Alla luce di quanto sopra, si rileva come la disciplina prevista dal d.lgs. 36/2023 per le società di ingegneria non appaia integralmente sovrapponibile a quella applicabile agli Organismi di ispezione accreditati, con particolare riferimento ai requisiti relativi alla composizione dell’organigramma e ai rapporti economici con i professionisti. Tutto ciò premesso, si chiede di esprimere un parere in merito alla possibilità di rappresentare alle stazioni appaltanti in sede di gara che gli Organismi di ispezione accreditati non sono integralmente soggetti alla disciplina prevista per le società di ingegneria ai sensi del d.lgs. 36/2023 e che, pertanto, i componenti del gruppo di lavoro possono essere legati all’Organismo con contratti di collaborazione e/o consulenza, senza che sia necessario il rispetto del requisito della prevalenza del fatturato nei confronti dell’Organismo medesimo. Si chiede, altresì, un orientamento in ordine alle modalità più corrette per rappresentare tale specificità in sede di partecipazione a procedure di gara che prevedano requisiti strutturati secondo il modello organizzativo proprio delle società di ingegneria. Grazie e cordiali saluti
Accordi quadro e contratti attuativi codice 36/2023 e smi. Buongiorno, volevo sapere se la somma degli importi dei CIG (figli) dei contratti attuativi di un accordo quadro può superare l'importo dei CIG (padre) dell'accordo quadro stesso nel caso in cui risultassero delle "economie" in quanto non sono stati spesi tutti i fondi destinati ai vari attuativi. es numerico: accordo quadro 80k durata 24 mesi tra il 2024e il 2025 attuativo 1 durata 6 mesi: valore 20k di cui spesi 0k e non spesi 20k perché contratto scaduto. attuativo 2 durata 6 mesi: valore 20k di cui spesi 2k e non spesi 18k perché contratto scaduto attuativo 3 durata 6 mesi: valore 20k di cui spesi 2k e non spesi 18k perché contratto scaduto attuativo 4 durata 5 mesi: valore 20k di cui spesi 2k e non spesi 18k perché contratto scaduto. Le così dette economie sarebbero i fondi non spesi che ammontano a 20+2+2+2=26k. con questi è possibile nell'ultimo mese di vita dell'accordo quadro attivare un contatto attuativo nr 5 per 26k? grazie
Buongiorno, in relazione alla risposta al precedente quesito, si fa presente di aver inserito la clausola di revisione prezzi, formulata nel seguente modo: “Ai sensi di quanto previsto dall’art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., viste l’esiguità economica e temporale del contratto si ritiene di non concedere la revisione dei prezzi.” A tal proposito si chiede un parere circa la correttezza di tale previsione. Si chiedono dunque maggiori delucidazioni in merito agli elementi dei servizi/forniture che configurano le ipotesi di revisione, facevate infatti riferimento ai “contratti di durata”: vi è un valore e una durata minimi di riferimento per cui è obbligatoria la revisione dei prezzi? Potete fornire alcune formule di revisione da indicare nei contratti o diversamente se si fa un richiamo generico poi operano in automatico le previsioni del Codice?
Buongiorno, pongo il seguente quesito. La nostra associazione sta per sottoscrivere un contratto per dei servizi di supporto nella realizzazione delle attività di animazione previste nel proprio Piano di animazione e comunicazione. La durata dei servizi è di un biennio. Le attività previste consistono nell’ideazione, progettazione e conduzione di n. 6 laboratori/incontri distribuiti nei due anni. E’ previsto di non concedere la revisione dei prezzi di cui all’art. 60 del Codice. Se per cause non prevedibili o di forza maggiore non fosse possibile la realizzazione di tutti i laboratori previsti, quale scenario si configura e come possiamo eventualmente gestirlo al meglio sin da ora? E’ obbligatorio prevedere nel contratto una clausola che specifica che il saldo sarà proporzionato alle attività effettivamente svolte?
Un'impresa ha nominato, con procura institoria, un soggetto quale institore, conferendogli poteri di rappresentanza della società limitatamente alle lavorazioni concernenti impianti elettrici e fotovoltaici. In virtù di tale incarico, lo stesso rientra tra i soggetti di cui all’art. 94, comma 3, ed è pertanto tenuto a rendere le dichiarazioni attestanti l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 94, commi 1 e 2?
Oggetto: verifica da parte della Stazione Appaltante dell’attendibilità degli impegni assunti dall’operatore economico ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. Nella fattispecie, il disciplinare di gara richiedeva all’operatore economico di inserire nella busta economica una relazione indicante le modalità con le quali lo stesso intende adempiere agli impegni di cui all’art. 102, comma 1 del Codice. L’operatore economico classificatosi primo in graduatoria ha prodotto nella busta economica una relazione in cui sono indicate le sole modalità con cui lo stesso intende garantire la stabilità occupazionale, mentre con riferimento agli ulteriori obblighi relativi all’applicazione del CCNL di settore e al rispetto delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità e svantaggiate, l’operatore economico si è limitato a dichiarare di garantire tali impegni (si veda dichiarazione allegata). È noto alla Stazione Appaltante l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la richiesta delle modalità di attuazione degli impegni ex art. 102 del Codice è una prescrizione che va calibrata, sul piano interpretativo, in relazione al possibile contenuto delle dichiarazioni da rendere e, pertanto, con riferimento all’applicazione del CCNL è richiesta superflua (“trattandosi essenzialmente di dare puntuale applicazione ai contratti, fermo restando il dovere dell'amministrazione appaltante di verificarne l'effettiva applicazione nel corso dell'esecuzione del contratto, e ancor prima in sede di verifica della congruità dell'offerta” Cons. di Stato, Sez. V, Sent. n. 26 del 03/01/2025). È noto altresì che le modalità di attuazione degli impegni ex art. 102 del Codice possono desumersi dall’offerta complessiva e, in tal senso, si è verificato che nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica dell’operatore economico sono indicate le modalità di attuazione dell’impegno di parità di genere. Rimane tuttavia non fornita dall’operatore economico, né è desumibile dall’offerta complessiva, l’indicazione delle modalità di attuazione degli obblighi di pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità e svantaggiate. Poiché attualmente la procedura di gara è in fase di avvio del procedimento di verifica della anomalia della migliore offerta, si vorrebbe chiedere all’operatore economico di fornire, unitamente alle spiegazioni ex art. 110 del Codice in ordine alla congruità dell’offerta, chiarimenti in merito alle modalità di attuazione dei suddetti obblighi (pari opportunità generazionali e inclusione lavorativa) come previsto dall’art. 102, comma 2 del Codice. Tuttavia si chiede se tale richiesta possa configurare un inammissibile soccorso istruttorio, anche considerato che il Disciplinare, all’art. 15 dedicato al soccorso istruttorio, prevede che “l’omessa indicazione delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 10 del presente disciplinare (inerente agli obblighi volti a realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e la promozione dell’inclusione lavorativa), non è sanabile”. Inoltre si chiede se la verifica che la Stazione Appaltante deve condurre ai sensi dell’art. 102 del Codice “con ogni adeguato mezzo” consenta di considerare anche elementi esterni alla documentazione presentata dall’operatore economico in sede di gara.
Buongiorno, pongo il seguente quesito. La nostra associazione sta per cambiare sede operativa e a breve dovrà sottoscrivere il contratto di locazione per l’utilizzo dei locali, assegnati a seguito di un avviso pubblico da parte di un consorzio di bonifica locale. Questo tipo di contratto è soggetto agli obblighi della L. 136/2010 s.m.i. ai soli fini di tracciabilità? Quali sono gli eventuali adempimenti cui provvedere? Grazie.
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