Giurisprudenza e Prassi

ISCRIZIONE CCIAA – RILEVANZA DELL’ATTIVITÀ PRINCIPALE SVOLTA (83)

TAR LIGURIA SENTENZA 2021

Per costante giurisprudenza, l’iscrizione camerale è assurta, nell’impostazione del codice appalti, a requisito di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. a e 3, D.Lgs. n. 50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma, e l’utilità sostanziale della certificazione camerale consiste nel filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una specifica professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (cfr. T.A.R. Liguria, II, 4.2.2020, n. 81; T.A.R. Puglia-Lecce, II, 30.11.2017, n. 1887; T.A.R. Campania-Napoli, IV, 12.12.2018, n. 7130).

Ai fini del possesso del relativo requisito, il Consiglio di Stato ha sempre sottolineato – ancora di recente – la rilevanza dell’attività “principale” effettivamente svolta dall’impresa, che di norma coincide – e va presunta coincidente – con l’attività per la quale l’impresa risulta iscritta al pubblico registro tenuto dalla Camera di commercio (Cons. di St., V, 31.7.2019, n. 5414; id., 10.4.2018, n. 2176, secondo cui “deve convenirsi che l’attività per la quale l’impresa risulta iscritta al registro deve essere identificata con quella qualificante dell’impresa nei confronti dei terzi, il che non può che riferirsi all’attività principale effettivamente svolta, ossia a quella che denota l’esperienza specifica dell’impresa nel relativo settore di attività”; nello stesso senso id., 18.1.2016, n. 120).

A ciò si aggiunga che, quando la lex specialis richiede la dimostrazione dell’iscrizione per una attività coerente con quella oggetto dell’affidamento, ciò significa che, attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una attività direttamente riferibile al servizio da svolgere, o comunque coerente con esso, il che esclude la possibilità di prendere in considerazione, ai fini che qui rilevano, il contenuto dell’oggetto sociale, il quale – ancorché segni il campo delle attività che un’impresa può astrattamente svolgere, sul piano della capacità di agire dei suoi legali rappresentanti – non equivale, però, ad attestare efficacemente il concreto esercizio di una determinata attività, in una forma opponibile ai terzi ex art. 2193 (cfr. Cons. di St., V, 18.1.2021, n. 508).

E ciò, in quanto il requisito della professionalità, come bene attesta l’art. 2082 cod. civ. (“È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”), postula per l’appunto la stabilità e l’abitualità dell’esercizio di una determinata attività economica, al punto che i fattori della produzione sono stati specificamente organizzati in vista di essa: con l’esclusione, pertanto, del compimento di un singolo e sporadico affare.

Tanto ciò è vero che l’allegato XVII, parte II del codice dei contratti pubblici, cui rinvia l’art. 86 comma 5, nello stabilire i mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all’articolo 83, fa riferimento ad un “elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati”, e postula pertanto, anch’esso, che l’attività economica oggetto del contratto da affidare sia stata stabilmente ed effettivamente esercitata – per l’appunto, professionalmente – quantomeno nell’ultimo triennio, ed in una pluralità di occasioni (“elenco”).

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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