Art. 46.

L'esecuzione delle leggi e delle massime direttrici del censo appartiene al Ministro dell' Interno. Il Ministro delle Finanze chiama il fondo al pagamento sulla base dell' estimo diffinitivamente sistemato od osservato provvisoriamente, finchè il Ministro dell'Interno non gliene partecipa la rettificazione; salve le compense a favore della nazione o dè terzi.
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