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Pareri Normativi in materia di Appalti Pubblici

QUESITO del 29/04/2025 - VARIANTI E SUBAPPALTO

Siamo aggiudicatari di una importante gara di forniture e sevizi del valore di 16.000.000,00 di euro. Nella partecipazione, in RTI, abbiamo dichiarato di non procedere con subappalto. Con l'aggiudicazione, la S.A. decide "nelle more delle verifiche del possesso dei requisiti di legge (artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023) e speciali (art. 100 del d.lgs. 36/2023) richiesti e considerati altresì i contenuti della delibera ANAC n. 262/2023 in merito alla piena funzionalità del FVOE 2.0 – di dare immediatamente seguito alla presente, in applicazione dei contenuti dell’art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. 76/2020 come convertito nella l. 120/2020, ai fini di procedere all’attivazione della fornitura in via d’urgenza e alle relative attività propedeutiche, ivi inclusa la richiesta dei documenti per la stipula, la cui valutazione sarà poi posta all’attenzione del DEC, viste le stringenti tempistiche da rispettare legate alle progettualità PNRR cui si accede". Successivamente, dalle riunioni propedeutiche alla realizzazione di quanto commissionato, è emerso che la S.A., a seguito di eventi alluvionali, non ha più la piena ed efficiente disponibilità dei locali e degli impianti precedentemente individuati per l'installazione dei supercomputer oggetto della gara. Non ha mai formalizzato in forma scritta tale condizione, soltanto adesso, a distanza di 6 mesi dalla sottoscrizione del verbale di avvio in urgenza, ha provveduto a "richiedere idoneo preventivo ai fini dell’attivazione di modifica contrattuale sulla base delle previsioni di cui all’art. 120 del d.lgs. 36/2023 richiamato all’art. 7 del contratto in essere" per la fornitura e installazione di apparecchiature e impianti NON precedentemente previsti nell'oggetto della gara ma "utili a garantire al sistema di Supercalcolo di integrarsi correttamente nella nuova posizione individuata". In questa richiesta, la S.A. specifica di "segnalare eventuali attività che si intende subappaltare" (considerato quanto dichiarato nel DGUE originario, cioè di non voler subappaltare, è possibile procedere in questo caso al subappalto?). Per sua natura, questa integrazione dovrebbe prevedere una gestione tecnica ed economica a SAL, mentre il contratto originario prevede esclusivamente il collaudo finale e, a esito positivo, la liquidazione delle competenze economiche. Considerato anche il grande ritardo accumulato rispetto alle iniziali tempistiche di evasione, le preventivate scadenze di pagamento ai fornitori comporteranno una importante anticipazione finanziaria da parte dei componenti il RTI. E' possibile operare una modifica contrattuale che, oltre all'integrazione della fornitura e installazione di cui sopra (che dovremo necessariamente affidare in subappalto, con conseguente anticipazione anche delle somme da liquidare al subappaltatore), cambi anche i termini di pagamento prevedendo, oltre all'anticipazione prevista dal codice, pagamenti a SAL per l'intera fornitura anziché l'iniziale liquidazione a collaudo finale?


QUESITO del 24/04/2025 - GARANZIA DEFINITIVA PER SERVIZI TECNICI

Servizi di Ingegneria Architettura - Calcolo garanzia definitiva con solo spese/oneri accessori a base di gara A settembre 2024 è stata indetta una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura (DL e CSE), per l’importo complessivo di € 820.460,43, al netto di contributi cassa e IVA, di cui: - € 120.588,02 = spese e oneri a base di gara, soggetti quindi a ribasso - € 699.872,41 = compensi non soggetti a ribasso L’aggiudicatario ha offerto un ribasso del 90%. Si chiede conferma del metodo da utilizzare per il calcolo della garanzia definitiva ex art. 117 del Codice, a latere le possibili riduzioni che non rilevano ai fini del presente quesito. Come stazione appaltante abbiamo calcolato la garanzia definitiva nella misura del 160% (10%+10%+140%) dell’importo contrattuale pari a € 711.931,21, in applicazione del disposto letterale dei commi 1 e 2 dell’art. 117 del Codice. L’aggiudicatario propone, invece, due diversi metodi di calcolo: Metodo A • L’importo del servizio a base di gara è pari a € 820.460,43; • L’importo contrattuale è pari a € 711.931,21; • Lo sconto complessivo offerto è quindi pari a 108.529,22 €, corrispondente ad una percentuale di sconto effettivo del 13,23%; • Data la percentuale del ribasso, la cauzione definitiva inciderà quindi per un 13,13% sull’importo contrattuale; • Pertanto l’importo garantito deve essere pari a € 94.173,26, adducendo che il metodo applicato dalla stazione appaltante porta ad un risultato incongruo poiché mette in relazione uno sconto offerto sulla sola quota spese (pari al 14,70% dell’appalto) all’intero importo di appalto. Metodo B • 10% di € 699.872,41 = € 69.987,24 • 160% di € 12.058,80 = € 19,294,08 • Totale cauzione definitiva su importo aggiudicato di € 711.931,21, pari ad € 89.281,32 sostenendo che la cauzione definitiva subisce l’aumento come previsto dal comma 2 dell’art 117 D.Lgs. 36/2023 per la sola parte dell’importo soggetto a ribasso. Aggiunge inoltre che: • l’equo compenso nasce come legge per tutelare la professione ed evitare ribassi che possano compromettere la qualità dell’operato e svilire la professione stessa; di riflesso tutela le Stazioni Appaltanti che, remunerando in maniera equa il professionista, si garantisce un servizio di qualità maggiore. • Gli aumenti previsti dal comma 2 dell’art 117 del codice appalti nascono per tutelare l’amministrazione da ribassi eccessivi, nell’ipotesi che ribasso maggiore comportino un rischio maggiore per l’Amministrazione. • Entrambi i casi quindi comportano un minor rischio per l’Amministrazione. Si ringrazia per l'attenzione, cordiali saluti.


QUESITO del 18/04/2025 - CONTRATTI ATTIVI E REQUISITI GENERALI

Come noto, l’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 esclude espressamente dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti: - i contratti esclusi, - i contratti attivi, - i contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno, anche indiretto”. Nel caso di alienazione a titolo oneroso di un proprio bene ad una Società privata tramite procedura ad evidenza pubblica per la vendita, atteso che la decisione a contrarre semplificata ex co 2 art 17 e la proposta di aggiudicazione ex co 5 art. 17 devono motivare anche in ragione al possesso dei requisiti di ordine generale, ovvero le informazioni minime sull’affidamento (l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta), si chiede conferma del fatto che in tali situazioni (contratti attivi che comportano un’entrata economica per l’Ente) il contraente sia esonerato dal trasmettere la dichiarazione (DGUE) e dal controllo dei requisiti di ordine generale, oppure se costituisce una buona prassi la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo al contraente, incluso l’adempimento in materia di antimafia che prevede la Comunicazione antimafia per i contratti da 150.000 € e sino alla soglia comunitaria e l’Informazione antimafia per i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria.


QUESITO del 18/04/2025 - CONTRATTI A TITOLO GRATUITO E REQUISITI GENERALI

Come noto, l’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 esclude espressamente dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti: - i contratti esclusi, - i contratti attivi, - i contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno, anche indiretto”. Il comma 5 della medesima disposizione impone, poi, che tali contratti siano, comunque, affidati in applicazione dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, rispettivamente declinati dagli artt. 1, 2 e 3 del Codice dei contratti. In merito alla disciplina dell’affidamento dei contratti a titolo gratuito, il Comunicato del Presidente ANAC del 5 giugno 2024 (affidamento contratti gratuito) ha fornito linee guida alle S.A. e ha specificato che la previsione di esclusione dall’ambito di applicazione codicistico degli affidamenti dei contratti a titolo gratuito non può dirsi incondizionata, dovendo trovare, comunque, applicazione i principi generali, anche di matrice europea, che regolano l’operato delle S.A. nel settore dell’evidenza pubblica e dell’utilizzo di risorse pubbliche. Devono, altresì, trovare applicazione sia i principi di legalità, trasparenza, e concorrenza, sia i principi generali regolatori dell’attività amministrativa – previsti dalla legge n. 241/1990 – ivi compreso l’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti stessi. Atteso che la decisione a contrarre semplificata ex co 2 art 17 del D.Lgs. 36/2023 e la proposta di aggiudicazione ex co 5 art. 17 del medesimo decreto, devono dare atto del possesso dei requisiti di ordine generale, ovvero le informazioni minime sull’affidamento (l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta), si chiede conferma del fatto che in tali situazioni (contratti a titolo gratuito) il contraente sia esonerato dal trasmettere la dichiarazione (DGUE) e dal controllo dei requisiti di ordine generale, oppure se costituisce una buona prassi la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo al contraente, incluso l’adempimento in materia di antimafia che prevede la Comunicazione antimafia per i contratti da 150.000 € e sino alla soglia comunitaria e l’Informazione antimafia per i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria.


QUESITO del 18/04/2025 - ACCORDI DI COOPERAZIONE E REQUISITI GENERALI

Premesso che lo scrivente Ente non ha società in house, resta fermo che per l’espletamento di un servizio la stessa può utilizzare le prestazioni rese da società in house, previo un accordo di cooperazione PPAA (ex art. 7 co 4 d.lgs 36/2023) oppure acquistare il servizio direttamente sul mercato da una società in house (attività residuali alla c.d. attività prevalente). Ciò premesso ed in considerazione anche del fatto che nella società in house la partecipazione pubblica è totalitaria, 1. nel caso di approvvigionamento tramite un accordo di cooperazione tra PPAA, si chiede se la società in house è esonerata dal trasmettere la dichiarazione (DGUE) e dal controllo dei requisiti di ordine generale, anche nel caso in cui si tratti di una attività per le quali è obbligatoria l’iscrizione alle White List provinciali ex D.P.C.M. 18 aprile 2013, poiché ricadente tra quelle indicate al co.53 art.1 L.190/2012 come novellato dall'art. 4-bis, comma 2, legge n. 140 del 2020 "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa". 2. nel caso di approvvigionamento tramite acquisto di un bene o servizio reso disponibile sul mercato in regime di concorrenza da una società in house, atteso che la società in house viene interpellata per affidare un servizio/fornitura disponibile sul mercato e quindi riveste il ruolo di operatore economico, si chiede conferma del fatto che in tale situazione l’affidatario-società-in-house sia esonerato dal trasmettere la dichiarazione (DGUE) e dal controllo dei requisiti di ordine generale, anche nel caso in cui si tratti di una attività per le quali è obbligatoria l’iscrizione alle White List provinciali ex D.P.C.M. 18 aprile 2013, poiché ricadente tra quelle indicate al co.53 art.1 L.190/2012 come novellato dall'art. 4-bis, comma 2, legge n. 140 del 2020 "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa".


QUESITO del 18/04/2025 - ENTE PUBBLICO E NOZIONE DI OPERATORE ECONOMICO

Questa Amministrazione ha affidato un servizio ad un consorzio di sviluppo industriale - ente pubblico economico ai sensi dell’art. 36, c. 4, della Legge 317/91. Quest’ultimo non ha trasmesso il DGUE adducendo di non essere tenuto in virtù della sua qualificazione soggettiva. Atteso che in questi casi il Consorzio viene interpellato per affidare un servizio disponibile sul mercato, e quindi riveste il ruolo di operatore economico, si chiede conferma del fatto che in tali situazioni l’affidatario sia esonerato dal trasmettere la dichiarazione (DGUE) e dal controllo dei requisiti di ordine generale.


QUESITO del 18/04/2025 - IMPRESA COOPTATA E REQUISITI GENERALI

La cooptazione, pur presentando evidenti connotati di peculiarità, si configura come una speciale tipologia di aggregazione che comunque rientra nel genus dell’associazione temporanea. L’ANAC afferma in particolare che l’istituto della cooptazione ha carattere eccezionale e derogatorio, non essendo richiesto alle imprese cooptate il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai concorrenti. Ed infatti “l’impresa cooptata può eseguire i lavori, ma non assume lo status di concorrente; essa, di conseguenza, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all’appalto e, quindi, non deve (e, in realtà, neppure può) dichiarare la propria quota di partecipazione al raggruppamento temporaneo”. A sostegno di tale posizione, l’Autorità osserva come in tal senso militi anche l’orientamento prevalente della giurisprudenza, secondo cui “il soggetto cooptato non acquista lo status di concorrente, né assume quote di partecipazione all’appalto, non riveste la posizione di offerente (prima) e contraente (dopo) e non presta garanzie; infine non può né subappaltare, né comunque affidare a terzi la propria quota dei lavori”. Alla luce di tanto, si chiede conferma del fatto che la società cooptata sia esonerata dal trasmettere la dichiarazione (DGUE) e dal controllo dei requisiti di ordine generale.


QUESITO del 18/04/2025 - CONCESSIONARI E UTILIZZO DEL DGUE

La società concessionaria in via esclusiva di un servizio non può essere inquadrata come “operatore economico” in ragione della diversa qualificazione soggettiva e, dunque, non è tenuta a produrre la documentazione di cui all’art. 91 del D. Lgs 36/2023 (DGUE) e rilascio autorizzazione di accesso al FVOE 2.0 ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale. Si chiede conferma del fatto che la società concessionaria sia esonerata dal trasmettere la dichiarazione (DGUE) e dal controllo dei requisiti di ordine generale.


QUESITO del 18/04/2025 - SPESE ECONOMALI E REQUISITI GENERALI

Nell’ambito delle spese economali che, come noto, non sono contratti d’appalto o accordi quadro e non richiedono l’acquisizione del CIG, si chiede se gli operatori economici siano esonerati dal trasmettere la dichiarazione (DGUE) e dal controllo dei requisiti di ordine generale. In caso di esonero, si chiede se sia comunque necessario verificare l’iscrizione alla White List provinciali qualora si tratti di una attività per le quali è obbligatoria l’iscrizione alle White List provinciali ex D.P.C.M. 18 aprile 2013, poiché ricadente tra quelle indicate al co.53 art.1 L.190/2012 come novellato dall'art. 4-bis, comma 2, legge n. 140 del 2020 "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa", ad esempio in caso di spese economali per l’acquisto di servizi di ristorazione / catering.


QUESITO del 18/04/2025 - CONVENZIONI E ACCORDI QUADRO CONSIP - VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI

In caso di approvvigionamento mediante adesione a convenzione stipulata da Consip o dalla centrale di committenza regionale, i controlli dei requisiti di carattere generale devono essere effettuati dalla centrale di committenza, così come confermato dal MIT (quesito 580/2019). In questi casi, pertanto, il RUP può procedere invitando l’operatore economico individuato a rendere un aggiornamento in merito al possesso dei requisiti necessari tramite apposita modulistica, gravando sul dichiarante l’impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto accertato da Consip in fase di gara. Si chiede se la procedura di verifica indicata sia corretta.


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