• MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 14 DICEMBRE 2010

    DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CRITERI DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 37 DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
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  • Fonte, modifiche e aggiornamenti:

    (Pubblicato nella G.U.R.I. n. 46 del 25/02/2011)



    in vigore dal 27/03/2011
  • Preambolo

    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto l'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di rilascio dell'autorizzazione agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, al fine di essere ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

    Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

    Visti il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001;

    Considerata la preminente necessità di garantire la trasparenza degli effettivi partecipanti a gare pubbliche;

    Decreta:
  • Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

    1. In attuazione dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il presente decreto disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

    2. L'autorizzazione rilasciata a norma dal presente decreto costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, per gli affidamenti in subappalto, nel caso di avvalimento e per la stipula dei relativi contratti.

    3. Il concorrente può presentare la propria offerta, producendo copia dell'istanza, di cui al successivo articolo 4, già inviata.
  • Art. 2 Soggetti obbligati

    1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti «black list» di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
  • Art. 3 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

    1. Il rilascio dell'autorizzazione é subordinato all'indicazione dei seguenti dati:

    a) atto costitutivo e eventuali provvedimenti di autorizzazione, ove richiesti dalle leggi nazionali;

    b) generalità dell'imprenditore individuale;

    c) ragione sociale;

    d) sede sociale ed eventuali sedi secondarie;

    e) sede amministrativa;

    f) generalità del soggetto tenutario delle scritture contabili;

    g) oggetto sociale;

    h) capitale sociale sottoscritto e versato;

    i) generalità del legale rappresentante ovvero dei rappresentanti delegati della società;

    j) generalità dei titolari delle quote di partecipazione sociale, anche per il tramite di società controllanti, controllate e fiduciarie;

    k) sistema di amministrazione;

    l) generalità degli amministratori e possesso dei requisiti di eleggibilità, conformemente alla normativa italiana;

    m) generalità dei sindaci e dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile, eventualmente nominati;

    n) data di approvazione del bilancio.

    2. L'operatore indica altresì le vicende modificative verificatesi negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4 del presente decreto, concernenti la denominazione, l'oggetto sociale, le quote di partecipazione e gli organi di amministrazione della società.

    3. A tal fine, l'operatore documenta i dati di cui al comma 1 e le vicende modificative di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
  • Art. 4 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

    1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli operatori economici presentano apposita domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato: «Ministero», Dipartimento del Tesoro, Direzione V, via XX Settembre n. 97, 00187 Roma.

    2. All'istanza sono allegati i documenti concernenti i dati elencati al precedente articolo 3.

    3. Il procedimento si conclude nel termine prescritto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

    4. Il Ministero, verificata la completezza della documentazione prodotta, rilascia l'autorizzazione.

    5. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.
  • Art. 5 Validità dell'autorizzazione

    1. L'autorizzazione ha validità di un anno decorrente dalla data di rilascio.
  • Art. 6 Controlli

    1. Il Ministero può effettuare controlli a campione ed esercita la vigilanza in ordine alla permanenza delle condizioni prescritte dal presente decreto.
  • Art. 7 Disposizioni finali

    1. Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  • Firme

    Roma, 14 dicembre 2010

    Il Ministro: Tremonti

    Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2011

  • NOTE


  • Nota della Redazione all'art.1 co.1: Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, Art. 37 (Disposizioni antiriciclaggio)

    DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78

    "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica."

    (GU n. 125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n.114)

    Art. 37 (Disposizioni antiriciclaggio)

    1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio n paesi cosi' detti black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella azzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato ella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione e' subordinato alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di societa' controllanti e per il tramite di societa' fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilita' previsti dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di parità e reciprocità.

    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere con proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attivita' svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a paesi cosi' detti non black list nonche' a specifici settori di attivita' e a particolari tipologie di soggetti.
  • Nota della Redazione all'art.2 co.1: Decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999

    DECRETO MINISTERIALE 4 MAGGIO 1999

    "Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato"

    (GU n. 107 del 10-05-1999)



    IL MINISTRO DELLE FINANZE

    Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante disposizioni in materia di persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato;

    Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 10 che ha aggiunto all'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2-bis in base al quale si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, da individuarsi con decreto del Ministro delle finanze;

    Tenuto conto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere individuati gli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento all'imposizione delle persone fisiche;

    Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo;

    Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1998 con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro avente il compito di individuare, tra l'altro, gli Stati o territori da includere nel decreto del Ministro delle finanze di cui al citato art. 2, comma 2-bis;

    Tenuto conto della relazione presentata dal gruppo di lavoro in data 19 marzo 1999, concernente i criteri utilizzabili per l'individuazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche;

    Considerato che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche è comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri;

    Decreta:



    1. Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:

    Alderney (Aurigny);

    Andorra (Principat d'Andorra);

    Anguilla;

    Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);

    Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);

    Aruba;

    Bahama (Bahamas);

    Bahrein (Dawlat al-Bahrain);

    Barbados;

    Belize;

    Bermuda;

    Brunei (Negara Brunei Darussalam);

    [Cipro (Kypros)] [1];

    Costa Rica (Repùblica de Costa Rica);

    Dominica;

    Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);

    Ecuador (Repùplica del Ecuador);

    Filippine (Pilipinas);

    Gibilterra (Dominion of Gibraltar);

    Gibuti (Djibouti);

    Grenada;

    Guernsey (Bailiwick of Guernsey);

    Hong Kong (Xianggang);

    Isola di Man (Isle of Man);

    Isole Cayman (The Cayman Islands);

    Isole Cook;

    Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);

    Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);

    Jersey;

    Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);

    Liberia (Republic of Liberia);

    Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);

    Macao (Macau);

    Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);

    Maldive (Divehi);

    [Malta (Republic of Malta)] [2];

    Maurizio (Republic of Mauritius);

    Monserrat;

    Nauru (Republic of Nauru);

    Niue;

    Oman (Saltanat 'Oman);

    Panama (Republica de Panamà);

    Polinesia Francese (Polynèsie Françcaise);

    Monaco (Principautè de Monaco);

    San Marino (Repubblica di San Marino);

    Sark (Sercq);

    Seicelle (Republic of Seychelles);

    Singapore (Republic of Singapore);

    Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);

    Saint Lucia;

    Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);

    Svizzera (Confederazione Svizzera);

    Taiwan (Chunghua MinKuo);

    Tonga (Pule'anga Tonga);

    Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);

    Tuvalu (The Tuvalu Islands);

    Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);

    Vanuatu (Republic of Vanuatu);

    Samoa (Indipendent State of Samoa).

    ______

    [1] Stato eliminato dall'art. 2, comma 1, D.M. 27 luglio 2010

    [2] Stato eliminato dall'art. 2, comma 1, D.M. 27 luglio 201
  • Nota della Redazione all'art.2 co.1: Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001

    DECRETO MINISTERIALE 21 NOVEMBRE 2001

    "Individuazione degli Stati non appartenenti all'Unione europea soggetti ad un regime di tassazione non privilegiato di cui all'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. «white list»)"

    (GU n. 273 del 23-11-2001)



    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

    Visto l'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), della legge 21 novembre 2000, n. 342;

    Atteso che, secondo quanto stabilito dal citato comma 2-ter dell'art. 96-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, le disposizioni del comma 1 dell'art. 96-bis possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni;

    Considerato che l'art. 127-bis, comma 4, del citato testo unico delle imposte sui redditi, stabilisce che devono essere considerati privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti;

    Considerato che un adeguato scambio di informazioni può essere assicurato da talune convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e gli altri Paesi esteri;

    Considerato, infine, che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale non privilegiato ai fini dell'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, è comunque suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri, ovvero sulla base dell'entrata in vigore di Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate dall'Italia, che consentano un effettivo ed adeguato scambio di informazioni;

    Decreta:



    1. 1. Le disposizioni di cui all'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano ai seguenti Stati e territori esteri, non appartenenti all'Unione europea, aventi un regime fiscale non privilegiato:

    1) Albania;

    2) Algeria;

    3) Argentina;

    4) Australia;

    5) Bangladesh;

    6) Bielorussia;

    7) Brasile;

    8) Bulgaria;

    9) Canada;

    10) Cina;

    11) Costa d'Avorio;

    12) Croazia;

    13) Egitto;

    14) Estonia;

    15) Giappone;

    16) India;

    17) Indonesia;

    18) Israele;

    19) Iugoslavia;

    20) Kazakistan;

    21) Lituania;

    22) Macedonia;

    23) Marocco;

    24) Messico;

    25) Norvegia;

    26) Nuova Zelanda;

    27) Pakistan;

    28) Polonia;

    29) Repubblica Ceca;

    30) Slovacchia;

    31) Romania;

    32) Russia;

    33) Slovenia;

    34) Sri Lanka;

    35) Stati Uniti;

    36) Sudafrica;

    37) Tanzania;

    38) Thailandia;

    39) Trinidad e Tobago;

    40) Tunisia;

    41) Turchia;

    42) Ucraina;

    43) Ungheria;

    44) Venezuela;

    45) Vietnam;

    46) Zambia.



    2. 1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti ed alle attività per ciascuno di essi indicati:

    1) Emirati Arabi Uniti, limitatamente alle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;

    2) Kuwait, limitatamente alle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali L. n. 12 del 1998 e L. n. 8 del 2001.
  • Nota della Redazione all'art.4 co.1: Format per la presentazione dell’istanza di autorizzazione



    Format per la presentazione dell’istanza di autorizzazione