Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO INDICAZIONE COSTO MANODOPERA - ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DEFINITIVA ED ESECUTIVA, STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – INAPPLICABILE (95.10)

CGA SICILIA SENTENZA 2021

il Collegio ritiene che l’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici non possa trovare applicazione nel caso di specie.

Tale disposizione prevede che, nell’offerta economica, l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a).

La disposizione non ha carattere innovativo, ma ricognitivo di un precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui gli oneri di sicurezza interna non sono configurabili negli appalti concernenti servizi di natura intellettuale (Cons. Stato, V, n. 3163 del 2018).

In proposito, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che, laddove qualificato in termini intellettuali, non sussiste l’obbligo di indicazione specifica degli oneri sicurezza, anche qualora l’organizzazione della prestazione intellettuale possa essere comunque tale da esporre il prestatore ad una qualche forma di rischio (Cons. Stato, V, n. 4688 del 2020).

La natura intellettuale dell’attività affidata, pertanto, assume rilievo dirimente ai fini del decidere.

La gara, come detto, ha ad oggetto i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, studio di impatto ambientale, studio geologico esecutivo, comprensivo di esecuzione di indagini geologiche e geotecniche, direzione, misura e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, relativi agli “Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura – Patto per lo sviluppo della Città di Palermo – Delibera CIPE n. 26/2016”.

Di talché, non può essere posto in dubbio che la prestazione, quantomeno prevalente, del contratto di appalto sia una prestazione di servizi di natura intellettuale e in tal senso depongono le clausole di gara che, infatti, non hanno previsto l’obbligo di indicare specificamente nell’offerta economica i costi di manodopera e gli oneri di sicurezza.

Ora, è vero che nell’oggetto dell’appalto è compresa anche l’esecuzione di indagini geologiche e geotecniche, la direzione misura e contabilità lavori, ma è altrettanto indubbio che nella configurazione complessiva dell’appalto tali attività sono complementari e subvalenti e, quindi, accessorie rispetto all’attività principale di natura intellettuale.

In tale direzione, nella descrizione dei servizi, il bando di gara qualifica espressamente “servizi di supporto alla progettazione” le indagini geologiche e geotecniche, i rilievi fotografici e topografici.

Inoltre, dal dettaglio degli importi a base di gara, anch’essi contenuti nel bando, emerge che, per il lotto B, tali servizi di supporto alla progettazione sono quantificati per un importo di € 137.758,99, su un totale di importo a base di gara di € 510.631,49, per cui hanno un’incidenza percentuale del 26,98.

Nella giurisprudenza nazionale sussiste un contrasto interpretativo sulla operatività della deroga prevista per i servizi intellettuali, dovendo per alcuni ritenersi predicabile nel solo caso in cui le prestazioni e le attività del servizio siano “integralmente” di natura intellettuale e non solo “prevalenti” (cfr. Cons. Stato, III, 9 dicembre 2020, n. 7749 e, per altri profili, Cons, Stato, V, 28 luglio 2020, n. 4806).

Il Collegio, anche in considerazione della ratio cui è ispirata la normativa sulle procedure ad evidenza pubblica, ritiene che i servizi di natura intellettuale cui fa riferimento l’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 siano quelli in cui le prestazioni intellettuali rivestono carattere prevalente, ancorché non esclusivo, nel contesto delle prestazioni erogate, rispetto alle attività materiali.

La ratio dell’evidenza pubblica sia a livello nazionale che sovranazionale, infatti, è volta al migliore utilizzo possibile del danaro e degli altri beni della collettività e alla tutela della libertà di concorrenza tra le imprese.

Di talché, il principio cardine delle gare pubbliche è quello del favor partecipationis, atteso che solo attraverso la più ampia possibile presentazione di offerte da parte degli operatori economici “qualificati” è possibile garantire, da un lato, che l’Amministrazione individui, tra i tanti, il “miglior contraente”, dall’altro, l’esplicazione di una piena ed effettiva concorrenza tra le imprese in un mercato libero (cfr. da ultimo, Cons. Stato, IV; 19 febbraio 2021, n. 1483).

Ne consegue, ribadito che nella fattispecie in esame i servizi di supporto alla progettazione sono subvalenti, in quanto pari a circa un quarto dell’importo totale a base della gara di cui al lotto B, che non sussisteva l’obbligo di indicazione separata dei costi di manodopera e degli oneri di sicurezza.


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