Art. 91. Offerta economicamente più vantaggiosa

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione previsti dall'articolo 21, comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando di gara.

2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi"

in base ai quali è determinata la valutazione.

3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazioni dei relativi punteggi applicando tra i criteri e le formule di cui all'allegato B quelle indicate dal bando. Successivamente in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui all'allegato B, quello indicato nel bando.

4. La stazione appaltante può altresi procedere alla verifica prevista all'articolo 64, comma 6.

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Giurisprudenza e Prassi

OEPV: VALUTAZIONE PROFILI TECNICI ED ECONOMICI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Nelle procedure indette per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica Amministrazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la commissione di gara è tenuta a valutare prima i profili tecnici delle offerte, e solo successivamente quelli economici. E' irrilevante che il bando non richiami una specifica disposizione di legge per stabilire quale delle due offerte debba essere esaminata con priorita' sull'altra, atteso che l'esame delle offerte economiche prima di quelle tecniche costituisce una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialita' che devono presiedere alle gare pubbliche, dal momento la conoscenza preventiva dell'offerta economica consente di modulare il giudizio sull'offerta tecnica in modo non conforme alla parita' di trattamento dei concorrenti, e tale possibilita', ancorche' remota ed eventuale, per il solo fatto di esistere inficia la regolarita' della procedura. (cfr., di recente, C.d.S., V, 25 maggio 2009, n. 3217; 8 settembre 2010, n. 6509; 21 marzo 2011, n. 1734).

Il principio appena detto, giusta l'ampia valenza del suo fondamento giustificativo, ha una portata generale. Per quanto gia' desumibile dall'art. 91 d.P.R. n. 554/1999, esso si applica incontestabilmente anche alla materia degli appalti pubblici di servizi (cosi', ad es., V, 2 ottobre 2006, n. 5735, proprio in tema di servizi: "…è fermo e pacifico l'orientamento secondo cui costituisce ordinario quanto inderogabile canone operativo, nelle pubbliche gare, necessario a garantirne la trasparenza, la massima obiettivita' nell'assegnazione dei punteggi e, in definitiva, la par condicio tra i concorrenti, quello per cui l'assegnazione dei punteggi tecnici - tanto piu' quando siano frutto di apprezzamento tecnico ampiamente discrezionale, caratterizzato da una molteplicita' di fattori di valutazione differenziati - deve precedere la conoscenza delle offerte economiche").

APERTURA BUSTE - OFFERTA TECNICA ED OFFERTA ECONOMICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

L'esame da parte della commissione giudicatrice delle offerte economiche prima di quelle tecniche costituisce una palese vio-lazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialita' che devono presiedere le gare pubbliche (Cfr.: art. 91, comma terzo, del D.P.R. n. 554 del 1999), in quanto la conoscenza pre-ventiva dell'offerta economica consente di modulare il giudizio sull'offerta tecnica in modo non conforme alla parita' di tratta-mento dei concorrenti e tale possibilita', ancorche' remota ed e-ventuale, inficia la regolarita' della procedura.

AFFIDAMENTI A CONTRAENTE GENERALE - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2009

L’art. 177 relativo agli affidamenti a contraente generale prevede l'aggiudicazione al prezzo piu' basso ovvero all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralita' di criteri fra i quali: il prezzo; il valore tecnico ed estetico delle varianti; il tempo di esecuzione; il costo di utilizzazione e di manutenzione; la maggiore entita', rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato sia in grado di offrire; ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.

Da tale disposizione deriva chiaramente che la stazione appaltante ha ampi margini di discrezionalita' nella indicazione dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa. La elencazione dei criteri, infatti, evidentemente non deve ritenersi tassativa, potendo essere previsti nel bando ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare. Inoltre, la interpretazione del dato testuale “sulla base di una pluralita' di criteri tra i quali” conduce a ritenere che neppure gli elementi indicati dalla norma devono ritenersi vincolanti nella redazione del bando, potendo la stazione appaltante sceglierne solo alcuni. L’unico limite nella scelta dei criteri, che pur non deriva dal testo della norma, ma dalla sua ratio è l’indicazione dell’elemento prezzo, che puo' essere diversamente graduata, ma non puo' venire meno del tutto. Infatti, l’ aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, anche nel 46 considerando della direttiva n° 18 del 2004, è definita quella che tende a garantire il miglior rapporto tra qualita' e prezzo.

VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Nel sistema previgente al nuovo Codice degli appalti v’era una sola norma che disciplinava la verifica della congruita' dell’offerta per le gare da aggiudicarsi col metodo dell’offerta piu' vantaggiosa: era l’art.91 c.4 del d.P.R. n. 554 del 1999 secondo il quale la stazione appaltante “puo'” procedere alla verifica di cui all’art. 64, co. 6 – che, a sua volta, dispone che la verifica della congruita' dell’offerta “puo'” essere prevista dal bando quando “i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori a quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”: dunque era una prescrizione che rimetteva alla discrezionalita' della p.a. la previsione nella lex specialis della verifica dell’anomalia al verificarsi delle sopradelineate circostanze. La possibilita' per le Stazioni appaltanti di adattare il metodo di individuazione dell’anomalia alla specificita' della gara, trova conferma nella nuova disciplina della materia dettata dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Infatti il comma 2 dell’art. 86 del c.d. “Codice dei contratti pubblici”, in ordine al sistema di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, rende obbligatorio un metodo di individuazione dell’anomalia, corrispondente a quello previsto dall’art. 64 del d.P.R. n.554 del 1999, ma tale circostanza – come autorevolmente affermato (cfr. Cons.St. V^, n.1343 del 2007) - suona indiretta conferma del fatto che tale criterio dovesse considerarsi facoltativo prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. Dunque, ed anche alla luce della natura di Legge generale di riferimento riconosciuta nel campo degli appalti alla legge n.104 del 1991 (alla quale il d.P.R. citato da' attuazione), deve convenirsi che nell’ordinamento previgente al d.lgs. n.163 del 2006, in caso di aggiudicazione dell’appalto col criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, la Stazione appaltante poteva (discrezionalmente, e dunque non obbligatoriamente) prevedere nella lex specialis un metodo di rilevazione dell’anomalia in ogni caso non imperniato sul solo elemento prezzo (id est: percentuale di ribasso), ex se', plausibilmente inadeguato ad assumere valore indiziante anche a prescindere dall’evenienza della partecipazione alla gara di un ridotto numero di imprese.

E’ pacifico in giurisprudenza l’insegnamento in sintonia al quale l’art.1 della legge n.327 del 2000 va interpretato nel senso che tale norma non si propone di determinare una misura del costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti pubblici in via autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini amministrativi (cfr., ex multis, Cons.St. n.6415 del 2002); il che esclude che possa automaticamente essere ritenuta anomala una offerta relativa ad un appalto di servizi nel caso in cui il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori superiori (cfr., Cons.St., n.4831 del 2008) ovvero inferiori (cfr. Cons.St. n.4847 del 2008) a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali di cui alla legge n.327 del 2000 nelle quali il costo del lavoro ivi indicato costituisce un dato medio, e quindi suscettibile di scostamenti in relazione alle caratteristiche di ogni singola fattispecie.

SERVIZI DI PUNTA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

AVCP PARERE 2008

I requisiti di cui all’articolo 66 del d.P.R. 554/1999, sono rapportati a tutte le attività rientranti nell’articolo 50 del medesimo decreto, pertanto, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta (servizi di progettazione e direzione lavori), in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.

Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. Cons. Stato, n. 2464/2006)

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di C – conferimento incarico professionale relativo a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori, contabilità e misura, completamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori di “sistemazione e consolidamento Area Purgatorio”.

APPALTO-CONCORSO - CRITERI DI SCELTA DEL PROGETTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

La regola prevede che nelle gare per appalto-concorso, contrassegnate da un’altissima discrezionalità dell’amministrazione nello scegliere il progetto tra quelli presentati dai concorrenti, il progetto, o offerta tecnica, dev’essere valutato prima di conoscere l’offerta economica, per evitare che la valutazione del progetto sia influenzata da motivi di economicità, e per far sì che il peso reciproco delle due valutazioni, tecnica ed economica, sia esso stesso oggetto di autonoma valutazione. Tale principio è stato poi applicato alle gare col metodo di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, contrassegnato anch’esso da valutazioni discrezionali dell’offerta tecnica, ed è stato ora recepito dal regolamento di esecuzione della legge 11 febbraio 1994 n. 109 sui lavori pubblici emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, il cui articolo 91, intitolato “Offerta economicamente più vantaggiosa”, al comma 3 recita: «In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede all’assegnazione dei relativi punteggi … Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e … determina l’offerta economicamente più vantaggiosa …». Nessuna norma prevede invece che, all’interno della valutazione dell’offerta tecnica, l’assegnazione dei punteggi debba avvenire in ordine decrescente di discrezionalità, dal criterio di valutazione più discrezionale a quello meno discrezionale e più “automatico”. E del resto una prescrizione del genere, oltre a introdurre la massima incertezza nella conduzione delle gare (perché il carattere più o meno discrezionale dei vari elementi di valutazione può essere opinabile), non avrebbe senso e non costituirebbe nessuna garanzia perché, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica possono essere racchiuse in plichi separati ed esaminate l’una prima di aver preso conoscenza dell’altra, l’offerta tecnica costituisce un tutt’uno o in ogni caso può non essere scindibile; e alla pluralità di elementi di valutazione, per esempio tempi di esecuzione e valore estetico delle opere, oppure dimensioni e valore estetico dell’opera, non corrispondono parti del progetto delle quali si possa prendere cognizione separatamente.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

AVCP DELIBERAZIONE 2007

E’ un elemento distorsivo ai fini di una corretta aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, inserire fra i fattori di calcolo per l’attribuzione del punteggio riferito al prezzo, il valore relativo alla soglia di anomalia. Detto valore numerico, infatti, rileva ai fini della verifica della congruità delle offerte, secondo il punteggio complessivo loro attribuito: ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006 le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte “in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.”

Alla Commissione di gara non è riconosciuta una facoltà interpretativa e/o estensiva delle clausole del bando e pertanto la decisione di assegnare il punteggio massimo di 40 punti alle due offerte economiche che hanno ottenuto un punteggio superiore a 40 non può essere condivisa. Poiché ai sensi del citato articolo 91, comma 3, del d.P.R. 554/1999 il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato secondo i metodi individuati nell’Allegato B, e cioè il metodo aggregativo/compensatore o il metodo electre, la formula per l’attribuzione del punteggio all’elemento prezzo non è conforme alla normativa di settore.

Ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che sussistono i presupposti per l’annullamento in autotutela del bando e della procedura di gara.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla L. A. s.p.a. – servizio di monitoraggio, disinfestazione, disinfezione e derattizzazione nell’Ambito del comprensorio comunale della Città di L.e dei B. nonché di talune strutture pubbliche, istituzionali e scolastiche.

OFFERTA ANOMALA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

L’Amministrazione abbia la facoltà, in un appalto da aggiudicare con il sistema dell’offerta più vantaggiosa, di individuare le offerte che ritenga anormalmente basse secondo le modalità che considera più idonee.

Negli appalti in cui l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 554 del 1999, stabilisce, all’art. 91, comma 4, che la stazione appaltante “può” procedere alla verifica di cui all’art. 64, comma 6, dello stesso decreto, che, a sua volta, dispone che la verifica della congruità dell’offerta “può” essere prevista dal bando quando “i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori a quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.”.

Appare evidente che, nel silenzio della legge sul punto, la normativa regolamentare rimetta alla discrezionalità dell’Amministrazione di prevedere nella lex specialis di dar corso alla verifica dell’anomalia quando si verifichino le circostanze sopra illustrate, ma che, contrariamente a quanto hanno erroneamente ritenuto i primi giudici, la detta normativa non possa assumere il significato di impedire all’Amministrazione di individuare l’anomalia adottando altro criterio di valutazione che meglio si attagli alle peculiarità della gara bandita.

SUB-CRITERI/COMMISSIONE E RISARCIMENTO DANNI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

Tanto perché l’art. 36 dir. cit. così come l’art. 24 lett. b) del d.lgs. n. 158/1995, obbligano le stazioni appaltanti ad enunciare nel capitolato d’oneri o nel bando di gara i criteri che intendono applicare per assicurare che i partecipanti alla gara d’appalto conoscano, attraverso la lettura del bando di gara in base a quali criteri verrà effettuata la valutazione. Nella specie, si sostiene, già nella fase della prequalificazione erano note le attrezzature di cui disponevano le imprese richiedenti l’invito alla gara. O, comunque, una volta note le imprese tali caratteristiche delle stesse sarebbero state agevolmente conoscibili. Anche negli appalti di lavori con l’art. 91 del d.p.r. n. 554 del 1999 si è chiarito che la Commissione di gara non ha alcuna autonomia nella ricerca dei criteri per la valutazione delle offerte tecniche, essendo a questa riconosciuta solo la potestà di scegliere tra i criteri e le formule di cui all’allegato B quelle indicate nel bando. Precisandosi altresì che lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa prevede i sub –elementi ed i sub-pesi o i sub-punteggi in base ai quali è determinata la valutazione. In nessun caso, pertanto la Commissione di una gara di evidenza pubblica tesa all’aggiudicazione di un contratto di appalto, sarebbe consentito di indicare i sub-elementi ed i sub-punteggi.

Sul risarcimento del danno da perdita di chance. Tale lesione deve consistere nella perdita, definitiva, di un’occasione favorevole di cui il soggetto danneggiato si sarebbe avvalso con ragionevole certezza, ossia nella elisione di un bene, giuridicamente ed economicamente rilevante, già esistente nel patrimonio del soggetto al momento del verificarsi dell’evento dannoso, il cui valore, però, è dato dalle sue utilità future, ovvero dalla sua idoneità strumentale a far sorgere in capo al dominus dello stesso una data e specifica situazione di vantaggio. In particolare la condotta illecita deve concretarsi “nell’interruzione di una successione di eventi potenzialmente idonei a consentire il conseguimento di un vantaggio, generando una situazione che ha carattere di assoluta immodificabilità, consolidata in tutti gli elementi che concorrono a determinarla, in modo tale che risulta impossibile verificare compiutamente se la probabilità di realizzazione del risultato si sarebbe, poi, tradotta o meno nel conseguimento dello stesso”. L’evento dannoso deve essere, inoltre, imputabile alla pubblica amministrazione quantomeno a titolo di colpa, conformemente a quanto previsto in via generale in tema di responsabilità civile e risarcimento del danno.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2006

La vigente legge quadro fornisce una compiuta disciplina dei criteri utilizzabili per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa soltanto per le ipotesi di affidamento espressamente previste dalla legge stessa. Al di fuori di dette ipotesi, si ritiene possa utilmente farsi riferimento alla previsione contenuta nell’art. 30, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio n. 93/37/CEE del 14 giugno 1993, che cita testualmente “diversi criteri variabili secondo l’appalto: ad esempio, il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico”. In generale, il peso di queste ultime variabili sarà massimo allorché sia richiesto il superamento di speciali difficoltà o problemi sotto il profilo architettonico o ingegneristico evidenziati nel capitolato o nel progetto, mentre il loro rilievo sarà minimo allorché i lavori si risolvano nell’attuazione più o meno pedissequa dell’elaborato progettuale, senza l’apporto di speciali conoscenze tecniche o artistiche.

Qualora, come nel caso di specie, sia posto a base di gara un progetto esecutivo e non sia previsto che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall’appaltatore, i criteri di valutazione non possono essere precostituiti se non sulla base di elementi variabili connessi al profilo economico dell’offerta. È evidente, peraltro, che in siffatta ipotesi il ricorso al criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa perde, in gran parte, di significatività.

È noto che la fissazione di elementi di valutazione non attinenti al contenuto oggettivo dell’offerta (e dunque alla fase di aggiudicazione) bensì al profilo dell’impresa (e dunque alla fase di accertamento dell’idoneità dei concorrenti) è inammissibile in base al principio generale, derivante dalle direttive comunitarie, secondo cui le varie fasi che compongono le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (in particolare, la fase di accertamento dell’idoneità degli imprenditori e quella di affidamento dell’appalto) devono mantenersi tra loro separate e distinte (TAR Lazio, sez. III, 20.3.2002, n. 2258). Tra l’altro, si rammenta che in virtù delle disposizioni recate dall’art. 1 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., i requisiti di ordine generale, tecnico ed organizzativo che devono essere posseduti dalle imprese per poter partecipare alle gare d’appalto di lavori pubblici, dettagliatamente individuati agli artt. 17 e s.s. dello stesso regolamento, devono intendersi come inderogabili da parte della stazione appaltante, che non può prevedere requisiti maggiori od ulteriori rispetto a quelli fissati già dalla legge. Pertanto, l’introduzione nel bando di gara in oggetto di elementi di valutazione riferiti al profilo dell’offerente (quali, ad esempio, il numero di uomini in forza nell’impresa a partire da un determinato periodo, il fatturato medio globale dell’ultimo triennio, ecc), risulta in contrasto sia con la norma di cui all’art 30, n. 1, lett. a), della direttiva 93/37/CEE sia con le disposizioni in materia di requisiti per la partecipazione alle gare stabilite dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dai relativi regolamenti attuativi.

Per quanto concerne, infine, l’applicazione, alla procedura di aggiudicazione, del criterio di verifica di cui all’art. 21, comma 1bis, della L.R. 7/2002 e s.m., occorre rammentare che l’art. 91 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. indica la possibilità per la stazione appaltante di procedere alla verifica di congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Peraltro, ove prevista dal bando di gara, la verifica deve essere effettuata con le modalità stabilite dall’art. 64, comma 6, del citato D.P.R. n. 554/99, volte specificamente ad accertare la compatibilità del ribasso sul prezzo posto a base di gara rispetto alla qualità delle prestazioni offerte.

OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA - ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO

TAR FRIULI TS SENTENZA 2006

In tema di lavori pubblici, sia la disciplina statale (art. 91 Reg.to n. 554/99) che, per quel che più direttamente interessa, quella regionale (art. 70 Reg.to n. 165/03), nel disciplinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, si limitano a fissare un punteggio massimo globalmente uguale a 100, lasciando alla discrezionalità delle stazioni appaltanti la suddivisione di tale punteggio complessivo fra i vari fattori di valutazione, tra i quali, in primis, il fattore prezzo.

E’ necessaria l'indicazione di criteri dettagliati volti a vincolare l'attività di valutazione della commissione di gara, salvo il margine di discrezionalità tecnica di quest'ultima nell'esercizio dei suoi poteri.

COMMISSIONE DI GARA E LEX SPECIALIS

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2005

E’ illegittimo l’operato della Commissione giudicatrice che fissa sub-elementi di valutazione, procedendo ad un’indebita integrazione della lex specialis in onta a quanto stabilito dall’art. 91 del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. circa l’obbligo di indicare nel bando tutti gli elementi di valutazione qualitativa delle offerte, tra cui eventuali “sub-elementi”, “sub-pesi” o “sub-punteggi”. Come precisato dalla giurisprudenza, i sub-elementi, affinché siano tali, devono incidere in maniera significativa sui criteri indicati nel bando e non essere semplici specificazioni o chiarimenti in merito alla metodologia usata nell’attribuzione del punteggio secondo pesi da stabilire sui singoli elementi tecnici che compongono l’offerta, la cui valutazione rappresenta l’oggetto dell’attività della commissione stessa, che può discrezionalmente organizzare i propri lavori anche in base a tale metodologia. Conseguentemente, l’illegittimità non sussiste quando la Commissione giudicatrice si limita a porre in essere una mera esplicazione dei criteri generali di valutazione delle offerte già indicati nella lex specialis, in maniera tale da rendere la scelta maggiormente aderente alle effettive esigenze della stazione appaltante.