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Pareri Normativi in materia di Appalti Pubblici

QUESITO del 16/04/2024 - INDICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE

Applicazione art. 11 codice appalti. I nostri CSA di lavori riportano attualmente la seguente dicitura: "In riferimento alla tipologia ed alle categorie di lavoro delle opere oggetto dell’appalto, i prezzi e il costo della mano d’opera sono desunti da quelli riportati dal Prezzario in vigore nella regione Friuli Venezia-Giulia; verranno applicati i CCNL di riferimento, come indicato al Decreto Direttoriale n.12/2023 del 5 aprile 2023 del Ministero del Lavoro". Prima di procedere all’aggiudicazione, la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con cui l’operatore economico si impegna ad applicare il CCNL indicato dalla S.A., oppure la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative del proprio contratto rispetto a quello indicato nei documenti di gara. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è verificata dalla stazione appaltante. Sulle modalità di verifica dell’equivalenza, si è espressa l’Anac nella relazione al bando-tipo n.1: 1. Per quanto concerne le tutele economiche, i parametri da confrontare sono la retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; EDR (elemento distinto della retribuzione) cui vanno sommate le eventuali tredicesima e quattordicesima; ulteriori indennità previste. 2. Per quanto concerne le tutele normative, i parametri sono la disciplina del lavoro supplementare e del part-time; la disciplina del lavoro straordinario; la disciplina compensativa delle ex festività soppresse; la durata del periodo di prova; la durata del periodo di preavviso; la durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio; la malattia e l’infortunio; la maternità; ecc……. L’Anac conclude affermando che la stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti marginali limitati a soli due parametri tra quelli sopra indicati. In caso di acquisizione di una dichiarazione di equivalenza, la stazione appaltante deve porre a confronto due contratti: quello indicato dall’operatore economico e quello indicato nei propri documenti di gara. Nel caso in cui la stazione appaltante indichi una pluralità di contratti (ad esempio: edile artigianato per le lavorazioni in OG1 e metalmeccanico per le lavorazioni in OS28), la verifica deve essere effettuata con riguardo a tutti i contratti indicati, sia per la parte economica che per quella normativa. A fronte di quanto riportato nei nostri CSA, pare porsi il problema derivante dalla indicazione non di un CCNL specifico, ma di Contratti collettivi individuati dal Decreto direttoriale n.12/2023, cioè di una pluralità di contratti, tutti afferenti al comparto dell’Edilizia. Il decreto individua il costo medio orario del lavoro a livello provinciale attraverso le tabelle pubblicate sul sito del Ministero: tali tabelle potranno essere utilizzate per il confronto sull’equivalenza delle tutele economiche. Ma i dati afferenti alle tutele normative si acquisiscono solo dallo specifico CCNL: in questo caso il Decreto direttoriale non aiuta, proprio perché si riferisce a una pluralità di contratti (edili e affini). Si chiedono indicazioni su come la scrivente SA possa effettuare le verifiche imposte dall'art. 11 del codice a fronte dell'indicazione sopra riportata nei propri CSA.


QUESITO del 12/04/2024 - RAPPORTI CON ENTI DEL TERZO SETTORE

Buongiorno, tenuto conto che la riforma del terzo settore ha generato tanta confusione, ci ritroviamo a gestire delle richieste di affidamento ad enti ed associazioni no profit. Quale potrebbe essere la modalità ed i controlli da effettuare su questi enti al fine di procedere ad un eventuale affidamento (inferiore a 140.000,00)? Anche in considerazione del fatto che questi enti sono sprovvisti di partita IVA Cordialmente


QUESITO del 10/04/2024 - SISTEMA QUALIFICAZIONE SETTORI SPECIALI

La Scrivente ha adottato nel corso del 2023 un sistema di qualificazione, ex D. Lgs. 50/2016, con validità triennale, al fine di invitare a procedure comparative, gli O.E. qualificati. Si chiede se, vista l'entrata in vigore del Nuovo D. Lgs. 36/2023, il regolamento di tale sistema di qualificazione debba essere aggiornato (ad es. rinnovare la richiesta di veriifca di requisiti ai sensi del nuovo Codice) e se le procedure comparative da indire debbano essere effettuate ai sensi del D. Lgs. 36/2023 (vds ad es. il DGUE da compilare)


QUESITO del 09/04/2024 - APPALTO INTEGRATO E DIRETTORE DEI LAVORI

Buongiorno, si richiede cortesemente quanto segue: nel caso di un appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori affidato ad un’impresa di costruzioni, il progettista che ha redatto il progetto esecutivo potrebbe aggiudicarsi anche l’affidamento dei servizi di ingegneria per la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativi al medesimo appalto? Si precisa che il progettista è stato “INDICATO" dall’impresa suddetta ma non ha partecipato in ATI con la stessa. Secondo lo scrivente esiste un caso di incompatibilità delle figure (esecutore e DL), quali sono i riferimenti normativi da citare? Qualora non normato il caso, è sufficiente inserire nel bando il divieto (lex specialis)? Ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti


QUESITO del 09/04/2024 - COMPENSI COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Buongiorno esponiamo il seguente problema inerente il calcolo del compenso dei membri del CCT. Le linee guida MIT richiamate anche dal vigente codice stabiliscono che: "Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito: a) da una parte fissa proporzionata al valore dell’opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico- amministrativo, ridotta del 60%. Per le parte eccedente il valore di € 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%. La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all’adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell’attività di cui al punto 4.1.2 per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l’adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari; b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT; [...] Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa di cui al punto 7.2.1, lett. a)" L'art. 1 comma 5 dell'all. V.2 al Codice stablisce che "Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall’articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa." L'art. 6 comma 7 bis della Legge 120/2020 stabilisce invece che : " In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all’intero collegio: a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti: 1) l’importo pari allo 0,5 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;" Dall'applicazione congiunta delle norme sopra citate non è chiaro, a nostro avviso, se l'importo complessivamente riconoscibile ai membri del CCT contenuto entro il limite del tetto massimo dello 0,5 % sia riferito alla sola parte fissa o anche a quella variabile, stante il diverso tenore delle norme del Codice e della Legge 120. In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti


QUESITO del 03/04/2024 - RATA DI SALDO SOTTOSOGLIA

Abbiamo ricevuto un affidamento diretto per dei lavori di manutenzione. Alla stipula del contratto è stata emessa cauzione definitiva a garanzia. Ora a termine lavori la stazione appaltante richiede un'ulteriore garanzia sul pagamento della rata di saldo, che, come da documenti di gara, corrisponde al SAL totale dei lavori svolti. Chiediamo perciò se questa richiesta è congrua. Allego copia "Foglio patti e condizioni". Resto a disposizione per l'invio di altri eventuali documenti necessari.


QUESITO del 02/04/2024 - PROROGA ILLEGITTIMA

QUESITO DI MARZO 2024 Abbiamo stipulato 2 contratti IL 9 MARZO 2021 a seguito di una gara vinta con Trenitalia. I contratti, stipulati prima che ci fosse il decreto riguardante la revisione del prezzo (a seguito del covid), non prevedono la revisione prezzi. Abbiamo più volte inviato una richiesta a mezzo pec di revisione di prezzi, che tenga conto degli aumenti spropositati che ci sono stati dai fornitori – parliamo di aumenti anche del 50% - allegando le fatture di acquisto per mostrare che stiamo effettuando una fornitura in perdita, rimettendoci. Nelle richieste di revisione a mezzo pec comunichiamo che appunto stiamo ottemperando ai nostri obblighi contrattuali nonostante ci sia una eccessiva onerosità sopravvenuta e difficoltà nell’esecuzione. Chiediamo tuttavia che da parte loro ci sia una volontà di adeguamento al principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale di cui all’art. 9 e art. 120 comma 8 del D. Lgs. 36/2023. Nonostante ciò hanno attivato sia l’opzione del 100% un annetto fa, ossia è raddoppiata la somma del contratto di fornitura, ma anche l’attivazione della proroga temporale che ci hanno inviato L’8MARZO 2024 “Per quanto sopra, la scrivente esercita tale proroga in forza della quale la nuova scadenza contrattuale è prevista al 08/04/2027 agli stessi patti, condizioni tecniche, economiche ed amministrative del contratto in oggetto”. Ho tentato di dire che il contratto si era concluso, ma hanno obiettato che la proroga era stata inviata nei tempi utili. Ma cosa si può fare per esercitare un diritto sacrosanto di non essere sfruttati in questo modo, senza però diventare inadempienti nei loro confronti? e ora, di quanto potremmo chiedere l'adeguamento?


QUESITO del 26/03/2024 - VERIFICHE ANTIMAFIA E SILENZIO-ASSENZO

Buongiorno, con riferimento a quanto previsto dall’art. 83, comma 1, del Decreto Legislativo n. 159/2011, le PP.AA., anche costituite in stazioni uniche appaltanti, devono acquisire la documentazione antimafia “prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche” (non sussistendo, perciò, alcun obbligo ex lege di anticipare tale adempimento ai fini della mera aggiudicazione); per altro verso, opera l’art. 88, comma 4 bis, del citato decreto, in forza del quale, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta delle certificazioni antimafia e dalla consultazione delle banche dati nazionali, le Amministrazioni aggiudicatrici possono procedere in ogni caso alla stipulazione del contratto, anche in assenza della comunicazione antimafia. Il Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 2 ottobre 2020, n. 5777 ha affermato che la stazione appaltante non ha alcun obbligo di attendere la risposta espressa in ordine alle informazioni antimafia richieste alla Prefettura competente relativamente al soggetto aggiudicatario, visto che, decorsi inutilmente 30 giorni della richiesta, si è di fronte ad una ipotesi di silenzio-assenso. ANAC con un doppio parere di funzione consultiva (n. 57/2023 e n. 57-bis/2023) si è espressa affermando che in relazione alla verifica dei requisiti in capo all’offerente, la stazione appaltante non può avvalersi del silenzio-assenso e dare per acquisite le verifiche una volta trascorsi 30 giorni dalla relativa richiesta. Tanto premesso, chiediamo, in riferimento a quanto ora previsto dall’art. 17, co. 5, del d.lgs. 36/2023: 1. se in relazione alle verifiche antimafia valga sempre il principio espresso dalla normativa antimafia, ovvero che non sussiste alcun obbligo ex lege di anticipare l’acquisizione della certificazione ai fini della mera aggiudicazione; 2. se, la non applicabilità del silenzio-assenso indicata da ANAC, imponga, diversamente da quanto enunciato dal Consiglio di Stato, che il provvedimento di aggiudicazione definitiva debba essere adottato solo a seguito dell’acquisizione di tutta la documentazione, comprese le certificazioni antimafia. Evidenziamo, come l’acquisizione delle certificazioni antimafia tramite la BDNA richieda spesso molti mesi. In attesa del vostro parere, porgiamo cordiali saluti.


QUESITO del 21/03/2024 - DGUE NEL MEPA

IN RISPOSTA AD UNA RDO MEPA INDETTA NEL MESE DI FEBBRAIO SCORSO, HO PROCEDUTO A CARICARE NELLA SEZIONE EDGUE DELLA PIATTAFORMA IL FILE “espd-request.xml” PREDISPOSTO DALLA S.A. AI FINI DELLA COMPILAZIONE. AL TERMINE DELLA COMPILAZIONE LA PIATTAFORMA NON MI HA PERMESSO DI ESPORTARE O STAMPARE IL FILE IN FORMATO .PDF MA SOLTANTO IN FORMATO .XML HO PROCEDUTO QUINDI A CARICARE NELLA BUSTA AMMINISTRATIVA IL FILE "espd-response.xml" SIA CON APPOSIZIONE E SIA SENZA APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE IN FORMATO CADES. LA STAZIONE APPALTANTE MI ATTIVA IL SOCCORSO ISTRUTTORIO CHIEDENDOMI DI INVIARE IL FILE "espd-response.xml" SIA IN FORMATO .PDF E SIA IN FORMATO .XML (QUEST’ULTIMO A DETTA LORO, NON RISULTAVA LEGGIBILE” PREMESSO QUANTO SOPRA ESPOSTO SONO A CHIEDERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI: IL FILE "espd-response.xml" CORRETTAMENTE COMPILATO DALL’OPERATORE ECONOMICO, RISULTA LEGGIBILE DALLA S.A. SE VIENE IMPORTATO NELLA RELATIVA SEZIONE DELLA PIATTAFORMA MEPA? IN CASO AFFERMATIVO, RISULTA LEGGIBILE ANCHE SE VIENE FIRMATO DIGITALMENTE IN FORMATO CADES?


QUESITO del 13/03/2024 - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

E' possibile recuperare il quesito di febbraio? Sarebbe questo: cosa accade quando una stazione appaltante non risponde all'accesso agli atti civico? Noi abbiamo fatto un accesso agli atti civico in cui chiediamo di avere le fatture di acquisto relative a due procedure di gara relative alla fornitura di ricambi per i mezzi di trasporto dell'Ente Pubblico di Trasporto Locale. La prima, una procedura aperta che si è conclusa con una aggiudicazione ad una ditta, si è poi tradotta in un contratto che è stato portato a termine - dunque chiediamo tutte le fatture di acquisto relative a quel contratto e diciamo anche che la ragione sta nel fatto che riteniamo che quella gara avesse una richiesta di ricambi che non coincide con il parco macchine dell'Ente, che è pubblicato sul loro sito e che noi conosciamo bene (in parole povere hanno messo dei codici sballati per favorire l'aggiudicatario, ma questo non lo diciamo chiaramente). . Poi è stata rifatta la stessa gara, gemella della prima (stessi codici stesse richieste) ed è attulmente in piedi. E abbiamo fatto accesso civico per entrambe. Qual è il limite entro il quale la stazione deve rispondere e quali sono le strade che possiamo intraprendere se non risponde - cosa che appunto sta facendo .


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