Bisogna procedere all'approvvigionamento della fornitura di materiale consumabile dedicato ad iniettori di proprietà. Il brevetto su tali dispositivi è scaduto , ma nel manuale d'uso di tali iniettori viene riportato che "l'utilizzo di accessori non originali può portare ad un funzionamento non sicuro degli strumenti utilizzati", rilevato che l'importo annuale è di circa € 130.000,00 la ditta da cui erano stati acquistati gli iniettori è stata invitata a presentare offerta per affidamento diretto, pur essendo affidataria uscente, in virtù di esclusività tecnica ex art. 49 comma 5 d.lgs.36/2023. Altra ditta, tuttavia, ha impugnato la lettera di invito in parere precontenzioso ANAC rilevando che l'affidamento sarebbe lesivo del principio di rotazione posto che essendo scaduto il brevetto non ci sarebbe più esclusività tecnica. ANAC ha rigettato la richiesta di parere in quanto la lettera di invito non può considerarsi un atto impugnabile, senza tuttavia esprimersi nel merito. La presenza dell'indicazione che "l'utilizzo di accessori non originali può portare ad un funzionamento non sicuro degli strumenti utilizzati" può essere motivo di applicazione della clausola di deroga alla rotazione per ragioni tecniche ex art. 49 comma 5 d.lgs 36/2023, anche in presenza di un brevetto scaduto ?
La nostra Amministrazione ha indetto una procedura aperta, sotto soglia, da aggiudicare con il criterio dell' OEPV, ai sensi del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, per l'affidamento del servizio di assistenza in materia fiscale e tributaria. Come requisito di capacità tecnica e professionale è stato previsto a pena di esclusione " aver prestato il servizio di assistenza tributaria e fiscale presso aziende sanitarie pubbliche continuativamente per il periodo di 5 anni ( 2021 - 2025)". Un operatore economico, con una richiesta di chiarimento, chiede di rimodulare il periodo di 5 anni richiesto, nel caso di azienda costituita da meno di 5 anni. Si chiede se, alla luce del nuovo codice degli appalti, tale richiesta sia legittima considerata anche la natura del servizio da affidare.
Buongiorno, a seguito dell’apertura della documentazione amministrativa di una procedura aperta per un appalto di servizi (due soli offerenti), abbiamo riscontrato quanto segue: 1. il primo offerente si è presentato in ATI COSTITUENDA con un altro soggetto di cui abbiamo l’indicazione della ragione sociale e della quota di partecipazione (i dati della mandante sono stati indicati nella domanda di partecipazione della mandataria, nel DGUE della mandataria e nella cauzione provvisoria). Purtroppo non è stata caricato nessun documento della mandante (domanda di partecipazione e DGUE) e non si rileva in nessun documento la firma della mandante. 2. il secondo offerente ha dichiarato di avvalersi di un’ausiliaria per il possesso dei requisiti di partecipazione (fatturato globale) e ha allegato la dichiarazione dell’ausiliaria (firmata digitalmente) e il contratto di avvalimento firmato solo dall’ausiliaria ma non dal concorrente, oltre ad essere carente del corrispettivo e delle motivazioni della gratuità. Pertanto: 1. per il primo offerente sembrerebbe, salvo errori, che non si possa attivare il soccorso istruttorio in quanto, sì che abbiamo l’indicazione della mandante, ma non abbiamo alcun documento “amministrativo” firmato e quindi mancherebbe la “volontà” della mandante. Per completezza di informazione, il concorrente ha confermato la dimenticanza del caricamento dei documenti ed ovviamente non avendo fatto ricorso all’inversione procedimentale, non possiamo avere contezza dell’eventuale firma di mandataria e mandante sull’offerta tecnica e sull’offerta economica. 2. Per il secondo offerente sembrerebbe attivabile il soccorso istruttorio a patto che il contratto sia stato firmato da entrambe le parti in data antecedente alla scadenza dell’offerta, (come in ogni caso disciplinato nella normativa di gara) ma, qualora il contratto stipulato antecedentemente non sanasse anche le mancanze suddette, lo stesso sarebbe da intendersi comunque nullo? Grazie Il Servizio Gare
Nell’ambito di una procedura di gara per lavori sopra soglia, la Stazione Appaltante ha individuato quale contratto collettivo di riferimento il CCNL C011. L’Aggiudicatario provvisorio, ritenendo applicabile la presunzione di equivalenza ai sensi dell’art. 3 c. 1 dell’Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023, ha dichiarato l’applicazione del diverso CCNL C030, mantenendo invariato l’importo della manodopera individuato dalla stazione appaltante negli atti di gara. Risultando l’offerta in sospetto di anomalia, la Stazione Appaltante - tra i vari chiarimenti - ha richiesto la scomposizione delle principali componenti che concorrono alla determinazione del costo orario della manodopera. Nelle giustificazioni prodotte dall’Aggiudicatario provvisorio sono stati indicati valori che determinano un costo orario inferiore rispetto alle tabelle adottate dal Ministero del Lavoro per il Settore metalmeccanico-industria. Si chiede, pertanto, se: - sia corretto ritenere che l’applicazione del CCNL C030 per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane dei Settori Metalmeccanica e Installazione di Impianti, comporti per sua natura, livelli retributivi e contributivi inferiori rispetto al CCNL C011 per l'industria metalmeccanica; - tale presunta inferiorità strutturale possa costituire, di per sé, valida giustificazione dello scostamento tra il costo orario indicato dall’operatore economico nelle giustificazioni di anomalia e le tabelle ministeriali.
Buongiorno riprendo la Vs risposta al quesito del del 02/03/2026 - ESTERNALIZZAZIONE DI ATTIVITA'. Allego la bozza della risposta dell'Operatore economico a seguito del quesito posto come da voi formulato. Ho perplessità sulla sua validità ma chiedo Vs parere Ringrazio e porgo cordiali saluti
CESSIONE RAMO D’AZIENDA E SPENDITA REQUISITI Con la presente si chiede se, in merito ai requisiti tecnici per la partecipazione alle gare, una società che ha acquisito un ramo d’azienda, possa spendere i requisiti tecnici maturati dalla società cedente, in automatico, limitandosi a produrre a comprova del requisito posseduto, la determina di presa d’atto della cessione del ramo unitamente ai documenti bancari a comprova delle fatture pagate per le attività svolte successivamente. Ci interessa sapere se la cessione del ramo d’azienda, ai fini della spendita del requisito tecnico, debba essere sostanziale e non solo cartolare e dunque debbano essere fatte delle verifiche circa l’oggetto in concreto della cessione (es. se c’è stato trasferimento anche di personale tecnico, know-how, organizzazione, mezzi e strutture ecc.). In particolare si chiede se la SA, a fronte di una dichiarazione di una società circa il possesso del requisito tecnico maturato negli anni 2016-2023 nel Comune X (posseduto in realtà dalla società cedente) a seguito della suddetta cessione avvenuta nel 2023, debba fare una verifica puntuale del contenuto dell’atto di cessione del ramo d’azienda o se sia sufficiente il documento di cessione. Si fa presente che il requisito in argomento è l'aver svolto la riscossione coattiva presso un comune con un certo numero di abitanti (quindi un servizio che richiede personale con una certa qualifica, capacità ed esperienza). In generale si chiede quando (e se) una cessione di ramo d’azienda non comporta l’automatico passaggio dei requisiti tecnici dalla cedente alla cessionaria. Qualora disponibili, si chiede di indicare eventuali sentenze o pareri ANAC. Grazie
Buonasera, siamo aggiudicatari di una procedura aperta per l'acquisizione di attrezzature di calcolo e storage presso una Università. La presentazione delle offerte scadeva a fine ottobre, purtroppo soltanto ora la SA ha completato l'iter di gara. Il criterio di aggiudicazione era al MRQP con rapporto 70 tecnico e 30 economico. Attualmente il mercato dell'ICT è stato stravolto, sia in termini economici sia di disponibilità di certi componenti, rendendo impossibile riuscire a mantenere gli stessi prezzi di acquisto (di ottobre 2025) e le tempistiche di approvvigionamento che, in alcuni casi, addirittura salgono anche a 12 mesi. La SA oggi ci comunica l'aggiudicazione e che, terminati i controlli amministrativi di rito, ci invierà il contratto per la sottoscrizione (non ne ha fornito una bozza preventivamente). Considerato che attualmente è impossibile mantenere prezzi e tempi previsti nella offerta presentata in gara (+200%), come e quando possiamo agire verso la SA cercando di non arrecare danni a loro e a noi? Prima o dopo la firma del contratto? E' ipotizzabile il ricorso alla causa di forza maggiore? Se si, con quale finalità? Questo perché, probabilmente, anche una sospensione dell'esecuzione dell'appalto potrebbe essere negativa per la SA considerato che l'appalto è finanziato con fondi PNRR... Cosa ci consigliate di fare? Grazie e buon lavoro.
Nell'ambito di una procedura di affido diretto (fornitura di servizi) di ammontare pari a 95.000,00, che non prevede subappalto, un operatore economico specifica nell'offerta che si avvarrà, nell'esecuzione della prestazione, di altri 2 operatori economici, e allega cv dei professionisti coinvolti appartenenti ai 2 operatori economici. Tuttavia non specifica se si tratta di subappalto o rapporto diretto con i professionisti che provvederanno ad eseguire parte delle attività oggetto di affido. Sono specificate le attività che saranno affidate ai professionisti dei 2 operatori economici, ma non in percentuale o valore economico L'offerta è da ritenersi valida? Non era più corretto presentarsi come RTI? e in quel caso verificare i requisiti anche degli altri operatori? Grazie e cordiali saluti
Buongiorno, in relazione al quesito posto in data 26/01/2026, relativamente agli adempimenti della SA a seguito della comunicazione di fusione tra l’affidatario Vodafone Italia SpA e Fastweb SpA, si rappresenta che, acquisite le dichiarazioni dal nuovo soggetto e svolte le verifiche, non sembra possibile procedere alla modifica dei dati inseriti nella scheda Anac AD5, comunicando i dati del subentrante. Risulta possibile solo una modifica dell’importo. Vedasi screenshot. Esiste un’ulteriore modalità che ignoriamo? Come si procede? Inoltre, che conseguenze può avere la mancata modifica?
Buongiorno, a seguito dell’espletamento di una procedura aperta per la fornitura di materiale XXXXXX, è stato individuato il soggetto primo in graduatoria. Prima di procedere all’aggiudicazione è stata attivata la verifica dei requisiti generali e speciali. Il disciplinare di gara (che si allega) richiedeva, fra l’altro, come requisito di capacità tecnico-professionale: “Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara contratti analoghi a quello di affidamento: per contratti analoghi si intendono forniture di materiale elettrico, prevalentemente ad uso industriale, regolarmente eseguite, nel corso di un anno solare, verso uno o più clienti (pubblici e/o privati) la cui somma ammonti ad almeno € 90.000,00. (Nel caso di accordi quadro, avranno valenza i singoli contratti applicativi regolarmente eseguiti nel corso dell’anno solare)” Sempre nel disciplinare di gara era stato ben indicato che la comprova del requisito doveva essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: - certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Il disciplinare di gara fra l’altro prevedeva che “L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso di Consorzio Spa e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima”. Il concorrente nella domanda di partecipazione indicava di essere in possesso del suddetto requisito attraverso un ACCORDO QUADRO con la società YYYYY (indicando il numero del contratto di accordo quadro ZZZZZ) e allegava un elenco di ordinativi di acquisto/ODA “discendenti” dal contratto di accordo quadro con i relativi importi (il totale degli ordinativi copriva l’importo di € 90.000,00). A seguito della richiesta di comprova del suddetto requisito (“il concorrente primo in graduatoria, pena l’esclusione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata via PEC, deve fornire documentazione a comprova di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione), il soggetto trasmetteva le copie di fatture contenenti dei riferimenti ad ordinativi di acquisto/ODA (diversi rispetto a quelli indicati in sede di gara) e relative quietanze, senza allegare la copia del contratto. Ricevuta la suddetta documentazione, è stato richiesto spiegazione in merito alla discrepanza fra gli ordinativi di acquisto/ODA indicati in sede di gara e quelli indicati in sede di verifica dei requisiti, oltre al perché non fosse stato trasmesso il contratto di accordo quadro. Il concorrente a seguito della richiesta ci ha comunicato che sono stati indicati ordinativi di acquisto/ODA, sempre rientranti nello stesso contratto quadro indicato in sede di gara, in quanto quelli elencati in sede di partecipazione non erano stati ancora quietanzati perché il pagamento era a 120 gg dalla fattura e non erano stati ancora liquidati. In merito al rifiuto al rilascio di copia del contratto, il concorrente adduceva motivi di privacy per clausole di riservatezza dei dati e sulla divulgazione di documenti o informazioni riservate dei suoi Clienti, confermando che il contratto di accordo quadro è quello ad oggi in vigore e che gli ordinativi di acquisto elencati fanno parte di tale accordo. Aggiungiamo, inoltre, che il soggetto è un nostro abituale fornitore di analogo materiale e che se avesse attestato il requisito con le forniture a noi eseguite avrebbe certificato il possesso del requisito, senza ulteriori necessarie verifiche. A questo punto abbiamo la seguente situazione: - da un lato il rifiuto del soggetto a fornire alcuni dati (copia dell’accordo quadro e correlazione fra l’accordo e gli applicativi citati) che ha portato a non completare la verifica dei requisiti; - dall’altro la certezza che il concorrente sia sicuramente in possesso del requisito relativo alle forniture analoghe (eseguite dallo stesso e/o con la nostra società) possiamo procedere lo stesso all’aggiudicazione sapendo che il concorrente soddisfa comunque il requisito attraverso altri contratti, oppure dobbiamo in ogni modo escludere? Grazie Il Servizio Gare
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