Modifiche al Codice Appalti

Bozza del 10-02-2017

Schema di decreto correttivo al nuovo codice appalti (Dlgs 50/2016)

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Schema di decreto correttivo al nuovo codice appalti (Dlgs 50/2016) e relazione illustrativa

La legge 28 gennaio 2016, n. 11 ha conferito al Governo la delega per lʹattuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sullʹaggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure dʹappalto degli enti erogatori nei settori dellʹacqua, dellʹenergia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
fornitureʺ.
In attuazione della suddetta delega il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il
nuovo codice dei contratti pubblici.
A quasi un anno dalla sua adozione si rende, ora, necessario avvalersi della facoltà concessa al Governo dal
comma 8 dellʹarticolo 1 della citata delega, che autorizza, entro un anno dalla data di entrata i vigore del
decreto legislativo n 50 del 201, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, ad adottare disposizioni
correttive e integrative del predetto codice.
Le modifiche proposte sono mirate a perfezionare lʹimpianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di
migliorarne lʹomogeneità, la chiarezza e lʹadeguatezza in modo da perseguire efficacemente lʹobiettivo dello
sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata.
Lo schema di decreto tiene , in particolare, conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento che ha audito,
tra lʹaltro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate
dallʹANAC nonché delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti attuativi e dei
suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. Sono state, altresì, tenute in considerazione le
segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei RUP, effettuate nellʹambito della Cabina di regia
istituita ai sensi dellʹarticolo 212 del codice.
Per quanto riguarda lʹiter, il provvedimento viene allʹesame preliminare del Consiglio dei ministri, allʹesito
delle consultazioni effettuate dal DAGL e dellʹ esame da parte della citata Cabina di regia. Successivamente
allʹapprovazione preliminare, lo schema di decreto sarà inviato al parere della Conferenza Stato‐Regioni e
del Consiglio di Stato, che dovranno esprimersi entro 20 giorni, e alle competenti commissioni parlamentari,
che si esprimeranno entro 30 giorni.
Lo schema di decreto si compone di 84 articoli che, per maggiore chiarezza, utilizzano la tecnica della
novella normativa. Alla presente relazione, per consentire una più agevole consultazione, è allegato un testo
coordinato risultante da ciascuna novella.