Art. 88. Tipologie di lavori eseguibili in economia

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.

3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorchè sommaria.

4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

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Giurisprudenza e Prassi

TRATTATIVA PRIVATA NEI LLPP

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

L’affidamento mediante trattativa privata non è conforme alla normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici quando non ricorrono i presupposti per l’applicazione della disposizione di cui all’art. 88, comma 1, lett. d) del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , in quanto riferita esclusivamente ai lavori da eseguire in economia per i quali il capo III dello stesso D. P. R. , agli art. 143 e 144, prevede l’importo massimo di 200. 000 Euro.

Peraltro nel caso di specie non risulta possibile far riferimento neppure alla disposizione richiamata dall’art. 41, punto 1, del R. D. n. 827/1924 e dall’art. 24, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. , in quanto applicabile a lavori di importo complessivo non superiore a 300. 000 Euro.

AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE FRAZIONAMENTO LLPP

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

Non risulta conforme alle disposizioni dettate dall’art. 24, commi 4 e 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. e dall’art. 88 del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. l’operato della stazione appaltante che procede ad eseguire lavori in amministrazione diretta non consentiti, frazionando l’intervento in più affidamenti.