Art. 7. Il responsabile del Procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinchè il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;

b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo;

c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;

d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;

e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.

5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano.

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Giurisprudenza e Prassi

AVCP DELIBERAZIONE 2006

Come previsto dall’Autorità nella deliberazione n. 273bis del 19 luglio 2001, “l’articolo 7, comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., laddove stabilisce una specifica disciplina in caso di particolare necessità dei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000,00 euro, va inteso nel senso che lo stato di necessità agisce quale presupposto per l’attribuzione delle competenze di Responsabile del Procedimento al responsabile dell’Ufficio Tecnico o della struttura corrispondente, individuando una doppia casistica da non intendersi necessariamente in senso cumulativo”. L’ipotesi, dunque, è eccezionale, in quanto negli altri casi, vale la regola generale per la quale il RUP deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalla normativa vigente, è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a 5 anni. Mentre il riferimento “all’abilitazione all’esercizio della libera professione” sembra scaturire dal fatto che allo stesso Responsabile vengono attribuite dal regolamento tutte le funzioni dell’ingegnere capo, il riferimento alla “idonea professionalità” sembra riferirsi non solo al titolo di studio in possesso del funzionario (laurea/diploma) e/o alla figura professionale (architetto, ingegnere, geometra ecc.), bensì anche alla professionalità acquisita dal soggetto medesimo nel corso del tempo (deliberazione n. 141 del 28 luglio 2004).

Nulla è previsto in relazione all’impossibilità che il dirigente dell’unità organizzativa o il responsabile dell’ufficio tecnico espleti contemporaneamente le funzioni di Responsabile del Procedimento, dal momento che ciò che legittima la titolarità della funzione di RUP è il possesso dei requisiti tecnico-professionali che la legge all’uopo prescrive. L’ordinamento non sembra, pertanto, escludere il conferimento del ruolo di RUP al dirigente dell’unità organizzativa o al responsabile dell’ufficio tecnico, qualora ciò sia giustificato dalla titolarità in capo a costoro delle capacità tecnico-professionali prescritte dalla legge. A conferma di ciò si sottolinea come l’ipotesi eccezionale prevista dall’art. 7, comma 5, del D.P.R. n. 554/1999, volta a sanare eventuali carenze di professionalità nei piccoli comuni, annovera tra i soggetti cui può conferirsi la funzione di RUP il responsabile dell’ufficio tecnico, il responsabile dell’unità organizzativa corrispondente all’ufficio tecnico e il responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare, individuando cioè, all’interno dell’organico di un’amministrazione di piccole dimensioni, figure professionali che, seppure con minore qualificazione, potrebbero avere una competenza funzionale idonea a svolgere le funzioni di RUP. Occorre, peraltro, far osservare che l’espletamento delle funzioni proprie del RUP da parte di un soggetto che ricopra il ruolo decisionale più elevato nell’ambito di un’amministrazione appaltante, pur non essendo contemplata dalla legge quadro sui lavori pubblici alcuna ipotesi di incompatibilità specifica, è da ritenere quanto meno inopportuno, atteso che lo stesso ordinamento distingue tra responsabilità dell’intero programma e dei singoli interventi. In particolare, l’art. 7, comma 3, del Regolamento generale disciplina dettagliatamente i rapporti tra RUP e dirigente responsabile della programmazione triennale, al quale spetta anche di esercitare poteri di direttiva e di controllo in relazione alle segnalazioni (dovute dal RUP) riguardanti eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione dell’intervento ovvero le principali fasi di svolgimento del processo attuativo.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 07/04/2008 - RUP - DIRETTORE LAVORI

Coincidenza Responsabile del Procedimento / Progettista / Direttore dei Lavori. Si chiede se per interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro, possono coincidere in capo allo stesso tecnico le tre funzioni di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento.


QUESITO del 02/03/2008 - RUP - IMPORTO APPALTO

Tenuto conto che il 4° comma, art. 7 del D.p.r. 554/’99 separa le funzioni di RUP da quelle di progettista o D.L. nell’ipotesi di interventi il cui importo superi i 500.000 euro; Tenuto conto che il vigente Codice dei Contratti/D.Lgs. 163/’06 non prevede ne all’art. 10, né all’art. 119 la precennata soglia dei 500.000 euro, ma diversamente rinvia al futuro regolamento lo stabilire le tipologie egli importi massimi per i quali il RUP può coincidere con D.L. ; chiedesi cortesemente se nelle more della promulgazione del predetto regolamento afferente il D.Lgs. 163 debba continuare impiegarsi la soglia dei 500.000 euro e chiedesi altresì se la cifra dei 500.000 euro debba intendersi relativa all’importo dei lavori o all’importo comprensivo delle somme in amministrazione


QUESITO del 18/06/2007 - RUP

Premesso che ai sensi del D.P.R. 554/99 art.7 c4, Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Posso dare incarico di R.U.P. ad un mio collaboratore cat. c istruttore tecnico, per un lavori a base d'asta di €. 1.000.000,00? O il R.U.P. deve essere necessariamente un funzionario tecnico di categoria D?


QUESITO del 29/05/2007 - RUP - DIREZIONE LAVORI

Sono responsabile del procedimento dei lavori pubblici del Comune di B. ( comune con meno di 2000 abitanti) .In conformità alla vigenti disposizioni è possibile affidare allo stesso responsabile unico del procedimento anchge l'attività di progettazione e direzione lavori di intervento di manutenzione avente importo netto a base d'asta di €. 45.000.?


QUESITO del 18/04/2007 - RUP - INCOMPATIBILITÀ

Si chiede se per un appalto di lavori pubblici di importo superiore a 500.000 euro l'incompatibilità tra la figura del RUP e il progettista [art. 7, co. 4, dPR 554/99] valga anche per il soggetto che: 1) ha prestato sola attività di collaborazione/supporto al progettista interno; 2) pur non incaricato della progettazione con provvedimento aziendale, è inserito nella Unità Operativa della stazione appaltante al cui Responsabile è demandata l'attività di progettazione.


QUESITO del 20/02/2007 - RUP - COMPETENZE

DPR 554/’99, art. 7 obbliga la differenziazione tra le figure del progettista, D.L. e RUP laddove l’importo d’intervento superi la soglia dei 500.000 euro. Alla luce del Codice De Lise “art. 256” il precennato articolo 7/DPR 554/’99 sembrerebbe essere stato abrogato; nel mentre art. 10 stabilisce che per le ipotesi di coincidenza summenzionate si dovrà consultare il relativo Regolamento (art. 5, D.Lgs. 163/2006). Chiedesi cortesemente di conoscere, tenuto conto che all’oggi il Regolamento de quo non è stato promulgato, quale comportamento questa Stazione dovrà assumere laddove l’importo dell’intervento sia superiore a 500.000 euro (c. 4, art. 7, DPR 554/’99).


QUESITO del 26/01/2007 - RUP

L'art. 7 del DPR 554/99 al comma 4 stabilisce che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento non possono coincidere con le funzioni di progettista o Direttore dei lavori nel caso di interventi d'importo superiore a € 500.000,00. Gradiremo un parere sulla possibilità che un tecnico laureato, dipendente del Comune di …., il quale ha svolto attività di progetto, non essendo RUP, possa nelle fase di esecuzione dei lavori, non avendo comunque alcun ruolo di Direzione Lavori, assumere l'incarico di RUP. In sintesi la richiesta è se un progettista può nella fase realizzativa di un opera pubblica svolgere funzioni di RUP, non essendo assolutamente impegnato nel ruolo e nelle funzioni svolte dal Direttore dei lavori.


QUESITO del 07/06/2006 - RUP

Si chiede cortesemente di conoscere il parere in merito al seguente quesito: Un dipendente comunale assunto a tempo indeterminato nel 1997 ,in possesso di titolo di studio di Geometra, ma sprovvisto di abilitazione professionale, può essere nominato Responsabile Unico del Procedimento di opere pubbliche.


QUESITO del 22/04/2006 - CONSORZI - NOMINA DEL RESPONSABILE

SI RICHIEDONO I SEGUENTI CHIARIMENTI: 1) ESSENDO IL CONSORZIO UNA SOCIETA' PRIVATA INTERAMENTE A CAPITALE PUBBLICO E' SOGGETTA PER INTERO ALL'APPLICAZIONE DELLA l. 109/94 2) IL CONSORZIO NON HA DIPENDENTI; SE SOGGETTA ALLA 109/94 E' TENUTA A PROVVEDERE ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN CASO SI GARA D'APPALTO, CON QUALE ATTO VA NOMINATO? 3) SE TENUTO ALLA NOMINA, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RICOPRE LE MEDESIME FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ATTENDOSI A QUANTO DISPOSTO DAL DPR 554/99 RINGRAZIANDO ANTICIPATAMENTE PORGO DISTINTI SALUTI