Quesiti senza limiti Poni un quesito

Pareri Normativi in materia di Appalti Pubblici

QUESITO del 17/09/2026 - RIAFFIDAMENTO SOTTO I 5.000 EURO

Buongiorno, pongo il seguente quesito. Abbiamo in essere un contratto per i servizi internet che prevede: hosting condiviso; gestione e manutenzione protocollo di sicurezza HTTPS; gestione e manutenzione delle caselle di posta elettronica; invio newsletter; aggiornamenti periodici richiesti dal CMS; pacchetto di 10 ore/anno per servizio di manutenzione e assistenza tecnica on-site ed on-line e help desk telefonico. Tale incarico, aggiudicato mediante affidamento diretto, ha durata annuale e terminerà il 18/05/2027. L’importo è inferiore a € 5.000,00 + IVA. Poiché il pacchetto ore di assistenza si sta per esaurire, è corretto procedere con un nuovo affidamento diretto alla medesima ditta (amministratore del sito) di un ulteriore pacchetto di 10 ore, stabilendo che abbia durata fino alla scadenza prevista dall’attuale incarico in essere, per un importo ovviamente inferiore ad € 5.000,00? Inoltre, in merito all’autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale, è possibile tenere in considerazione la dichiarazione già fornita in sede di affidamento del corrente incarico?


QUESITO del 10/09/2026 - AGENZIE DI VIAGGIO E SUBAPPALTO

Dobbiamo affidare con affidamento diretto un servizio di trasporto e alloggio ad una agenzia viaggi (sotto i 5k). L'agenzia si appoggerà a subfornitori per il trasporto e l'alloggio dei partecipanti all'evento. Necessitiamo sapere se i subfornitori devono essere considerati come subappaltatori e se, pertanto, dovranno auto dichiarare i requisiti necessari per gli affidamenti (artt. 94 e ss.). Inoltre volevamo capire se il cpv 63510000-7 indicato per l'appalto in questione è corretto.


QUESITO del 04/09/2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE CONCESSIONI

Con riferimento agli affidamenti diretti, recentemente è stata pubblicata la sentenza n. N. 04185/2026REG.PROV.COLL del Consiglio di Stato. In tale sentenza vi è un passaggio nel quale i giudici affermano (a ns. avviso impropriamente) che "19.1. Nell’affidamento diretto, il contratto è affidato senza una procedura di gara e, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta del contraente è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente (la definizione contenuta nell’art. 3 comma 1 lett. d dell’allegato I.1. include, evidentemente, anche le concessioni), nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice". In base a tale affermazione (non è chiaro da dove deriverebbe "l'evidenza" che fa dire al CdS che la definizione è estesa anche alle concessioni), alcuni commentatori hanno ritenuto superato o superabile il divieto di affidamento diretto nelle concessioni, stabilito indirettamente dall'art.187 del codice. D'altronde l'allegato I.1 al comma 3 lett. d), nel definire l'affidamento diretto fa riferimento all'art.50 e non anche al 187. Si chiede un parere in merito e se vi risultano ulteriori sentenze/pareri anche di Anac o MIT che, in qualche modo, aprano ad affidamenti diretti per le concessioni di importi inferiori a 140.000 euro. Noi, a parte questo passaggio nella sentenza citata, non ne abbiamo trovati, ma l'argomento è molto importante perchè spesso i comuni hanno necessità di fare affidamenti di piccoli importi in concessione, ma non possono farlo non essendo qualificati. Grazie


QUESITO del 03/09/2026 - RICHIESTA DI CAMPIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE

Questa S.A. ha indetto procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro per la fornitura di sacchi per la raccolta rifiuti, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (ribasso percentuale su prezzi unitari per ciascuna tipologia di sacco). Le caratteristiche tecniche della fornitura sono dettagliatamente descritte nel CSA e nella specifica accompagnatoria, allegata alla presente. Nella Lex Specialis non vi è alcun riferimento e/o analogia alle dotazioni attualmente in uso. Un o.e. richiede di poter prendere visione dei sacchi ora utilizzati "al fine di accertare le reali caratteristiche dei materiali per consentire un calcolo accurato dei costi e formulare la migliore offerta economica" e ritenendo che "l'accesso alla campionatura garantisce il rispetto dei principi fondamentali del D.Lgs. 36/2023". Considerato che: 1) questa S.A. non ha utilizzato le forniture attualmente in uso a titolo di campionatura; 2) trattasi di forniture parzialmente rinnovate nelle caratteristiche rispetto alle dotazioni attuali; 3) le caratteristiche dei sacchi da fornirsi sono dettagliatamente descritte nella Lex Specialis, come da documento che si allega; 4) alcuni o.e. hanno già presentato la propria offerta senza aver preso visione delle dotazioni attuali, a dimostrazione del fatto che la documentazione di gara contiene tutti gli elementi tecnici necessari per la formulazione dell'offerta. Questa S.A. non ritiene in alcun modo di dare corso alla richiesta di presa visione ritenendola sia lesiva della concorrenza (ovvero degli o.e. che già hanno presentato offerta), sia fine a se stessa in quanto non pertinente con il nuovo affidamento; si richiede, pertanto, se tale decisione possa essere opinata dall'o.e. richiedente e in che termini esporre il diniego. In attesa di Vs. gentile riscontro, cordiali saluti Ufficio Gare


QUESITO del 26/08/2026 - CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI ORDINARIA E STRAORDINARIA

In riferimento ad un servizio sociale ad alta intensità di manodopera, si chiede se è possibile inserire negli atti di gara oltre alla previsione di cui all'art. 60  comma 2  lett. b , anche quella del comma 2 bis codice appalti. In caso di risposta affermativa si chiede se è possibile per la previsione di cui al comma 2 bis, farla decorrere e applicarla dalla data di avvio del contratto. Grazie. Cordiali saluti.


QUESITO del 25/08/2026 - APPALTO INTEGRATO E PROGETTISTA PRIVO DEI REQUISITI

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento di un appalto integrato. Il concorrente primo nella graduatoria provvisoria ha indicato come “progettista qualificato” un raggruppamento temporaneo composto da: consorzio stabile-mandataria (97,30%) che ha individuato due esecutrici + 2 mandanti, società di ingegneria (1,70%) e libero professionista (1%). Il disciplinare richiede come requisiti speciali di capacità tecnico-professionale “un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando della presente gara, relativi a lavori analoghi alla presente procedura, riguardanti ognuna delle categorie e ID opere indicate nella successiva tabella, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. La comprova del requisito avviene mediante la produzione dei seguenti documenti: a) certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; b) contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; c) attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; d) contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Dalla documentazione dovrà evincersi l’esecutore del servizio e l’oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l’importo del servizio.” Per gli RT e la progettazione prevede che “Il requisito di capacità tecnica-professionale di cui al precedente paragrafo 6.3.2 relativo all’ un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando, deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso. Resta fermo l’obbligo da parte di ciascun componente del raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/id oggetto del presente appalto.” Nell’atto di impegno a costituire l’RT si dichiara che la società di ingegneria – mandante svolgerà attività di “Coordinamento dei flussi informativi BIM”. La società come elenco servizi dichara tra gli altri di aver svolto attività/servizi BIM, documentati da contratto – come l’esempio allegato – con fatture e quietanze a favore di committenti privati, ossia operatori economici che abbiamo verificato essere progettisti aggiudicatari di appalti pubblici per servizi di ingegneria e architettura o progettisti qualificati indicati da aggiudicatario di appalto integrato. Le Linee Guida ANAC n. 1-2019 ai paragrafi 2.2. e 2.2.2.4. ammettono che tra i requisiti di partecipazione possano “essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici”. Si chiede se anche questi servizi relativi al BIM possano essere considerati come requisito di capacità tecnico-professionale, anche se resi in virtù di una consulenza, senza partecipare direttamente all’appalto pubblico e senza firmare i progetti e nonostate dal contratto non risultino ID opere e importo lavori. Il libero professionista-mandante invece riteniamo non abbia fornito la prova del servizio dichiarato per il quale ha prodotto contratto/fatture/quietanze tra il Consorzio-mandataria per la nostra gara e la società di ingegneria- altra mandante. In nessun documento viene fatta menzione del libero professionista. Poiché l’offerta del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria è risultata anomala (superamento dei 4/5 dei punteggi massivi previsti per offerta tecnica ed economica) si chiede se sia corretto questo iter procedimentale: a) comunicazione al concorrente e alla mandataria dell’RT della ritenuta non sussistenza del requisito di capacità tecnica professionale in capo al mandante-libero professionista b) invito a provvedere ai sensi dell’art.97 comma 2 DLgs 36/2023 (estromissione o sostituzione) entro il termine di 7 gg c) valutazione della soluzione adottata dal raggruppamento temporaneo. Abbiamo già verificato che: • le esecutrici del consorzio-mandatario da sole “coprirebbero” tutti i requisiti (capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) • non ci sarebbe modifica dell’offerta tecnica d) comunicazione dell’esito della valutazione e) eventuale esclusione del concorrente, qualora non dovesse superare la verifica di congruità da parte del RUP. Ringraziando sin d’ora per l’attenzione, i nostri migliori saluti


QUESITO del 25/08/2026 - PROGRAMMAZIONE E SETTORI SPECIALI

Buongiorno, si chiede se il Consorzio per la Depurazione, impresa pubblica operante nell'ambito dei settori speciali, sia tenuta all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 37 del Codice. Ringraziando per la risposta, si porgono cordiali saluti Il Servizio Gare


QUESITO del 20/08/2026 - RTI E NUOVE OFFERTE PER ATTIVITA' COLLEGATE

Il quesito può essere così riassunto: un RTI è già titolare di un appalto principale, il capitolato originario prevede che alcune attività specialistiche, non incluse nel canone fisso, possano essere affidate all'aggiudicatario dietro presentazione di un "preventivo specifico". La Stazione Appaltante ha indetto una nuova procedura (RdO su portale telematico) per l'affidamento di queste attività, invitando formalmente l'impresa mandataria del raggruppamento. Ci si chiede se l'affidamento costituisca una semplice estensione/opzione del contratto in corso (già coperta dal mandato notarile esistente) o se sia un nuovo e autonomo affidamento (che richiederebbe una nuova manifestazione di volontà dell'intero raggruppamento). Non è chiaro se l'offerta economica possa essere legittimamente firmata dalla sola mandataria (basandosi sulla procura speciale del contratto principale) o se, trattandosi di una nuova procedura che potrebbe teoricamente essere aperta anche ad altri soggetti, sia necessaria la firma congiunta di tutte le imprese mandanti o un nuovo mandato notarile.


QUESITO del 13/08/2026 - INADEMPIMENTO ACCORDO QUADRO

Buongiorno, con la presente, siamo a sottoporre un quesito in merito all’emissione di un contratto applicativo in esecuzione di un progetto di risanamento condotte, predisposto dagli uffici interni della Stazione Appaltante. In data 29/07/2025 è stato siglato, con un Operatore Economico, un contratto di Accordo Quadro, relativo all’ “AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RISANAMENTO CON TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DELLE RETI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO “ per un importo presunto dei lavori di 2.000.000 €, con durata biennale. Nell’ambito di tale contratto sono stati emessi n. 2 contratti applicativi, di cui uno ancora ancora in corso (servizi accessori alla progettazione) e uno per lavori eseguito e concluso. Negli ultimi mesi è stato redatto un progetto di fattibilità tecnico economica (il livello unico di progettazione è ammissibile, considerato che si tratta di lavori di manutenzione)relativo ad un intervento di risanamento di condotte fognarie a servizio dell’impianto di depurazione, da cui sarebbe disceso il 3° contratto applicativo; tale progetto è stato redatto dagli uffici interni di Consorzio S.p.a., condividendo con l’Appaltatore gli aspetti tecnici nelle varie fasi ed è stato validato da commissione interna. In risposta alla trasmissione ufficiale del progetto, l’Appaltatore ha predisposto un proprio computo metrico estimativo (non basato su quello ufficiale di progetto), il quale comportava un incremento della spesa del 50%, per l’esecuzione di ulteriori attività preparatorie, a suo dire necessarie per la buona riuscita dell’intervento, di cui il progetto a suo parere risultava carente. A tali indicazioni, la S.A. richiedeva a più riprese le analisi prezzo nonché un riferimento normativo, a suffragio della tesi dell’Appaltatore, informazioni mai fornite. L’Appaltatore rispondeva solamente che si rendeva disponibile all’esecuzione, ma solo a seguito della revisione della progettazione, secondo la regola, a suo dire dell’arte, come da lui indicata: in assenza di tale revisione, riteneva di non essere nelle condizioni di garantire il risultato finale dell’esecuzione, secondo la buona tecnica. Tutto ciò premesso, essendo la S.A. convinta della correttezza del progetto redatto, anche in considerazione di conferme informali avute da progettisti operanti nel settore, si richiede se, nel caso di mancata stipula del contratto applicativo da parte dell’Appaltatore, sia fattibile proseguire con una procedura negoziata con altri O.E., essendo indifferibile ed urgente l’esecuzione degli interventi, pur nel periodo di validità del contratto di Accordo Quadro in essere. Nel caso fosse possibile è intenzione di questa S.A. comunicare la decisione all'O.E. titolare dell'A.Q. motivata dal fatto che non ci sia accordo sulla progettazione e che le osservazioni al progetto presentate non si ritengono fondate e/o motivate, dandogli pochi giorni di tempo per controbattere, in modo da fornire ancora, in ultima battuta, la possibilità di ravvedersi. Grazie mille


QUESITO del 05/08/2026 - CONSORZI DI COOPERATIVE E REQUISITI PREMIALI

Gentili consulenti, Stiamo svolgendo una procedura di gara aperta soprasoglia per l’affidamento DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI-ASSISTENZIALI E GENERALI DELLA RSA e in fase di valutazione dell’offerta tecnica la Commissione deve assegnare il seguente punteggio premiale, come riportato testualmente dal disciplinare di gara: “punteggio tabellare, identificato dalla colonna “T” della tabella, si specifica che sarà assegnato, automaticamente e in valore assoluto, un punteggio pari a: - 0,5 punti all’operatore economico che si impegna a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d’azienda o un’impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia (Sub criterio A); - 1 punto all’operatore economico che si impegna a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d’azienda o un’impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia che abbia ottenuto la licenza Ecolabel (UE) con un punteggio almeno pari a 26 punti (Sub criterio B); - 0 punti in caso di mancato possesso della licenza Ecolabel; E’ obbligatorio allegare la licenza d’uso del marchio Ecolabel (UE) o, come nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, le licenze possedute dalle diverse imprese (Sub criterio A) ai fini dell’attribuzione del punteggio. In difetto non è attribuito alcun punteggio. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il concorrente deve indicare altresì: • (Sub criterio A) i requisiti opzionali sottoscritti per l’ottenimento dell’Ecolabel; · (Sub criterio B) i requisiti opzionali sottoscritti per l’ottenimento dell’Ecolabel e allegare il documento Verification Form inviato all’ISPRA e al Comitato Ecolabel Ecoaudit (o equivalenti organismi, se la licenza è stata ottenuta in diverso Stato Membro), da cui evincere i criteri opzionali sottoscritti dal richiedente sulla base dei quali ha raggiunto il punteggio minimo di 26 punti. I sub criteri A e B non sono tra loro cumulabili.” Nello specifico si tratta di valutare il caso di un concorrente che si è presentato in gara come Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (costituito a norma della Legge 25/06/1909 n. 422 e del D.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14/12/1947 n. 1577), di cui all’art. 65, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 che ha esibito, ai fini dell’ottenimento del punteggio premiale, di cui al criterio soprariportato, un certificato Ecolabel UE, in corso di validità, con relativo Verification Form attestante un punteggio superiore a 26 punti, intestato alla Consorziata esecutrice, designata per lo svolgimento dei servizi pulizia nell’ambito dell’appalto di cui trattasi. Si chiede se il suddetto certificato possa ritenersi sufficiente per ottenere il suddetto punteggio o debba essere posseduto anche dal Consorzio stesso e quindi non solo dalla Consorziata esecutrice, posto che il disciplinare, per il criterio in questione, non dispone altro rispetto a quanto soprariportato. Cordiali saluti.


Pagina 1 di 60