• DECRETO REPUBBLICA ITALIANA DEL 25 MAGGIO 1802

    ORGANIZZAZIONE DELLA CONTABILITÀ DEI MINISTERI IN GENERALE, ED IN PARTICOLARE DEI MINISTERI DEL TESORO PUBBLICO E DELLE FINANZE.
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  • Preambolo

    IL VICE-PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

    Visti i Decreti dei 7 e 18 marzo e 28 aprile mesi ora scorsi, risguardanti la Contabilità de Ministri in generale e l'organizzazione dei due ministeri del Tesoro pubblico, e delle Finanze in particolare, Ordina che i suddetti Decreti siano stampati, pubblicati e le disposizioni in esse contenute eseguite come segue.

  • DISPOSIZIONI GENERALI.


  • Art. 1.

    Qualunque contratto dè Ministri, e loro agenti, eccettuate le piccole spese, ed i casi contemplati nel § 5 del presente, non può farsi, che all'asta , e colla riserva dell’approvazione del Governo,
  • Art. 2.

    Questa riserva s'intenderà sempre apposta, e sospende la perfezione del contratto dalla parte della Nazione.
  • Art. 3.

    Finatantochè la legge prescriva una norma uniforme in tutta la Repubblica, si osservano per l'asta le leggi e pratiche locali.
  • Art. 4.

    Seguito il deliberamento, il Ministra cui appartiene, ne fa sull'invito del Governo il rapporto al Consiglio legislativo, il quale, considerate le condizioni del contratto , ed il metodo tenuto , dà il suo voto consultivo a mente degli articoli 77 e 79 della Costituzione.
  • Art. 5.

    Nei casi d'urgenza del momento, o nei quali l'interesse nazionale comandi di preferire all'asta la trattativa , il contratto, cui dovrà sempre intendersi apposta la riserva delľ approvazione del Governo, si riferirà sull'invito del Governo dal Ministro al Consiglio legislativo pell'effetto prescritto nel S. 4.
  • Art. 6.

    Le spese di servizio segreto non soggiacciono alle disposizioni precedenti .
  • Art. 7

    I Ministri rendono conto al Governo de contratti attualmente pendenti , e ne accompagnano il rapporto colle convenienti osservazioni.
  • Art. 8.

    Ogni Ministro tiene nella propria ragionateria il registro dei contratti approvati; forma il conto preventivo delle spese dell'anno diviso per categoria, ed ogni categoria divisa nè suoi elementi ; fa registrare i mandati che spedisce per ogni categoria , e le note del Ministro del tesoro pubblico comprovanti il loro pagamento.
  • Art. 9.

    Nessun mandato è segnato dal Ministro, se non vi precede il vista dal ragionato presso il proprio ministero.
  • Art. 10

    Il Ragionato è tenuto di sospenderlo , e rappresentare ogni volta che riconosce, che id mandato è vizioso o nel titolo, o nella quantità del debito, ovvero nelle forme.
  • Art. 11.

    I mandati e libri della contabilità di ciascun Ministro sono spediti è tenuti collo stesso metodo.
  • Art. 12.

    Il conto preventivo delle spese d'ogni anno vito del Presidente, al Consiglio legislativo.
  • Art. 13.

    Il Ministro delle Finanze vi espone inoltre il prospetto de? fondi diviso per categorie, ed ogni categoria nè suoi elementi. Mancando i fondi al bisogno, il Ministro delle Finanze propone le sue vedute sui mezzi, onde supplirvi.
  • Art. 14.

    Approvato che sia dal Corpo legislativo il bilancio delle spese e dè fondi, ciascun Ministro trasmette la copia del conto preventivo che lo riguarda, al Ministro del tesoro pubblico.
  • Art. 15.

    Pel corrente 1802 , il Governo assegna provvisoriamente con Decreto a parte i fondi necessarj al servizio di ciascun Ministro in massa.

  • MINISTERO DEL TESORO PUBBLICO.


  • Art. 16.

    Il Tesoro pubblico è centro di tutte le esazioni , e di tutti i pagamenti.
  • Art. 17.

    Vi sono presso il ministero del Tesoro pubblico,

    Un cassiere generale,

    Un controllore generale ,

    Un ragionato generale.
  • Art. 18.

    ll cassiere generale, ed il ragionato generale non obbediscono che agli ordini del Ministro del Tesoro pubblico.
  • Art. 19.

    Il controllore generale dipende dal Ministro delle Finanze.
  • Art. 20.

    Il cassiere generale riceve, primo i prodotti delle imposte dirette dai ricevitori dipartimentali ; secondo i prodotti delle imposte indirette dalle Casse presso le regolatorie e delegazioni di Finanza nei dipartimenti; terzo i prodotti dè beni nazionali, o d'altra provenienza.
  • Art. 21.

    Il cassiere tiene uno sfogliazzo d'entrata , in cui nota con ordine rigoroso di data il cognome e nome di chi paga; la causa, e le specie in cui si eseguisce il pagamento : ed inoltre un giornale d' entrata a bollette matrici e figlie. Queste si danno al pagatore per quitanza sottoscritte dal cassiere colla espressione della causa in cui paga , e della somma: Le identiche espressioni si rapportano nelle matrici corrispondenti.
  • Art. 22.

    Il cassiere tiene similmente uno: sfogliazzo d'uscita , in cui nota con ordine di data il cognome e nome di quello a cui paga, e la specie in cui si eseguisce il pagamento, ed inoltre un giornale d'uscita col rapporto del numero dè mandati del Ministro da cui furono spediti , ie della causa in cui seguirono.
  • Art. 23.

    Il controllore generale tiene tre giornali d'entrata secondo le tre categorie d'introito menzionate all'articolo 4. Tiene similmente un giornale d'uscita , l' uno, e gli altri nelle forme prescritte pel cassiere.
  • Art. 24.

    Il controllore generale vidima essenzialmente le quitanze del cassiere.
  • Art. 25.

    Ogni sera il cassiere e controllore generale riscontrano d'accordo i loro rispettivi registri
  • Art. 26.

    Il ragionato generale riceve in principio d'ogni anno, ed all'evenienza dè casi,

    I. Lo stato presuntivo dè fondi che debbono entrare nel tesoro , diviso nelle tre categorie menzionate nell'articolo 4, e colla indicazione del tempo fisso , od approssimati. vo dell'introito;

    II. Lo stato dè fondi assegnati a ciascun Ministro
  • Art. 27.

    Il cassiere generale ed il controllore generale rimettono separatamente ogni settimana al ragionato generale,

    i. La nota de fondi introitati per ciascuna delle tre categorie sovraindicate;

    II. La nota dè fondi usciti sui mandati di ciascun Ministro.
  • Art. 28.

    Non si considerano per usciti i fondi cadenti negli assegni, di cui infra all ' articolo 35 , salvo dopo che sarà giustificata la loro estinzione nel modo prescritto all'articolo 40.£
  • Art. 29.

    Il ragionato generale tiene la corrispondenza d'ordine coi ricevitori dipartimentali, coi cassieri presso le regolatorie o delegazioni di finanza nei dipartimenti , cogli amministratori di altri prodotti nazionali, o debitori qualsivogliano verso il Tesoro.
  • Art. 30.

    Tiene similmente la corrispondenza per le occorrenze intorno ai crediti aperti sul Tesoro pubblico a ciascun Ministro.
  • Art. 31.

    Le lettere per e gli ordini relativi ai due articoli precedenti , sono seguati dal Ministro del Tesoro.
  • Art. 32.

    I debitori presentando eccezione di diritto, il Ministro del Tesoro ne informa il concorrono Ministro delle Finanze, cui appartiene di seguir l'affare nelle vie competenti.
  • Art. 33.

    1 mandati de Ministri non potranno presentarsi alla firma del Ministro del Tesoro pubblico pell'ordine o permesso correlativo del pagamento, se non vi precede il vista del ragionato generale , il quale è tenuto di sospenderlo e di rappresentare ogni volta che riconosca, che nel mandato non cumulativamente i tre estremi prescritti dall'articolo 7 della Costituzione.
  • Art. 34.

    Il ragionato generale tiene un registro dè mandati, ed il deposito delle pezze giustificative rimane presso i rispettivi Ministeri : nel vista ai mandati rapporta il numero del foglio del suo registro.
  • Art. 35.

    1 pagamenti che occorrà di fare fuori della sede della cassa generale, si effettueranno col metodo seguente.
  • Art. 36.

    Il cassiere generale tiene un libro a parte degli assegni.
  • Art. 37.

    Detto libro è a bollette matrici e figlie.
  • Art. 38.

    Staccasi la bolletta figlia che si dà all'assegnatario, previo la vista del ragionato generale che tiene similmente pegli assegui un eguale libro a parte.
  • Art. 39.

    Conteniporaneamente il Ministro del Tesoro previene con lettera d'avviso la cassa su cui è tratto l'assegno. Senza detta lettera il pagamento è nullo e la lettera obbliga ad estinguere prontamente l'assegno.
  • Art. 40.

    Estinto l'assegno, si ritorna questo al cassiere generale, che dà invece la bolletta di pagamento nelle solite forme, cd appone la carta 4 assegno al mandato per ricevuta.
  • Art. 41.

    Ogni mese il ragionato generale confronta coi propri i registri del cassiere 'e controllore generale : ritira i giornali d' entrata e d'uscita del cassiere generale coi mandati, cha non si ammettono se non quitanzati, e ne spedisce ricevuta al Cassiere.

    Il ragionato generale liquida il conto del mese, e ne presenta il ristretto al Ministro del Tesoro pubblico.
  • Art. 42.

    I libri e registri sono tenuti in giorno,
  • Art. 43.

    Il Ministro del Tesoro pubblico procede o fa procedere per mezzo di speciale delegato alla ricognizione dè libri, registri e cassa ogni volta che lo crede opportuno.

  • MINISTERO DELLE FINANZE.


  • Art. 44.

    E ispezione del Ministero delle Finanże mettere in attività, e in istato di esazione, I. Le imposte dirette ;

    II. Le imposte indirette;

    III. I redditi dè beni nazionali, e qualsis voglia altro ramo di rendita pubblica.
  • Art. 45.

    Quando tali prodotti sono ridotti in istato di esazione, sottentra l'offizio del Ministro del Tesoro pubblico, che veglia sulle riscossioni in conformità dell'articolo 71 della Costituzione.
  • Art. 46.

    L'esecuzione delle leggi e delle massime direttrici del censo appartiene al Ministro dell' Interno. Il Ministro delle Finanze chiama il fondo al pagamento sulla base dell' estimo diffinitivamente sistemato od osservato provvisoriamente, finchè il Ministro dell'Interno non gliene partecipa la rettificazione; salve le compense a favore della nazione o dè terzi.
  • Art. 47.

    Il Ministro delle Finanze, chiama l'attenzione del Ministro dell'Interno sugli ostacoli che incontra l'esazione del tributo dipendentemente dai riclami sull’estimo, o dalla inesistenza del censo.
  • Art. 48.

    Ogni anno il Ministro dell'Interno trasmette in tempo abile al Ministro delle Finanze le note censuarie d'estimo di ciascun dipartimento, e di ciascun comune in ogni dipartimento.
  • Art. 49.

    Occorrendo rettificazioni, il Ministro delle Finanze ne fa seguire l' annotazione nè libri, con relazione alle lettere officiali di avviso del Ministro dell'Interno.
  • Art. 50.

    Lo stabilimento dei ricevitori nè dipartimenti e pè comuni si fa di concerto tra il Ministro dell'Interno e quello delle Finanze. I ricevitori dipendono dal primo per li fondi dipartimentali e comunali: per li fondi nazionali dipendono dal Ministro delle Finanze.
  • Art. 51.

    Vi è presso il Ministro delle Finanze da cui dipende, Una Direzione delle imposte indirette composta essenzialmente di un capo e di quattro uffici; l'uno pei dazj d'introduzione, estrazione e transito; l'altro pei dazj di consumo ; il terzo pelle privative ; il quarto pelle poste , zecca , lotto e bollo della carta.
  • Art. 52.

    Il capo della Direzione nella parte esecutiva ha la segnatura per tutti gli affari cadenti sotto la direzione.
  • Art. 53.

    II Ministro delle Finanze esercita l'ispezione sull'amministrazione ed alienazione dei beni nazionali per dell' Economato generale, coi metodi portati dal Decreto e dalle Istruzioni dei 17 marzo 1802 , anno I.
  • Art. 54.

    Gli uffici internì, e gl' impieghi del cessato Ministero di Finanza generale sono soppressi.
  • Art. 55.

    Gl'impiegati in detti uffici cessano dal servizio, quando non siano nominatamente richiamati.
  • Art. 56.

    I non richiamati, cui non manchi lode di servizio saranno, in parità di merito, preferiti nelle vacanze e nella creazione d' altri stabilimenti.
  • Art. 57.

    A quelli di essi, che non contano anni sei di servizio, il Governo accorda la continuazione del soldo a tutto giugno 1802 anno I.
  • Art. 58.

    A quelli che contano anni sei, e meno di anni dieci di servizio, il Governo accorda la continuazione del soldo a tutto agosto 1802 anno 1.
  • Art. 59.

    A quelli per fine, che contano anni dieci e più di servizio, il Governo accorda la continuazione del soldo a tutto il corrente 1803 anno I.
  • Art. 60.

    Se nell'intervallo i cittadini contemplati nei tre articoli precedenti sono richiamati al servizio della Repubblica, cessa loro, dal giorno in cui prendono posto nel nuovo impiego, la continuazione del soldo antico.
  • Art. 61.

    Vi è un Ministro delle Finanze : la denominazione di Ministro di Finanza generale è abolita.
  • Art. 62.

    Sono stabiliti presso il Ministero delle Finanze i seguenti uffici :

    Segreteria generale.

    Ispettoria delle imposizioni dirette.

    Direzione delle imposizioni indirette...

    Relazioni coll'Economato generale dei beni nazionali.

    Ragionateria centrale.

    ll protocollo — La spedizione - La spedizione – L'archivio Sezione particolare ( temporarie ).
  • Art. 63.

    Le incumbenze che erano annesse all'impiego di visitatore generale si commettono dal Ministro, secondo i casi e le località, a chi giudica più opportuno.
  • Art. 64.

    Sugli oggetti già d'ispezione dell'architetto del Ministero di Finanza, è consultato e provvede il soprainteudente generale alle fabbriche nazionali.
  • Art. 65.

    La pianta degl' impieghi ed impiegati nel ministero delle Finanze vidimata dalla direzione interinale, è approvata.
  • Art. 66.

    Per la nomina alle piazze lasciate nella pianta vacanti , sarà provvisto a parte.
  • Art. 67.

    L'applicazione a determinati uffici, od incombenze nel Ministero non esime gl' inpiegati dall'obbligo di prestarsi in sussidio gli uni degli altri , nè li dispensa dai lavori di cui venissero dal Ministro particolarmente incaricati.
  • Art. 68.

    L'osservanza quotidiana dell'orario è un dovere essenziale degli impiegati.
  • Art. 69.

    I giorni di domenica sono giorni di riposo ; intervengono però nei detti giorni in tutti gli uffici almeno due individui per turno.
  • Art. 70.

    Nei casi urgenti, lo zelo dè funzionari pubblici non ammette nè eccezione di giorni, hè limite di tempo.
  • Art. 71.

    La Direzione interinale forma il regolamento pel buon ordine negli uffici interni ed esterni del Ministero.
  • Art. 92.

    Il Ministro delle Finanze, sotto la sua risponsabilità veglia efficacemente sulla condotta degl' impiegati negli uffici interni ed esterni dei Ministero, sulla esattezza e celerità dèi lavori, e rende conto ogni trimestre al Governo in iscritto dei soggetti che più si distinguono.
  • Art. 73.

    il Ministro delle Finanze è incaricato dal Governo di presentare un piano di soldo progressivo, gratificazioni straordinarie, e pensioni di giubilazione a favore dei funzionari pubblici più benemeriti , 'od in contemplazione dè loro servizj.
  • Art. 74.

    I Ministri sono dal Governo incaricati dell' esecuzione delle sovrariferite disposizioni, ciascuno in ciò che li riguarda.
  • Firme

    M E L Z I.

    Il Consigliere Segret. di State , GUICCIARDI,