Nell'ambito di una gara per l'affidamento di un servizio di refezione scolastica, una cooperativa sociale sostiene di non avere un titolare effettivo (anti-riciclaggio) e di non essere soggetta all'obbligo di iscrizione nella white-list in quanto ente iscritto nel Runts. Non ritrovo eventuali presupposti normativi per questo esonero ne previsioni di assenza di titolare effettivo. Sono a chiedere pertanto un parere in merito. Saluti
Buongiorno, siamo una società che opera nel settore idrico integrato a seguito di un affidamento “in house providing”. La nostra società, in qualità di ente aggiudicatore, ai sensi dell’allegato I.1 del Codice, assume la caratteristica di “impresa pubblica”. Per quanto riguarda l’acquisizione di lavori, forniture, servizi e servizi di ingegneria, applica la normativa propria dei Settori Speciali di cui agli artt. 141 e segg. del Codice. L'art. 45 del Codice - relativo agli incentivi tecnici - si applica anche al nostro tipo di società (infatti abbiamo istituito un nostro regolamento per l'erogazione degli incentivi tecnici). Il comma 2 ultimo periodo dell'art. 45 cita "È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti dal proprio personale". Vi poniamo i seguenti quesiti: 1) cosa si intende ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma? 2) cosa si intende per diversa modalità di retribuzione? 3) il limite massimo, anche in caso di diversa modalità di retribuzione, è comunque sempre il 2%? 4) tenuto conto che nell'Allegato I.10 si prevede l'incentivazione anche per la progettazione e il coordinamento alla sicurezza, è possibile retribuire in maniera "diversa" dagli incentivi tecnici le suddette attività eseguite da personale della società? Grazie e cordiali saluti
Procedura ad evidenza pubblica La Regione Calabria in attuazione del Piano di Azione 2.4.2 “Interventi per il potenziamento e l’adeguamento logistico e tecnologico del Sistema regionale della Protezione Civile”, approvato con DGRn.148 del 10/04/2024, ha pubblicato l’avviso pubblico per la “Digitalizzazione dei Piani di protezione civile comunali e acquisto di cartellonistica”. I finanziamenti riconosciuti agli Enti sono tutti di importo inferiore a 140.000 euro (il finanziamento maggiore è pari a 72.000 euro). L'art. 6 (SPESE AMMISSIBILI) dello schema di convenzione, al comma 8 prevede che “Il beneficiario è obbligato a selezionare gli operatori economici fornitori dei beni/servizi – nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica e secondo quanto previsto dal D. Lgs.36/2023 e s.m.i” mentre il comma 9 prevede “Le eventuali economie rivenienti dall’operazione finanziata, ivi incluse quelle rivenienti dal quadro economico rideterminato post procedura/e di appalto, ritornano nella disponibilità della REGIONE CALABRIA, senza possibilità di utilizzo da parte del Soggetto beneficiario”. In considerazione del valore dell’affidamento, inferiore ai 140.000 euro, inizialmente si credeva di poter procedere con affidamenti diretti, ma la citata dicitura del comma 8 che fa riferimento a “procedure ad evidenza pubblica”, e il comma 9 che richiama la “procedura/e di appalto” ci fa ritenere che non si possa procedere in tal modo (nonostante la successiva dicitura “e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023” che ricomprende gli affidamenti diretti). On line abbiamo trovato un articolo, al seguente link, che definisce gli affidamenti diretti come procedure ad evidenza pubblica “attenuata”, https://leautonomie.it/evidenza-pubblica-attenuata-nellaffidamento-diretto/#:~:text=Mentre%20l'evidenza%20pubblica%2C%20nella,%C3%A8%20evidenza%20pubblica%2C%20n%C3%A9%20gara ma abbiamo il dubbio che sia corretto inquadrare l’affidamento diretto in tale tipo di procedure. Pertanto si chiede di chiarire se l’affidamento diretto può in qualche modo (come dice l’articolo) essere equiparato alle procedure ad evidenza pubblica oppure no e quindi, nonostante gli importi esigui previsti dal finanziamento, gli Enti debbano necessariamente procedere con una procedura di gara. Grazie
Gara aperta per servizi manutentivi. L' impresa aggiudicataria ha riferito, in fase di contraddittorio, che con il CCNL proposto (diverso da quello dell'amministrazione ma per essa equivalente) garantisce le stesse tutele normative ed economiche utilizzando però un “superminimo” aggiuntivo da parte del datore di lavoro. Siamo con gara pre correttivo che nell'allegato 1.01 ha poi meglio definito i componenti delle retribuzioni fisse (dove non si cita l'eventuale superminimo garantito dal datore di lavoro) . La seconda in graduatoria, nel ricorso prodotto, eccepisce (insieme ad altre sue contestazioni) questo comportamento dell'amministrazione in quanto ritenuto non corretto ai fini anche dell'assegnazione del punteggio ritenendo la non presenza di equivalenza economica (Il CCNL proposto senza superminimo era di fatto inferiore a quello richiesto in gara). SI chiede, essendo anche pre-correttivo in cui non c'era chiarezza sul punto, se è stato legittimo considerare il superminimo nella fase di verifica della equivalenza economica e soprattutto se ci sono richiami giurisprudenziali di quel periodo che confermano l'orientamento tenuto dall'amministrazione.
Quesito 1 Adesione ad accordo Quadro buoni pasto n. 11 E’ stato pubblicato, e aggiudicato da pochi giorni, sulla piattaforma Mepa l’appalto del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le pubbliche amministrazioni, edizione 11. Questo prevede lo sconto pari a 13,35 per il lotto n. 2, Piemonte e Valle d'Aosta. ATC, vista l’assenza di accordo quadro, aveva fatto un affidamento diretto fino al 31/12 nelle more dell'aggiudicazione dell'accordo di cui sopra, come previsto dall' Art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 L'attuale operatore economico si è reso disponibile ad applicare lo stesso sconto o leggermente maggiore dell'accordo quadro. Visto che dalla tabella obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, per le altre amministrazioni (dove rientra ATC), per gli affidamenti sottosoglia comunitaria, come nel caso di specie (circa Euro 50.000,00 anno), è previsto “Obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento se applicabile) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento se applicabile ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza , obbligo di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della centrale regionale di riferimento se applicabile, oppure a SDAPA o sistemi telematici delle centrali regionali. Tuttavia, è indicato che ai sensi dell’art. 1, comma 450, l. 296/2006 e art. 1, comma 7, d.l. 95/2012 e L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 che prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi di determinate percentuali inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della centrale regionale di riferimento se applicabile. Per quanto sopra, si chiede sé è possibile procedere con l’acquisizione della fornitura di buoni pasto, non aderendo alla convenzione Consip. Quesito 2 ATC ha intenzione di affidare un servizio di consulenza e supporto tecnico economico per la gestione e l'ottimizzazione dei costi relativi all'energia elettrica. Questo prevede una fase iniziale, a carico del soggetto proponente, di verifica dei dati senza alcun onere economico. A seguito della definizione del risparmio potenziale annuale, l’Operatore avrà diritto a un compenso pari al 50% del risparmio effettivamente realizzato, fino a un importo massimo complessivo di Euro 135.000,00. Per quanto sopra, si chiede, nell’ambito della discrezionalità del RUP, la valutazione circa la congruità dell’importo dell’oggetto del servizio e se la % di compenso richiesto dall'operatore economico trova riscontro in un determinato contesto normativo.
Gentilissimi, la presente per chiedere se, nell'ambito di un affido diretto, per un importo di 100.000 euro, sia possibile invitare ed, eventualmente, assegnare, ad un Consorzio di Enti pubblici (Comuni, Unioni e Provincia) che comprenda tra gli Enti soci anche Comuni soci del GAL Patavino. Specifico che, nè nel GAL e nemmeno nel Consorzio, tali Comuni detengono quote maggioritarie. In particolare, i Soci del GAL che partecipano anche al Consorzio, detengono nel caso più alto, il 17 % delle quote (è il Caso del Comune di Monselice). In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti. Giuseppina Botti
Buongiorno, in riferimento alla risposta al nostro secondo quesito, avremmo bisogno di ulteriori chiarimenti. In particolare per quanto concerne la programmazione, l’art. 37 del Codice prevede la programmazione triennale ed al comma 3 stabilisce che il Programma triennale di acquisti di beni e servizi indichi gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’art. 50, comma 1, lett. b). Si fa presente che la nostra struttura è un’associazione di diritto privato, di piccole dimensioni, i cui affidamenti vengono programmati sulla scorta dell’approvazione di un bilancio preventivo annuale. La quasi totalità degli affidamenti che vengono effettuati sono affidamenti diretti e al di sotto dei € 40.000,00. A tal riguardo si chiede conferma dunque del fatto di non essere tenuti all’adempimento della programmazione dell’art. 37. Gli incarichi in questione presentano adempimenti e scadenze riferite convenzionalmente all’annualità (contabilità e bilancio, amministrazione del personale e denunce annuali, RSPP etc..) presentando carattere di regolarità e pertanto destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo. L’associazione affida tali appalti considerando come base l’importo delle prestazioni nei dodici mesi (rif. art. 14 comma 12), tale da non configurare un frazionamento artificioso nel momento in cui, per ragioni organizzative, la SA provveda ad un affidamento pluriennale (2 o più annualità). Per quanto sopra si chiede un ulteriore parere.
Buongiorno, ns cliente in possesso della categoria OS6 applica il contratto collettivo metalmeccanici industria CO64. Tuttavia, accade che in alcuni bandi, vedasi quello allegato alla presente (all.1), venga richiesto per le lavorazioni di Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, categoria OS6, dalla SA l'applicazione del CCNL edilizia e industria cod. F012 e non quello metalmeccanico che, in considerazione delle lavorazioni svolte risulta essere quello più coerente. A mero titolo esemplificativo, si allega (all.2) il DISCIPLINARE DI GARA di una PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI PER IL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO GALANTI DI CAMPOBASSO – CIG B85D8BD9B7, indetta dalla provincia di Campobasso, in tale procedura, l’oggetto dell’appalto consiste precisamente nella fornitura e posa in opera di infissi e, alla luce di tale lavorazioni, viene indicato correttamente dalla SA il CCNL applicabile nel contratto Metalmeccanico. Orbene, è da chiedersi, quindi, come sia corretto agire nel caso in cui la SA non individua correttamente il CCNL nella specifica ipotesi di lavorazioni che rientrano nella categoria OS6. Quindi, nel caso di lavori oggetto dell’appalto appartenenti alla categoria OS6-finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, è coerente l’applicazione ai propri dipendenti del CCNL metalmeccanici industria CO64 a discapito di quello richiesto dalla SA, ovvero il CCNL edilizia nella specifica ipotesi delle suddette lavorazioni? Inoltre Vi si chiede vs suggerimento di come poter procedere a riguardo nei confronti delle S.A. che richiedono nel bando di applicare il CCNL F012 e non IL C064 METALMECCANICO.
Buongiorno, pongo il seguente quesito. La nostra struttura ha affidato nel mese di dicembre 2022 una serie di incarichi per il funzionamento della struttura (consulente contabile/fiscale, del lavoro, della sicurezza, medico competente e DPO), tramite affidamento diretto ex art.1, c. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dal DL 77/2021. Gli incarichi prevedono la durata di 3 anni e pertanto scadranno al 31/12/2025 con possibilità di proroga annuale, alle medesime condizioni economiche previste, qualora sussistano i presupposti di convenienza e qualità della prestazione resa. Valutando ora di procedere alla proroga dei servizi, essendo questa prevista in clausole chiare e precise nel contratto, è possibile procedere in tal senso ai sensi del Codice vigente? Diversamente, se viene effettuato un nuovo affidamento, considerando che si tratta di bisogni di ripetuta necessità con carattere di regolarità, posso affidare al medesimo soggetto per l’importo massimo frazionabile (anno) che è inferiore ad € 5.000,00 (rif. Art, 14 comma 12), applicando l’art. 49 comma 6? Tale modalità può eventualmente essere applicata anche per l’affidamento successivo, se risulta conveniente il servizio? Grazie
QUESITO SUB-APPALTO e co.co.co Preso atto della risposta al quesito da me fatto in merito alla distinzione tra subappalto, sub-contratto, contratti di cooperazione continuativa e subforniture, abbiamo la seguente questione che non sappiamo come inquadrare. A seguito di un accordo quadro ci siamo aggiudicati una serie di contratti con diversi comuni del pesarese. I contratti possono prevedere, tra le altre cose, anche l’accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale, compresa la materiale affissione dei manifesti. In base al disciplinare tutti i servizi sono qualificati come “principali” e non vi sono servizi “secondari”. Quindi quello delle affissioni, rientrando nell’oggetto del contratto, va eventualmente affidato in subappalto. Tuttavia in quella zona abbiamo in essere un rapporto con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) con un pensionato. Questo signore si occuperebbe solo ed esclusivamente delle affissioni dei manifesti per alcuni comuni dell’accordo quadro. In virtù di tale situazione, ci chiediamo come va inquadrato tale servizio nell’ambito dei subappalti/subcontratti/cooperazioni, soprattutto considerando che non si tratta di servizi secondari ma di una parte del servizio principale messo a gara e, conseguentemente, di quale tipo di comunicazione/autorizzazione vada inoltrata alla Stazione Appaltante.
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