GARANZIA PER L'ESECUZIONE (DLGS 50/2016)

Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione, in luogo della garanzia definitiva, una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contrato previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata "garanzia per la risoluzione".

La garanzia è di natura accessoria ed opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal codice appalti ed è di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
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