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Pareri Normativi in materia di Appalti Pubblici

QUESITO del 24/05/2023 - VERIFICA COSTO MANODOPERA

Si fa riferimento alla verifica di cui all'art. 95, comma 10, secondo cui le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d). Si chiede se tale verifica sia obbligatoria anche in caso di gara con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con meno di due offerte, ove trova l'applicazione della deroga al calcolo (e quindi alla procedura di verifica dell'offerta anomala) di cui all'art. 97, comma 5. Si chiede la sostenibile della seguente ricostruzione:  la verifica ex art. 95, comma 10, che rimanda all'applicazione dell'art. 97, comma 5, lett. D, si effettua sempre, anche in caso di verifiche non anomale (come da orientamento giurisprudenziale maggioritario);  ma nel caso in cui il numero di offerte dovesse essere inferiore a tre, trova applicazione la deroga di cui all'art. 97, comma 3, in base alla quale non si procede al calcolo dell’anomalia per semplificazione della procedura. Di conseguenza non si attiva la procedura di cui all’art. 97, inclusa la verifica di cui al comma 5, lett. d), che richiederebbe la richiesta di giustificazioni entro 15 giorni, al pari di una verifica di anomalia, vanificando la ratio del d.l. n. 32 del 18 aprile 2018; fermo restando che l’applicazione del di minimi salariali rappresenta un obbligo, costituzionalmente garantito, in capo all’appaltatore per l’intera durata dell’esecuzione. In conclusione:  in caso di offerte inferiori a 3, prevale la deroga (in attuazione del principio di celerità e semplificazione) di cui all'art. 97, comma 3, con esclusione della procedura, in toto, prevista dal comma 5;  l'applicazione dell'art. 95, comma 10, in base al combinato disposto delle citate norme, non si applica laddove è escluso l'istituto previsto dallo stesso art. 97.


QUESITO del 29/03/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO COMPETITIVO

La Stazione Appaltante deve affidare un servizio classificabile come ad alta intensità di manodopera, inferiore alla soglia dei 139.000,00 euro. Si chiede se sia possibile procedere con la sola richiesta di preventivo, quindi basato sul minor prezzo, in deroga al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, confermando le seguenti argomentazioni: l'art. 95 esclude il criterio del minor prezzo per tali servizi, ad eccezione degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a); in virtù del regime derogatorio apportato dal DL 76/2020, modificato dalla L. 120/2020 e modificato dal DL 77/2021, si ritiene applicabile il criterio del minor prezzo per gli affidamenti sino a 139 mila euro , anche se trattasi di servizi ad alta intensità di manodopera. Qualora si eccepisca la disposizione contenuta nell'art. 9 (rubricato "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"), comma 3, ultimo capoverso del DL 76/2020 (come covertito) , si ritiene che anche il tal caso il rinvio all'art. 36 comma 2, lett. a) vada letto , sulla base di un'interpretazione sistematica, in coerenza alla soglia derogatoria del citato art. 1, comma 2, dello stesso DL. Ciò in base alla seguente motivazione: se così fosse, il Legislatore avrebbe dovuto escludere espressamente il ricorso all'affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, DL 76/2020 per i servizi ad alta intensità di manodopera compresi tra i 40 mila e 139 mila euro; onde evitare un risultato paradossale: da un lato, consentirne l'affidamento diretto puro, mentre dall'altro obbligare, in caso di "gara" , nell'ambito della stessa soglia, l'utilizzo del criterio dell'OEPV.


QUESITO del 28/03/2023 - SERVIZI AGGIUNTIVI

Un operatore economico, invitato a procedura negoziata a seguito di manifestazione d’interesse, ci pone un chiarimento in merito ai criteri di valutazione dell’offerta, fissati nel disciplinare di gara (di cui si allega stralcio), inerente l’ appalto in concessione (a zero costi per l’Amministrazione) del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale. In particolare, come da chiarimento allegato, l’operatore sostiene che è presente una criticità nel criterio D “elementi aggiuntivi” al quale il disciplinare di gara assegna un punteggio di 47 punti, di tipo tabellare, sul totale di 100 punti (il totale dei 100 punti è stato interamente assegnato all’offerta tecnica non essendoci un valore a base d’asta), in quanto, a suo parere, premia in maniera sbilanciata un elemento connesso ad aspetti diversi dalla qualità del servizio, spostando “il baricentro del confronto tra gli operatori verso prestazioni estranee all’oggetto principale della procedura di gara”. A sostegno della sua tesi l’operatore cita alcune sentenze, una del TAR e l’altra del Consiglio di Stato, datate rispettivamente 2011 e 2015, oltre ad un pronunciamento ANAC del 2012 riguardante proprio il caso specifico. A tal fine l’operatore chiede la riduzione del punteggio correlato al criterio D “servizi aggiuntivi”, posto che uno dei servizi aggiuntivi previsti dal disciplinare a suo parere risulta una sovrapposizione di un servizio già previsto dal Capitolato. Nel caso specifico il servizio di monitoraggio indicato da questa Stazione appaltante come eventuale servizio aggiuntivo non è limitato esclusivamente alle aree oggetto di sinistro ma è un servizio preventivo ad ampio spettro che coinvolge la rete stradale comunale e rientra nell’ottica di segnalare all’Amministrazione comunale e delimitare le eventuali situazioni a rischio che il concessionario del servizio, in virtù della sua esperienza e durante l’esecuzione del servizio, può riscontrare sulle strade comunali. Questa Amministrazione ritiene che i restanti tre servizi aggiuntivi previsti dal disciplinare nell’ambito del criterio D, a ciascuno dei quali è correlato un determinato punteggio, sono attinenti al servizio messo a gara e anzi completano ed integrano il medesimo. Inoltre i 47 punti attribuiti complessivamente al criterio D possono anche essere assegnati parzialmente, in relazione al/ai servizio/i aggiuntivo/i che l’operatore sceglierà eventualmente di proporre nell’ambito della propria offerta tecnica. A fronte di quanto sopra, posto che recente giurisprudenza (sentenze Consiglio di Stato del 17/12/2019 n. 8534 e del 24/11/2022n. 10366) ha ormai chiarito che l’art. 95 comma 14 bis del Codice è applicabile sulla base del suo tenore letterale ai soli contratti di appalto pubblico di lavori mentre non è estensibile agli appalti pubblici di servizi, si chiede cortesemente un parere in merito ai rilievi mossi dall’operatore, al fine di poter articolare la risposta al quesito suddetto. Grazie, cordiali saluti.


QUESITO del 08/03/2023 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELLE PROCEDURE NEGOZIATE

Buongiorno, nell’agosto scorso abbiamo pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento in concessione del SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI sulle strade di pertinenza del Comune, valore stimato della concessione per la durata di anni 5, oltre proroga tecnica di mesi 6, € 137.500. A questo avviso, pubblicato all’Albo, sul sito del Comune e sulla piattaforma telematica di gara in gestione all’Ente, hanno risposto n. 5 operatori economici, tra cui il gestore uscente, chiedendo di essere invitati alla successiva procedura negoziata, come previsto nell'avviso e nella relativa determina a contrarre. Per una serie di ragioni legate alla priorità di altri appalti pubblici finanziati in ambito PNRR, la procedura di cui sopra è stata tenuta in sospeso e ora viene ripresa con l’approvazione della lettera d’invito tramite apposita determina e il successivo invito ai suddetti operatori economici. Alla luce di quanto sopra si chiede quanto segue: - Se l’obbligo del principio di rotazione è da rispettare anche nel caso di una procedura negoziata preceduta da avviso pubblico di manifestazione d’interesse, come nel caso della presente fattispecie, e in tal caso ciò legittima l’esclusione tout court del gestore uscente; - se, nel caso in cui l’obbligo suddetto sia da rispettare anche nella presente fattispecie, sia possibile derogare dal principio di rotazione, adducendo come motivazione, nella determina con cui si avvia la procedura negoziata, il numero ristretto di operatori economici partecipanti alla gara e il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e se tale motivazione possa ritenersi sufficiente. Grazie, cordiali saluti.


QUESITO del 28/02/2023 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Allego copia della determina della Provincia XXX che avvia una manifestazione d'interesse per una procedura economicamente più vantaggiosa per uno nuovo appalto di servizi, che però (pag. 3) esclude la partecipazione dell'operatore economico uscente. Vengono citati diversi esempi di sentenze e vorrei avere il vostro parere. Grazie


QUESITO del 21/02/2023 - RUP PER EDILIZIA SCOLASTICA

Buongiorno. In relazione all'art. 7ter del D.L. 20/2022 che proroga fino al 31.12.2026 i poteri di commissario a sindaci e Presidenti, si chiede di sapere se è comunque necessaria la figura del RUP e, se possibile, quali siano le procedure da seguire. Grazie


QUESITO del 21/02/2023 - REGIME IVA RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE

Buongiorno. La Provincia XXX ha in essere una serie di appalti finanziati dalla Regione come quota di cofinanziamento PNRRR su edifici scolastici denominati genericamente "lavori di manutenzione straordinaria". Nella sostanza sono interventi che prevedono una ristrutturazione edilizia per come definita dall'art. 3 lettera d) del DPR 380/2001. In questo caso è applicabile l'IVA agevolata del 10% anche se si tratta di edifici scolastici? Grazie


QUESITO del 06/02/2023 - RUP NELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Si chiede se una Stazione Appaltante, con forma di società per azioni con partecipazione pubblica, possa nominare come RUP un soggetto esterno: esterno sia alla stessa che ai “soggetti” da cui è partecipata. Il quesito è posto sula base di quanto indicato dall’art. 31 del Codice e dai paragrafi 2.2 e 2.4. delle Linee Guida n. 3 precisano che il RUP deve essere individuato tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche e che, nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice. Si ritiene di poter rilevare che la disciplina contenuta nell’art. 31, co. 1 del Codice Appalti fa riferimento alla “struttura della pubblica amministrazione”: la Stazione Appaltante, infatti, deve provvedere alla nomina di un RUP tra i dipendenti dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione. L’utilizzo di una terminologia tipica di un’organizzazione pubblica parrebbe, quindi, suggerire che tale disposizione debba essere osservata solo dalle Stazioni Appaltanti qualificabili come pubbliche amministrazioni. Tale circostanza, peraltro, verrebbe confermata dallo stesso art. 31, co. 1 del Codice Appalti che espressamente fa salvo quanto previsto al successivo co. 10, a mente del quale “le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute”. Sembra potersi, quindi, concludere che la normativa di cui al co. 1 dell’art. 31 del Codice Appalti trova diretta applicazione nei confronti delle sole Stazioni Appaltanti che siano pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, riservando, invece, a tutte le altre tipologie di soggetti giuridici la facoltà di individuare il RUP ai sensi del co. 10 dell’art. 31 del Codice Appalti. In caso affermativo si chiede se tale incarico richiede comunque un contratto di lavoro subordinato, seppur a tempo determinato, escludendo altre forme contrattuali (come incarichi professionali o contratti di lavoro autonomo)


QUESITO del 01/02/2023 - RATA DI SALDO E PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA GARANZIA

Buongiorno. In relazione alla garanzia per il pagamento della rata di saldo, si chiede se questa sia obbligatoria o se è possibile non presentarla e attendere il pagamento della rata di saldo decorsi due anni dall'emissione del CRE/Collaudo. Poichè nella normativa non abbiamo trovato sostegno a questa ipotesi, abbiamo richiesto la polizza all'appaltatore che ci ha risposto in questi termini " ritengo che la declaratoria dell’art 235 comma 3 sia idonea a dimostrare l’opportunità di attendere l’esecutivita del CRE. Art 235 comma 3- Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 2 Peraltro l’eventuale polizza sarebbe da predisporre secondo lo schema tipo 1.4 del DM 31/2018 del MiSE laddove si ribadisce all’art 2 il termine dell’efficacia in due anni, successivamente ai quali la polizza cessa automaticamente gli effetti ed espressamente non prevede possibilità di proroga." Si chiede, pertanto, di sapere se questa posizione sia accettabile. In questo caso, si apre il problema rispetto alla rendicontazione dei finanziamenti ricevuti che, invece, non ammettono questa possibilità. richiedendo la rendicontazione e riconoscendo i pagamenti avvenuti nel corso di 1/2 anni dall'inizio dei lavori (altro motivo per cui l'ufficio ritiene non accettabile la visione dell'appaltatore). Grazie


QUESITO del 31/01/2023 - Adempimenti relativi alla pari opportunità e inclusione lavorativa nelle procedure finanziate da PNRR e PNC

Buongiorno, abbiamo aggiudicato un appalto di lavori finanziato con fondi PNRR. L'aggiudicatario è un'impresa che occupa un numero di dipendenti superiore a 15 ma inferiore a n. 50 unità. In merito all'applicazione dell'art. 47 del D.L. 77/2021, dovendo richiedere all'Impresa la relazione di genere di cui al comma 3 e la certificazione e relazione di cui al comma 3 bis dello stesso articolo, si chiede se il termine per la presentazione dei suddetti documenti all'Ente è da intendersi entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto? Inoltre la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 può essere resa in forma di dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante? grazie


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