Emendamento al DL Sostegni-bis

REVISIONE PREZZI PER CARO-MATERIALI

Revisione prezzi per caro-materiali - Emendamento al DL Sostegni-bis

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Disegno di legge – A.C. 3132-A per la conversione il legge del D.L. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni - bis) recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA V COMMISSIONE BILANCIO IN MATERIA DI REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI

L’articolo 1-septies, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti nel primo semestre dell’anno 2021 per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, prevede:

  • l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevi entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell’otto per cento, relative al primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (comma 1);
  • la disciplina di dettaglio della procedura per la compensazione per i materiali da costruzione indicati dal decreto ministeriale, in aumento o in diminuzione, nei limiti previsti e in deroga al previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e al vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1°gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (commi 2-4);
  • l’applicazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2021, dei decreti ministeriali che rilevano le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (comma 5);
  • l’utilizzazione delle risorse nei limiti del 50 per cento appositamente accantonate per gli imprevisti per ogni intervento, le ulteriori somme a disposizione, le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante, secondo determinate condizioni (comma 6);
  • l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro, volto a soddisfare, in caso di insufficienza delle risorse previste dalle stazioni appaltanti, gli appaltatori che sono tenuti al rispetto delle norme del previgente e del vigente Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici (commi 7 e 8);
  • l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per stabilire le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse (comma 8).