Art. 99 Requisiti del promotore

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 37-bis della Legge, oltre ai soggetti elencati nell'articolo 10 e 17, comma1, lettera f), della Legge, soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.

2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.

3. Al Fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 98.

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Giurisprudenza e Prassi

DIMOSTRAZIONE POSSESSO REQUISITI NEL PROJECT FINANCING

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

In tema di project financing, stante l'autonomia e distinzione del procedimento (non selettivo) di individuazione del promotore rispetto alla successiva procedura (selettiva) di affidamento va ritenuto che l’accertamento dei requisiti soggettivi vada condotto con riferimento alla fase iniziale di quest’ultima, e quindi al momento della domanda di partecipazione alla stessa.

Tale conclusione è avallata anche dall'art. 99 del d.P.R. nr. 554 del 1999, laddove differenzia, sia pure ai fini del possesso dei soli requisiti tecnici ed economici, tra quanto l’impresa è tenuta a dimostrare ai fini dell’assunzione della veste di promotore e quanto invece deve documentare per l’ammissione alla successiva gara.