Art. 85. Bando di gara

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo del l'investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, indica:

a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;

b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti;

c) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;

d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della Legge;

e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;

f) la durata massima della concessione;

g) il livello minino della qualità di gestione del servizio, nonchè delle relative modalità;

h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;

i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto;

l) la facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto prevista dall'articolo 37 quinquies della Legge.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni.

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